google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: Trattamento di fine rapporto: Definizione e Riferimenti normativi google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Trattamento di fine rapporto: Definizione e Riferimenti normativi

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Il Trattamento di fine rapporto o “liquidazione” è la somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente alla fine del suo servizio.

Chi ne ha diritto: Tutto il personale con contratto a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 oppure con un rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi successivamente a tale data, purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell’arco di un mese.
Il TFR è proporzionale al numero di giorni o di mesi di servizio svolti.

Il TFR spetta:

in misura proporzionale, anche ai docenti con orario settimanale inferiore a quello di cattedra.
Per intero anche per periodi di servizio con contribuzione stipendiale ridotta (malattia o maternità).
Per una prestazione complessiva di 15 giorni nell’arco di un mese ed articolata su 2 o più contratti, purchè non ci sia stata interruzione.
NB: non possono essere considerate “interruzioni” le assenze cui si ha diritto per legge o per contratto (es. lo sciopero), anche se non retribuite.
Per i mesi di 31 giorni il TFR spetta anche se il contratto ha avuto inizio giorno 17

Per il mese di febbraio, i rapporti di lavoro che hanno avuto inizio il giorno 16 e sono terminati il 28 o il 29 dello stesso mese danno diritto al TFR.

Il TFR non spetta per una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente per 15 giorni, ma a cavallo di due mesi.

Il TFR va corrisposto d’ufficio, per cui non c’è bisogno di presentare alcuna domanda.

Si ricordi però che il diritto è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dal 106° giorno successivo alla risoluzione del contratto.
Bisogna invece aver cura di conservare il certificato di servizio rilasciato dalla scuola, dal quale si rileva il periodo esatto della prestazione.
In questo modo, in presenza di due o più rapporti brevi di lavoro, prestati senza soluzione di continuità, l’ultima scuola potrà accertare il diritto o meno al TFR, evitando possibili ritardi o disfunzioni.
Nel momento in cui il pagamento verrà autorizzato, ne riceverete comunicazione da parte dell’INPDAP (Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti della Pubblica Amministrazione).
In base alla legge 104/97 l’Inpdap è tenuta a corrispondere il TFR entro 105 giorni dalla cessazione del servizio se è avvenuta per limiti di età, di servizio, inabilità o decesso; entro 270 giorni se è avvenuta per qualsiasi altro motivo.
In caso di ritardo l’Inpad provvederà a corrispondere al dipendente gli interessi di mora, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto ad datore di lavoro.

fonte: Orizzonte scuola

C.M. n. 108 del 08/06/2001

C.M. n. 121 del 07/11/2002

RITENUTE E CONTRIBUTI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA