google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: La nuova disciplina per la malattia dei dipendenti pubblici google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

La nuova disciplina per la malattia dei dipendenti pubblici

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Con il decreto legge n. 112 del 2008 (http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.htm), pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147, sono state adottate nuove misure indirizzate ad incrementare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni. Particolarmente discusso l'art. 71 in materia di assenza per malattia dei lavoratori pubblici. La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1); definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica giustificativa (comma 2); indica i controlli che le amministrazioni debbono predisporre (comma 3).
Quanto al trattamento economico, la norma stabilisce che «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio», con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).

In proposito, la Circolare n. 7/2008 considera rientranti nella retribuzione le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam. Per il personale dell'area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam ed analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree. Per la qualificazione delle voci retributive, inoltre, le amministrazioni devono far riferimento alle definizioni eventualmente fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento.
Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell'articolo in commento il quale stabilisce che «nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica». La norma fa riferimento alla documentazione giustificativa sia delle assenze che si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni sia di quelle che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare. Secondo la Circolare, nella nozione di secondo evento rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno.

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