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A noi chiedono 40 anni di contributi, a loro ne bastano 5 e non vogliono cambiare...!

Non ne hanno dato notizia ne' radio, ne' giornali, ne' Tv OVVIAMENTE.

Facciamola girare noi !!!

Il giorno 21 settembre 2010 il Deputato Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori ha proposto l'abolizione del vitalizio che spetta ai parlamentari dopo solo 5 anni di legislatura in quanto affermava cha tale trattamento risultava iniquo rispetto a quello previsto dai lavoratori che devono versare 40 anni di contributi per avere diritto ad una pensione. Indovinate un po' come è andata a finire ! :

Presenti 525

Votanti 520

Astenuti 5

Maggioranza 261

Hanno votato sì 22

Hanno votato no 498).

Ecco un estratto del discorso presentato alla Camera :

Penso che nessun cittadino e nessun lavoratore al di fuori di qui possa accettare l'idea che gli si chieda, per poter percepire un vitalizio o una pensione, di versare contributi per quarant'anni, quando qui dentro sono sufficienti cinque anni per percepire un vitalizio. È una distanza tra il Paese reale e questa istituzione che deve essere ridotta ed evitata. Non sarà mai accettabile per nessuno che vi siano persone che hanno fatto il parlamentare per un giorno - ce ne sono tre - e percepiscono più di 3.000 euro al mese di vitalizio. Non si potrà mai accettare che ci siano altre persone rimaste qui per sessantotto giorni, dimessisi per incompatibilità, che percepiscono un assegno vitalizio di più di 3.000 euro al mese. C'è la vedova di un parlamentare che non ha mai messo piede materialmente in Parlamento, eppure percepisce un assegno di reversibilità.

Credo che questo sia un tema al quale bisogna porre rimedio e la nostra proposta, che stava in quel progetto di legge e che sta in questo ordine del giorno, è che si provveda alla soppressione degli assegni vitalizi, sia per i deputati in carica che per quelli cessati, chiedendo invece di versare i contributi che a noi sono stati trattenuti all'ente di previdenza, se il deputato svolgeva precedentemente un lavoro, oppure al fondo che l'INPS ha creato con gestione a tassazione separata.

Ciò permetterebbe ad ognuno di cumulare quei versamenti con gli altri nell'arco della sua vita e, secondo i criteri normali di ogni cittadino e di ogni lavoratore, percepirebbe poi una pensione conseguente ai versamenti realizzati.

Proprio la Corte costituzionale, con la sentenza richiamata dai colleghi questori, ha permesso invece di dire che non si tratta di una pensione, che non esistono dunque diritti quesiti e che, con una semplice delibera dell'Ufficio di Presidenza, si potrebbe procedere nel senso da noi prospettato, che consentirebbe di fare risparmiare al bilancio della Camera e anche a tutti i cittadini e ai contribuenti italiani circa 150 milioni di euro l'anno.

Per maggiori informazioni ecco il link al sito di Borghesi con il discorso:

Trasmissione telematica dei Certificati per malattia, fino al 31 gennaio 2011 le Amministrazioni non contesteranno l'inadempienza ai Medici

Intervista con il dott. Vincenzo Caridi, capo della Direzione centrale delle Risorse umane e, a interim, della Direzione centrale Previdenza dell'INPDAP.

La nuova normativa si applica a tutti i pubblici dipendenti?

Non a tutti: solo al personale ad ordinamento privatistico. La norma non riguarda il personale in regime di diritto pubblico: magistrati, avvocati di Stato, professori universitari, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, carriera diplomatica e prefettizia. Per tutti costoro resta in uso il tradizionale certificato cartaceo.

Quali medici sono obbligati a utilizzare la trasmissione telematica?

Sono i medici: 1) dipendenti del servizio sanitario nazionale; 2) convenzionati con tale servizio: medicina generale, specialisti, pediatri di libera scelta; 3) liberi professionisti.

E se il lavoratore è ricoverato in una struttura di pronto soccorso o in ospedale?

In questo momento l’applicazione della trasmissione telematica dei certificati di pronto soccorso, ricovero e dimissione presenta alcune criticità, per cui il ministro Brunetta ha disposto che i medici continuino a rilasciare i certificati cartacei. In questi casi è il lavoratore che deve farsi carico di recapitare o consegnare i certificati e gli attestati al l ’amminist razione di appartenenza.

Il certificato ricevuto dal datore di lavoro non indica il tipo di malattia del lavoratore. L’Ente conosce solo la prognosi, cioè quanti sono i giorni di malattia riconosciuti dal medico e basta. Ma questa non conoscenza della diagnosi non crea difficoltà gestionali all’Ente?

In alcuni casi sicuramente sì. Per alcune malattie infatti non è prevista la decurtazione dello stipendio e il dipendente non è tenuto a essere reperibile per le visite medico- fiscali. In queste ipotesi il lavoratore ha tutto l’interesse a che il datore di lavoro applichi correttamente la normativa a lui favorevole e che quindi conosca la natura della malattia.
La circolare ministeriale 2/2010 precisa che in queste evenienze il medico, nell’elaborare il certificato in forma telematica per poi inviarlo all’Inps, debba inserire anche i dati e le informazioni necessarie (nell’apposita finestra dedicata alle “note”) per conoscere la tipologia della malattia.

E debba anche stampare e consegnare copia del certificato cartaceo al lavoratore, cui farà carico di farlo pervenire, entro i termini di legge, all’amministrazione secondo le modalità di sempre: pec, fax, raccomandata, consegna a mano.

In questo modo: a) l’assenza del dipendente dal servizio è giustificata dal documento informatico; b) il regime giuridico dell’assenza è condizionato dalla ricezione del documentocartaceo.
La corrispondenza tra il certificato cartaceo e quello telematico può essere accertata dall’Ente datore di lavoro consultando il sito Inps.

Per i medici che non si attengono alle disposizioni sulla trasmissione telematica scattano sanzioni?

Certamente. L’inosservanza costituisce illecito disciplinare. Se è ripetuta, può giungere:

1) al licenziamento, se si tratta di medici dipendenti del servizio sanitario nazionale,

2) alla decadenza dalla convenzione, se si tratta di medici convenzionati.

Ad esempio, il contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 maggio 2010 per la dirigenza medica e veterinaria prevede inizialmente la sospensione dal servizio senza busta paga per un periodo da tre giorni a sei mesi.
Per i liberi professionisti – per i quali la normativa non prevede specifica sanzione – c’è la segnalazione al Consiglio dell’Ordine.
Ma in questi mesi di prima messa a punto della normativa non è facile, per applicare in modo corretto il quadro sanzionatorio, accertare e qualificare eventuali responsabilità del medico. Ed è per questo che il ministro Brunetta, in attesa del collaudo finale del sistema, ha disposto – fermo restando per i medici l’obbligo di trasmettere i certificati in via telematica se le condizioni organizzative e tecniche lo rendano possibile – che le amministrazioni competenti, fino al 31 gennaio del prossimo anno, “si astengano dalla contestazione degli addebiti”.
(B.B.)

La pensione INPDAP si può avere anche se il dipendente non è più in servizio

La recente norma che abroga la legge 322/1958, che ha finora consentito di costituire la posizione assicurativa presso l’Inps per i dipendenti pubblici senza diritto a pensione Inpdap comporta la revisione del tradizionale sistema di attribuzione di questa ultima pensione. Caridi conferma.

L’abrogazione della 322 comporta la possibilità per l’Inpdap di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.
Il diritto alla pensione è garantito dalla sussistenza di una contribuzione previdenziale nell’ammontare minimo prescritto dalla legge e dal raggiungimento dell’età indicata dalla legge. Il che significa che la pensione può essere riconosciuta anche a chi non è più titolare di un rapporto di lavoro.

Da quando si applica la nuova normativa?

Il discrimine tra vecchia e nuova norma è il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge 122/10.
Per cui l’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera:

1) per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente
statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima del 31 luglio;
2) per gli iscritti agli ex Istituti di previdenza del Tesoro (Enti locali, sanità, ecc.) che prima del 31 luglio abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto a seguito di cessazione senza diritto a pensione.

Gli iscritti alle gestioni previdenziali Inpdap potranno consultare da casa la propria posizione assicurativa

Gli iscritti alle gestioni previdenziali Inpdap potranno consultare da casa la propria posizione assicurativa semplicemente collegandosi ai Servizi in linea – Estratto conto informativo. Il servizio sarà attivato gradualmente.

A chi è dedicato oggi il servizio

A metà luglio 2010 è stata effettuata una sperimentazione nei confronti dei dipendenti di otto enti locali dell’Umbria. Dal 31 ottobre 2010 il servizio è esteso ai dipendenti di due amministrazioni pubbliche per ogni Regione (Sezioni di riferimento - Servizi in linea – Estratto conto informativo - elenco enti/amministrazioni). Nel corso del 2011 la platea degli iscritti che potrà fruire del servizio estratto conto on-line aumenterà ulteriormente fino a raggiungere tutti i pubblici dipendenti. Tutte le informazioni sul progressivo allargamento del servizio saranno disponibili su questo sito.
 
 
fonte: INPDAP

Novità sul calcolo e il pagamento delle indennità di fine servizio

Com’è noto, quando si conclude un contratto di lavoro l’Inpdap paga all’iscritto una indennità di fine servizio. Si tratta dell’Indennità premio di servizio (IPS) per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale; dell’Indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato; e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.

La legge 122 del 2010 ha introdotto importanti modifiche che riguardano il calcolo e il pagamento di queste indennità, modifiche che interessano tutti coloro che al 31 dicembre 2010 maturano il diritto all’indennità di fine servizio.
Più precisamente, l’indennità di buonuscita e l’Indennità premio di servizio saranno calcolate in due quote.

•La prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 secondo le vecchie disposizioni che variano in base alla prestazione, e cioè:

◦per la buonuscita tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni);

◦per l’Ips un quindicesimo dell’80% dello stipendio degli ultimi dodici mesi di servizio, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (legge 152 del 2 aprile 1968).

•La seconda quota si calcola in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte in base alla retribuzione utile mensile, considerando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione all’Inpdap, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.


fonte: INPDAP

Per il Times nessuna Università italiana nelle prime 200 al mondo

Mentre qui si continua a tagliare gli altri ci guardano e ci classificano.
Secondo la classifica appena resa nota dal Times Higher Education nessuna università italiana è tra le prime duecento  del mondo. Il supplemento del noto quotidiano dedicato all’alta formazione pone in cima al ranking internazionale annuale la famosa triade: Harvard, l’Istituto della tecnologia della California e il MIT di Boston. Tra le prime 200 ci sono soprattutto università statunitensi e britanniche che nelle classifiche mondiali si contendono puntualmente i primi posti, in cima: Stanford, Cambridge, Oxford, Berkeley, Yale, solo per citarne alcune . Per trovare la prima italiana bisogna scendere tra le prime 400 e se continuerà la politica dei tagli non è difficile intuire che il prossimo anno dovremo scendere oltre i mille.
Umiliante la pagella degli atenei italiani per il Times Higher Education che non la riporta neanche nella sotto-classifica delle migliori università Europee. Qui le migliori segnalate sono le università del Regno Unito (Cambridge, Oxford, Imperial college of London, University college of London), l’Istituto di tecnologia di Zurigo, la Scuola politecnica francese, la Scuola normale superiore di Parigi, l’ateneo tedesco di Göttingen e il Karolinska Institute, svedese.
Molto simile l'opinione del ranking internazionale di Quality&Success che nella classifica 2010 pubblicata la settimana scorsa inseriva ben due (!) atenei italiani: l’Alma Mater di Bologna (176°) e la Sapienza di Roma (190°).
Insomma, si raccoglie quello che si semina.

La Psicomotricità: attività motoria e sviluppo psichico della persona

Un interessante libro sulla psicomotricità, indispensabile strumento di crescita e di recupero dei bambini.
Una terapia che fa dell'attività motoria uno strumento essenziale per armonizzare lo sviluppo psichico della persona.

  •   L'origine e l'evoluzione storica della disciplina psicomotoria
  •  Lo sviluppo del bambino e il ruolo del movimento nella definizione della sua identità 
  •  Ipercinesi, disgrafia, autismo, disturbi psicomotori: i campi di applicazione della psicomotricità

   - La Psicomotricità, corporeità e azione nella costruzione dell'identità di Ambrosini Claudio, De Panfilis Carlo, Wille Anne Marie Ordina su Librisalus.it

Buoni pasto: quando potranno beneficiarne anche gli Insegnanti?

Chi va spesso al supermercato lo sa bene, ormai almeno il 30% dei clienti paga con i buoni pasto. Se qualcuno pensa che siano solo le imprese private ad elargirli si sbaglia, moltissimi enti pubblici lo fanno già da tempo. Mi chiedo perché anche nella Scuola non si possa averli visto che tra Collegi dei Docenti, Consigli di classe, Tempo prolungato, Incontri con le  Famiglie, Consigli d'Istituto, Riunioni per Dipartimenti, ecc. ecc. sempre più spesso dobbiamo rimanere anche il pomeriggio a Scuola. E non tutti abitano nelle vicinanze.

Buoni Pasto: cosa sono e come funzionano
(fonte: contrattolavoro)

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato, in forma di tagliandi cartacei (più raramente, di una tessera con microchip), che può essere utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari.
Nel nostro paese i buoni pasto sono spesso indicati col termine inglese "ticket", dal marchio registrato del prodotto introdotto per primo sul mercato (Ticket Restaurant; senza dimenticare i buoni QUI! Ticket).
I buoni pasto sono utilizzati dal personale di aziende private ed enti pubblici, che li ricevono come servizio alternativo alla mensa aziendale interna; possono essere spesi solo in pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc), "take away" o gastronomie di supermercati, convenzionati con le società emettitrici.
I buoni pasto non danno diritto al resto in denaro, qualora il valore della prestazione sia inferiore al valore nominale del buono. Nel caso la prestazione effettuata ha un valore superiore il dipendente dovrà pagare la differenza in denaro.
Inoltre i buoni pasto non possono essere convertiti in denaro, non possono dare diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle previste dal contratto di ristorazione e non possono essere utilizzati da persone diverse dai dipendenti del cliente e non possono essere ceduti o commercializzati.

Novità sull'Aspettativa nel Pubblico Impiego nel Collegato Lavoro 2010

Novità per l'aspettativa nel pubblico impiego: il Collegato Lavoro 2010 prevede che i dipendenti pubblici possano andare in aspettativa non retribuita, senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un massimo di 1 anno.
Questo tipo di aspettativa può essere utilizzata anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, tenendo sempre conto delle esigenze organizzative del pubblico impiego.
Durante il periodo di aspettativa non si applica il decreto legge relativo all'incompatibilità e al divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti pubblici. Diverse le regole del Collegato Lavoro 2010 per l'aspettativa di dirigenti, diplomativi, prefetti e magistrati.

fonte: contrattolavoro