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DSA: attenersi sempre al Piano Didattico Personalizzato


Se la scuola non rispetta il Piano Didattico Personalizzato previsto per l’allievo con Disturbi Specifici di Apprendimento, egli ha diritto, in caso di bocciatura, a nuovo scrutinio 

Con la Sentenza n. 1178 del 20/09/2012, il TAR della Liguria ha annullato la Delibera del Consiglio di Classe di una scuola che non aveva ammesso un alunno con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) alla classe successiva. La scuola, come previsto dalla L. n. 170/10, aveva redatto un appositoPiano Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno, con l’indicazione delle misure compensative e dispensative da adottare. A fine anno, però, l’allievo non era stato promosso. La famiglia ha deciso  quindi di impugnare tale valutazione e, in base all’esame della documentazione esaminata, il TAR  ha ritenuto che i docenti non avessero rispettato il PDP predisposto per l’alunno. Ha perciò annullato la bocciatura e ordinato al Consiglio di Classe di ripetere la valutazione, applicando le misure compensative e dispensative previste.

Anche il TAR della Toscana, con la Sentenza Breve n. 1719 del 23/10/2012 ha annullato il giudizio di non ammissione alla classe successiva per un alunno con diagnosi di DSA, per il quale era stato predisposto un PDP che prevedeva misure compensative e dispensative. Dalla decisione del TAR risulta infatti che il Consiglio di Classe non abbia rispettato quanto previsto in esso. Il giudizio conclusivo, inoltre, mancava dell’individualizzazione e dellapersonalizzazione prevista per gli allievi con DSA. Pertanto, è stato ordinato all’Amministrazione Scolastica di rinnovare lo scrutinio finale.