google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: Circolare N°1 del 19 marzo 2010 sulla trasmissione per via telematica dei certificati per malattia google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Circolare N°1 del 19 marzo 2010 sulla trasmissione per via telematica dei certificati per malattia

Share/Bookmark
Con la Circolare n. 1 del 19.3.2010, la Funzione Pubblica – Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica spiega quali sono gli adempimenti a carico del lavoratore e del medico, e da quando decorre la nuova procedura.

Il 19 marzo 2010 è la stessa data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, che porta la data 26 febbraio 2010, che ha portato ad attuazione la norma su riportata.
In sintesi: in caso di malattia pertanto, non si dovrà più inviare il certificato medico all’ufficio di servizio.
Nella stessa circolare, che si allega, è illustrata la modalità con cui le pubbliche amministrazioni devono dare attuazione alle nuove disposizioni di cui all’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 sulla trasmissione telematica dei certificati medici attestanti l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici.
Per i lavoratori, resta invariato l’obbligo di comunicare all’amministrazione l’assenza per malattia ai fini del controllo fiscale, ma non dovranno più trasmettere il certificato medico entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. Dal 19.3.2010 (data di pubblicazione in G.U. del Decreto Min. Salute 26.2.2010) é iniziato un periodo transitorio di 3 mesi, entro cui valgono sia le vecchie, che le nuove procedure.
Dal 13 giugno 2010 in poi si applicherà solo il sistema di trasmissione telematica.

Guarda la Circolare

Da un punto di vista pratico sembra che (dico sembra perché non è ancora tutto chiaro):
- Se il lavoratore dipendente chiede un permesso per rimanere a casa, per via di una malattia, il sistema nazionale, da oggi in poi, ritiene doveroso o almeno possibile verificare con la visita fiscale, lo stato delle cose (nella scuola si è sempre fatto ndr).
- Dopo i primi 10 giorni di assenza dal lavoro parte la pratica per la verifica della decurtabilita’ dallo stipendio delle assenze
Secondo la nuova circolare inviata dal Ministro Brunetta, sarebbero queste alcune delle novita’ della Medicina del Lavoro.
La disciplina e’ atta a regolamentare i permessi per malattia nelle Pubbliche Amministrazioni, dove la malattia di un giorno, ad esempio, su scala nazionale, non era mai stata verificata con la visita fiscale, come ad esempio il certificato medico non era richiesto nei casi di durata cosi’ breve (nella scuola è sempre stato richiesto ndr).
Per il periodo di malattia che supera i 10 giorni consecutivi, inoltre, dopo la seconda malattia nei 12 mesi, va presentato il certificato medico che attesti lo stato di malattia, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, (uno o plurimo) o da un medico libero professionista convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale (ma non lo è anche il nostro medico di famiglia? ndr).
A livello retributivo, invece, saranno riconosciute nei primi 10 giorni di malattia le prestazioni fondamentali, mentre le agevolazioni e i trattamenti piu’ favorevoli saranno possibili solo nel casi di malattia per infortunio sul posto di lavoro o per attivita’ annesse alla mansione. Niente decurtazione nella tredicesima mensilita’, nella retribuzione individuale di anzianita’, negli assegni ad personam.

In sostanza, speriamo che le cose si chiariscano perché così come sono state pubblicizzate non sono chiare e soprattutto sembrano, quantomeno, inapplicabili. Quello che appare certo è l'ennesimo intento persecutorio nei confronti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione mimetizzato dall'intento lodevole dell'eliminazione di milioni di certificati cartacei. Ma per scoraggiare le assenze non era più semplice ed efficace premiare le presenze con un bonus?