google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF. google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Alle scuole serve un miracolo

Ci sono scuole che hanno interrotto i contratti di supplenza e hanno smistato gli studenti su più classi. Quelle che non stanno più pagando i fornitori, e rischiano il pignoramento.
E poi ci sono quelle che fanno le pulizie a giorni alterni, per risparmiare sulle spese. Alcuni dirigenti, poi, sono pronti addirittura a non approvare il bilancio interno, a costo di farsi commissariare. Questi, e tanti altri, i casi segnalati da insegnanti, dirigenti e sindacati. A un mese dall'inizio del 2010, la situazione finanziaria degli istituti è al tracollo (si vedano per esempio le segnalazioni raccolte dal forum messo in piedi su flcgil.it). Sul territorio imperversa l'arte di arrangiarsi, dopo i tagli inferti a tutte le amministrazioni dalla legge 133/2008, la riduzione della Finanziaria 2010 di 73 milioni di euro per il funzionamento didattico e amministrativo, il taglio ai fondi della 440 (un taglio di quasi 40 milioni di euro), la riduzione del 25% per gli appalti di pulizia. E poi soprattutto ci sono i crediti vantati dai singoli istituti nei confronti del ministero dell'istruzione, per spese anticipate dai bilanci interni e mai restituite, che ammontano a quasi un miliardo di euro. E che rischiano di essere radiati. Oggi si terrà un vertice al ministero dell'istruzione tra i responsabili della direzione bilancio e i sindacati. Cgil, Cisl e Uil scuola chiedono che sulla materia ci sia un intervento politico, perché la questione possa essere sbloccata con nuovi finanziamenti, magari in sede di assestamento di bilancio. Ma anche un correttivo tecnico, che escluda che i crediti vantati siano assorbiti a bilancio generale, come lascerebbe prefigurare la circolare del ministero guidato da Mariastella Gelmini del 14 dicembre scorso. Nel frattempo, la direzione scolastica regionale dell'Emilia Romagna, per esempio, suggerisce alle scuole del territorio di fare le pulizie a giorni alterni nei locali dove maggiore è il fabbisogno, aule e bagni, invece che quotidianamente. Mentre i presidenti dei consigli di circolo e di istituto di Bologna e provincia denunciano che sempre più frequentemente, in caso di malattia dell'insegnante, invece che chiamare il supplente, la scuola smisti i ragazzi su altre classi: mancano i soldi per pagare le supplenze. E in alcuni casi, si è stati costretti a interrompere anche contratti già stipulati. Tanto che da Pisa arriva la richiesta di trasferire a carico del Tesoro (NYSE: TSO - notizie) anche le supplenze brevi, come già avviene per quelle fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico.
Dall'altra parte d'Italia, a Potenza, i direttori amministrativi denunciano di non poter predisporre il bilancio di previsione 2010: l'importo dei crediti verso il ministero per spese anticipate supera in molti casi il budget disponibile, e inserendo i crediti tra i residui attivi si rischia il paradosso di vedere radiate le relative spettanze. Situazione analoga quella delle scuole di Piacenza, che hanno crediti verso il ministero per circa 6 milioni, e ora potrebbero essere costrette, per far fronte alle spese ordinarie (comprese lavagna e gessetti), ad aumentare la richiesta di contributi alle famiglie.

di Alessandra Ricciardi

fonte: ItaliaOggi

Chi vigila sui fondi pensione?

La COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa nello svolgimento dei compiti.

Opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza, la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A tal fine la Commissione dispone di ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso accertamenti ispettivi. In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari all’esercizio dell’attività dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e gestito dalla stessa Commissione.
Definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiare e comprensibili per l’aderente: il funzionamento del fondo, la politica di investimento delle risorse, l’ammontare della posizione individuale, le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni).
La COVIP vigila attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla Commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse.
Pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.

MariaGrazia Briganti

fonte: Mornigstar

Che cos'è il TFR ?

Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente.

Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

Destinazione del TFR

Dal primo gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007. Per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione. Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR. La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando il modulo TFR 2 allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che deve essere consegnato dal lavoratore, compilato e sottoscritto, al datore di lavoro. Il modulo TFR 2 dovrà essere compilato dai lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del Tfr in relazione a una precedente attività lavorativa. Se entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR, (silenzio assenso). In relazione alla data di assunzione e all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Rivalutazione netta del TFR

L'importo del TFR viene rivalutato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno di una percentuale pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAt dei prezzi al consumo + una percentuale fissa dell'1,5%.

MariaGrazia Briganti

fonte: Morningstar

Cosa sono le Casse di previdenza, (INPS, ecc.)?

Un interessante articolo per capire i vari organismi che gestiscono la previdenza in Italia.

Quando si parla di casse di previdenza ci si riferisce a quegli enti che come principale attività esercitano quella relativa alla riscossione e gestione dei contributi previdenziali e assistenziali dei loro iscritti.
Sotto il profilo previdenziale le casse provvedono alla corresponsione delle pensioni mentre dal lato assistenziale si occupano del pagamento delle prestazioni aggiuntive finalizzate a sostenere il reddito dei loro iscritti (come gli assegni familiari, gli assegni di disoccupazione, gli assegni comunali per la maternità e così via) e delle prestazioni di natura prettamente assistenziale (come la copertura sanitaria degli iscritti e dei loro familiari).
Poiché l’iscrizione ad un ente previdenziale è obbligatoria, con il passare del tempo, sono nate delle casse per molte professioni.
Per chi svolge una professione non rappresentata da una “cassa” autonoma è previsto l’obbligo di iscrizione presso l’INPS per quanto riguarda il profilo previdenziale.

INPS
L'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) si definisce come il più grande ente previdenziale italiano.
Sono assicurati all'INPS la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e alcuni del settore pubblico e la maggior parte dei lavoratori autonomi.
L'attività principale dell'Inps consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni che sono di natura previdenziale e di natura assistenziale.
Come chiarisce lo stesso istituto l'INPS non si occupa solo di pensioni, ma provvede anche ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto. L’INPS eroga inoltre le prestazioni che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni.
L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è in grado di fare fronte a tutte le sue prestazioni tramite il prelievo dei contributi e si occupa:

- dell'iscrizione delle aziende;

- dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti ed autonomi;

- della denuncia del rapporto di lavoro domestico;

- del rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativo;

fanno anche parte dell'attività dell'Istituto le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità;

- le visite mediche per le cure termali;

- l'emissione dei modelli di certificazione fiscale.

I compiti delle casse di previdenza
Oltre l'Inps esistono anche casse di previdenza specifiche per alcune categorie professionali e per lavoratori autonomi che ad esse fanno riferimento.

Tra le più importanti:

- la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

- la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti

- la Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

- la Cassa Geometri

- l'Inarcassa (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri ed Architetti)

- l'Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della professione infermieristica)

- l'EPAP ovvero l’Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (Attuari, dei Chimici , dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi)

- la CASAGIT: Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani

- l'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

I compiti delle casse di previdenza sono principalmente quelli relativi alla riscossione e gestione dei contributi previdenziali e assistenziali degli iscritti, ma non si limitano a questi. Infatti tra le attività delle casse possono essere ricomprese, sebbene l’attività svolta cambi da ente ad ente, la corresponsione di provvidenze straordinarie e di indennità di maternità, nonché la concessione di mutui. Tra gli altri compiti anche alcuni strettamente amministrativi, ma non meno importanti, come le ricongiunzioni contributive, i rimborsi e gli sgravi per contributi non dovuti, la consegna di atti e documenti, il rilascio di certificati e la rettifica di dati anagrafici, contributivi e reddituali.

fonte. Borsa Italiana

Il Sistema Contributivo e il Sistema Retributivo

I sistemi pensionistici più diffusi sono principalmente di due tipi: il sistema contributivo e il sistema retributivo. Molto spesso, però, viene adottato un sistema misto che accoglie alcune caratteristiche di entrambi e le integra per ottenere il massimo dei vantaggi e dell’efficienza.

Il sistema pensionistico contributivo si basa sulla somma dei contributi versati dai lavoratori durante l’intera vita assicurativa. Alla somma dei contributi versati all’ente previdenziale di riferimento vengono apportate in un secondo momento diverse modifiche per evitare delle distorsioni.

Per esempio i contributi vengono rivalutati generalmente ogni anno in base all’andamento del Pil (Prodotto interno lordo) in modo da bilanciare l’inflazione che altrimenti ne logorerebbe il potere di acquisto. Oltre a questa “indicizzazione”, le somme versate dal lavoratore sono ricalcolate spesso sulla base di coefficienti specifici di aggiustamento che calibrano sui vari soggetti le prestazioni previdenziali. Uno dei fattori sui quali vengono ricalcolati i contributi è, per esempio, quello dell’età del soggetto al momento del pensionamento: chi va in pensione più tardi otterrà, infatti, un coefficiente più generoso e dunque erogazioni più sostanziose di chi è andato in pensione prima.

Il sistema retributivo adotta invece un altro criterio, ossia quello del pagamento di una percentuale degli ultimi redditi percepiti. Esistono per varie categorie e fasce diverse percentuali sulle ultime buste paga sulle quali gli enti previdenziali debbono fare i propri calcoli. Una determinata categoria professionale può avere, per esempio, il diritto di ricevere una pensione pari almeno al 75% dell’ultimo reddito percepito. Questa somma viene dunque corretta con coefficienti specifici e aggiornata sulla base dell’inflazione e del Pil come nel caso delle pensioni calcolate con il sistema contributivo.

Come detto nella maggior parte dei casi viene adottato un sistema pensionistico misto che garantisce una percentuale sull’ultimo reddito percepito ricalibrando la somma sull’ammontare dei contributi versati. A tale calcolo si aggiungono poi gli aggiustamenti già visti per gli altri due sistemi.

fonte: Borsa italiana

Pensioni: Sacconi, meglio agganciarle ad aspettative di vita che alzarle a 67 anni

"Non dimentichiamo che c'e' stato da poco in Italia un intervento sull'eta' pensionabile che, a regime, puo' rivelarsi anche piu' robusto" di quello ipotizzato ora in Spagna. Lo afferma il titolare del Lavoro, Maurizio Scconi, a margine del Consiglio informale Ue dei ministri del Welfare a Barcellona, commentando la proposta del governo di Madrid di alzare a 67 anni l'eta' pensionabile. In questa occasione il ministro sottolinea l'importanza della misura introdotta dall'esecutivo italiano che prevede l'aggancio automatico dell'eta' di pensione all'aspettativa di vita a partire dal 2015 ma cominciando il calcolo gia' nel 2010.


fonte: Adnkronos

Montezemolo: puntare su Scuola e formazione per battere la crisi

L'Italia e' sempre piu' povera, ed e' ormai "agli ultimi posti in Europa per reddito pro-capite". Dal 2000 ad oggi "il nostro Paese si e' impoverito" al punto che oggi "e' avanti solo a Cipro e alla Grecia". Per questo deve puntare "sulla formazione, la responsabilita' e la professionalita' delle persone, a partire dalla scuola, fin dalle elementari". Dunque serve "rivalutare il ruolo fondamentale del maestro e della maestra che, devono essere adeguatamente pagati, ma motivati e preparati". Dalla scuola, infatti, "comincia la formazione dei nostri futuri professionisti". Lo ha detto il presidente della Fiat Luca Cordero di Montezemolo, intervenuto oggi a Roma, al convegno nazionale dell'Associazione italiana medici cattolici (Amci) dal titolo: "Caritas in veritate: voce profetica per una medicina dell'accoglienza".

fonte: Adnkronos

Pensione anticipata per tutti, tranne gli insegnanti

Il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 all'art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo) cita espressamente la non applicabilità al personale della Scuola. PERCHE'?

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

Offerte di Trenitalia per il Turismo Scolastico

School Group Italy è un’interessante agevolazione di Trenitalia per insegnanti e studenti che vogliono intraprendere insieme un viaggio di istruzione in Italia o all’estero nel periodo 1° Settembre 2009 al 30 Giugno 2010.
E' rivolto a gruppi scolastici di almeno 10 studenti paganti, frequentanti scuole di ogni ordine e grado, corsi di laurea, corsi post laurea e master universitari, Università della terza età e Università popolari situate anche all'estero, che ne facciano richiesta presso biglietterie, centri comitive e agenzie di viaggio.

Sul sito di Trenitalia - School Group Italy - tutte le informazioni necessarie.

Agevolazioni per l'ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche dello Stato

Direttamente presso le biglietterie delle sedi espositive, tramite esibizione di un documento attestante una delle seguenti condizioni:

• ai cittadini dell'Unione Europea, sotto i 18 ed oltre i 65 anni;

• ai cittadini di Paesi non comunitari a "condizione di reciprocità" (i minori di 12 anni devono essere accompagnati);

• alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

• agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

• al personale del Ministero;

• ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;

• agli allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero (Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del Mosaico);

ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

ai docenti ed agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà:
architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico.

Le medesime agevolazioni sono consentite a docenti e studenti di facoltà o corsi corrispondenti, istituiti negli Stati dell'Unione Europea. L'ingresso gratuito è consentito agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso, ai docenti mediante esibizione di idoneo documento;

ai docenti di storia dell'arte di istituti liceali, mediante esibizione di idoneo documento;

• ai giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative, mediante esibizione di idoneo documento comprovante l'attività professionale svolta;

• ai cittadini dell'Unione Europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

• per motivi di studio, ricerca attestate da Istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonchè da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze i Capi degli Istituti possono consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive di propria competenza e per periodi determinati a coloro che ne facciano richiesta;

Mediante rilascio di tessera individuale, di durata annuale con fotografia richiesta alla Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici per ragioni di studio e di ricerca ovvero per particolari e motivate esigenze:

• agli operatori delle associazioni di volontariato che operano mediante convenzioni presso le sedi periferiche del Ministero;

• agli Ispettori e Conservatori onorari del Ministero;

• ai Militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale;

• ai membri dell'I.C.C.R.O.M.;

• agli artisti pittori e scultori;

• agli studiosi italiani e stranieri di materie pertinenti lo studio di beni culturali mediante attestazione rilasciata dall'Unione Internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte di Roma;

Ingresso Libero

E' consentito l'ingresso libero in occasione di particolari avvenimenti, quali ad esempio, la "Settimana per la Cultura", le "Giornate Europeee del Patrimonio" sia in ambito nazionale che locale, resi noti attraverso gli organi di stampa o i media.

Ingresso Agevolato

Il biglietto è ridotto del 50% ai cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato. Le medesime agevolazioni si applicano ai cittadini di Paesi non comunitari "a condizione di reciprocità".

Alcune mostre temporanee, allestite nei luoghi della cultura, possono avere un costo aggiuntivo rispetto al biglietto d’ingresso anche per i visitatori esenti.

I musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche delle regioni Sicilia, Valle d'Aosta, delle province Autonome di Trento e Bolzano nonché di proprietà di enti locali e privati sono gestiti autonomamente, con modalità di accesso diverse da quelle statali.

fonte: Urpinsieme