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Istruzione Tecnica: la riforma illustrata in 11 video sugli 11 nuovi indirizzi

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11 rapide e chiare schede informative che illustrano i nuovi 11 indirizzi degli istituti tecnici


Guarda i video
 

Fuoriclasse Canale Scuola-Lavoro

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Fuoriclasse Canale Scuola-Lavoro è un programma che realizza un legame tra mondo dell'Istruzione, dell'Orientamento e della Formazione con quello del Lavoro.

Il progetto, in costante evoluzione, è realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la partecipazione del Ministero del Lavoro, CENSIS, Confindustria, ISFOL, Unioncamere, Regioni e Province.

Dove

sul Canale satellitare in chiaro Rai Scuola (806) e sul canale digitale terrestre Rai Scuola

- dal lunedì al venerdì alle 11, in replica alle 15.00, 19.00, 22.00, 01.00, 03.00, 05.00, 07.00

- la domenica, puntate di repertorio, alle 10.30, in replica alle 14.30, 18.30, 21.30, 00.30, 02.30, 04.30, 06.30

su Rai Uno

il giovedì alle ore 02:00 circa.

sul Web

tutte le puntate (e non solo) sono disponibili in streaming
La web TV di Fuoriclasse
Non solo televisione, Fuoriclasse mette a disposizione degli utenti una vera e propria web TV: canali specifici nei quali il mondo della scuola e quello del lavoro sono raccontati e si raccontano.

Tutte le puntate sulla Riforma Gelmini

Ferie, assenze, permessi, dei Docenti a tempo determinato

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Pubblichiamo una sintesi degli articoli del C.C.N.L. 24 Luglio 2003 riguardanti tali argomenti.

Art.16 Permessi brevi

Al dipendente con contratto a tempo determinato sono attribuiti brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino al massimo di due ore.
Entro i due mesi successivi il docente è tenuto a recuperare le ore: la modalità sarà quella dello svolgimento di supplenze o interventi didattici integrativi.
La concessione del permesso è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Art.18 Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio.
Ai docenti con contratto a tempo determinato l'aspettativa viene concessa limitatamente alla durata dell'incarico.
I riferimenti normativi sono: artt.69 e 70 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.3 del 10 gennaio 1957.

Art.19 Ferie, permessi, assenze

Ferie: I docenti con incarico a tempo determinato hanno diritto alla fruizione di giorni di ferie in misura proporzionale al servizio prestato.
Se non è stato possibile usufruirne durante l'incarico, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico o comunque alla fine dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni non è obbligatoria. Pertanto, se i docenti con contratto a tempo determinato, non hanno richiesto giorni di ferie durante la sospensione delle lezioni, hanno
diritto al pagamento sostitutivo delle stesse. Il pagamento avverrà alla cessazione del rapporto di lavoro.

Permessi non retribuiti: I docenti con contratto a tempo determinato possono richiedere permessi non retribuiti per partecipare a concorsi o esami, nel limite di 8 giorni complessivi per a.s., compresi quelli richiesti per il viaggio. E' inoltre possibile richiedere permessi non retribuiti, per un massimo di 6 giorni, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Ricordiamo che i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Permessi retribuiti: i docenti a tempo determinato hanno diritto a 3 giorni per lutti per perdita dle coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componenti la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
E' inoltre possibile richiedere un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Assenza per malattia: Il personale docente con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.



Trattamento di fine rapporto: Definizione e Riferimenti normativi

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Il Trattamento di fine rapporto o “liquidazione” è la somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente alla fine del suo servizio.

Chi ne ha diritto: Tutto il personale con contratto a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 oppure con un rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi successivamente a tale data, purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell’arco di un mese.
Il TFR è proporzionale al numero di giorni o di mesi di servizio svolti.

Il TFR spetta:

in misura proporzionale, anche ai docenti con orario settimanale inferiore a quello di cattedra.
Per intero anche per periodi di servizio con contribuzione stipendiale ridotta (malattia o maternità).
Per una prestazione complessiva di 15 giorni nell’arco di un mese ed articolata su 2 o più contratti, purchè non ci sia stata interruzione.
NB: non possono essere considerate “interruzioni” le assenze cui si ha diritto per legge o per contratto (es. lo sciopero), anche se non retribuite.
Per i mesi di 31 giorni il TFR spetta anche se il contratto ha avuto inizio giorno 17

Per il mese di febbraio, i rapporti di lavoro che hanno avuto inizio il giorno 16 e sono terminati il 28 o il 29 dello stesso mese danno diritto al TFR.

Il TFR non spetta per una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente per 15 giorni, ma a cavallo di due mesi.

Il TFR va corrisposto d’ufficio, per cui non c’è bisogno di presentare alcuna domanda.

Si ricordi però che il diritto è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dal 106° giorno successivo alla risoluzione del contratto.
Bisogna invece aver cura di conservare il certificato di servizio rilasciato dalla scuola, dal quale si rileva il periodo esatto della prestazione.
In questo modo, in presenza di due o più rapporti brevi di lavoro, prestati senza soluzione di continuità, l’ultima scuola potrà accertare il diritto o meno al TFR, evitando possibili ritardi o disfunzioni.
Nel momento in cui il pagamento verrà autorizzato, ne riceverete comunicazione da parte dell’INPDAP (Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti della Pubblica Amministrazione).
In base alla legge 104/97 l’Inpdap è tenuta a corrispondere il TFR entro 105 giorni dalla cessazione del servizio se è avvenuta per limiti di età, di servizio, inabilità o decesso; entro 270 giorni se è avvenuta per qualsiasi altro motivo.
In caso di ritardo l’Inpad provvederà a corrispondere al dipendente gli interessi di mora, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto ad datore di lavoro.

fonte: Orizzonte scuola

C.M. n. 108 del 08/06/2001

C.M. n. 121 del 07/11/2002

RITENUTE E CONTRIBUTI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA


Certificazione delle competenze: che confusione!

L'articolo di Pasquale D'Avolio ( fonte ScuolaOggi.org), mette in luce i quesiti, le difficoltà interpretative, le contraddizioni che emergono in merito alla Certificazione delle Competenze in riferimento al Decreto 22 agosto 2007 "Linee guida per l'assolvimento dell'obbligo", alla Legge 189/2008 art. 3 ,al Decreto per la certificazione delle competenze di fine obbligo del 17-12-09.
Ancora una volta manca una regia a livello Ministeriale, mancano norme chiare, manca una vision del sistema istruzione e si delega alle scuole il compito di trovare soluzioni ragionevoli e credibili ai troppi problemi irrisolti. Le Istituzioni scolastiche, nella loroAUTONOMIA, sono libere di navigare a vista nella nebbia!

Guarda l'articolo di Pasquale D'Avolio


Fondazione Giovanni Agnelli: Rapporto sulla Scuola in Italia 2010

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Il nostro sistema educativo analizzato dall’annuale ricerca della Fondazione Agnelli evidenzia la presenza di
 numerosi divari: tecnologici, etnici, di indirizzo e socio-cultrurali. Emerge un’istruzione di massa incapace di migliorare le posizioni di partenza.

Visualizza Rapporto

Calcola l'organico della tua Scuola per l'anno scolastico 2010/2011

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La FLC CGIL   mette a disposizione delle scuole e dei lavoratori due programmi di calcolo dell’organico del personale docente della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, elaborati sulla base dei tagli previsti dai Regolamenti sul primo ciclo anche per l'anno scolastico 2010/2011.

Si tratta di una prima simulazione che ovviamente dovrà essere aggiornata non appena saranno noti la circolare e il decreto sugli organici 2010/2011.

Vedi i Programmi

Pensione obbligatoria con 40 anni di contributi per gli Statali

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Tornano laurea e leva nel conteggio degli anni: migliaia di dipendenti pubblici dovranno andare in pensione prima.
Il governo ci ripensa ancora una volta. I dipendenti pubblici saranno pensionabili al raggiungimento di 40 anni di contributi, compresi quelli figurativi. È quanto prevede un emendamento al decreto legge anti-crisi, a firma dal deputato del Pdl Remigio Ceroni, approvato venerdì mattina dalle commissione Bilancio e Finanza della Camera. La norma varrà per il triennio 2009-2011. Sono esclusi dalla sua applicazione magistrati, professori universitari, dirigenti, medici responsabili di struttura complessa.
La norma, che aumenterà il numero di dipendenti pubblici da mandare in pensione forzata, era stata cancellata nei giorni scorsi dal decreto, anche se si immaginava che sarebbe potuta rispuntare in un emendamento durante il passaggio del provvedimento fra Camera e Senato.
Arriva quindi la “super-rottamazione” per gli statali. Già dall’inizio di quest’anno le amministrazioni possono mandare a casa tutti i dipendenti che hanno raggiunto i 40 anni di contributi. Finora però alla norma si è data un’interpretazione ristretta: per calcolare la soglia di 40 anni contano solo gli anni di lavoro reale, mentre non valgono quelli della laurea e del servizio militare (i cosiddetti “contributi figurativi”). Includendo invece nel conto anche i contributi figurativi, il numero di dipendenti pubblici che hanno maturato 40 anni di contributi crescerebbe notevolmente. Secondo quanto riferisce l’Inpdap, nel solo 2009 si arriverebbe a quasi 140 mila pensionamenti, cioè il doppio dell’anno scorso. Rientrerebbero nel limite, ad esempio, tantissimi medici che hanno riscattato gli anni dell’università e della specializzazione.
La novità approvata ora, che vale per il triennio 2009-2011, cancella infatti il riferimento alla contribuzione «effettiva» previsto dal ddl Brunetta e fa dunque rientrare nel computo anche i contributi figurativi e quelli legati ad esempio del riscatto degli anni di laurea e alla leva. Tre le categorie per cui viene fatta una eccezione: «i magistrati, i professori universitari, e ai dirigenti medici responsabile di struttura complessa», vale a dire i primari.
La misura riguarda tutte le pubbliche amministrazioni (tra cui la scuola, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale). «Le pubbliche amministrazioni – si legge nel testo – possono a decorrere dal compimento di anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente» risolvere «unilateralmente il rapporto di lavoro e di contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici».
Le proteste. «Chiediamo al presidente Fini di farsi garante» del voto già espresso sulla pensionabilità dei dipendenti pubblici dopo i 40 anni di contributi e di «stralciare una norma che il “mandante” Brunetta ha fatto ripresentare oggi in commissione Bilancio nel corso dell’esame del decreto legge anticrisi». Lo dichiara Margherita Miotto (Pd) che, riferendo la misura anche ai medici, afferma che la norma indebolisce il servizio sanitario nazionale. «Sarebbe inaccettabile – sottolinea Miotto – un silenzio su questo ennesimo attacco al Parlamento e su un modo schizofrenico di legiferare che un giorno dice di voler allungare l’età lavorativa e l’altro approva una norma che manda in pensione a 58 anni».

(Fonte: il messaggero.it)