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Cittadinanza e Legalità: Proposte videodidattiche

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Fuoriclasse propone una serie di puntate nelle quali si chiede "Cosa vuol dire essere cittadini responsabili oggi?"

Dal racconto e dall`analisi di situazioni reali e temi di attualità, attraverso gli interventi di Fuoriclasse sulla legalità da Don Luigi Ciotti ai ragazzi di Locri, dalla Fondazione Caponnetto ai professori e agli alunni delle tante scuole di periferia italiane, cerca di offrire diversi spunti di riflessione e, perché no, qualche risposta.

62 video per costruire una piattaforma Videodidattica

La Riforma Gelmini illustrata in 13 video

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13 puntate di Fuoriclasse spiegano nel dettaglio tutti gli aspetti della riforma della scuola secondaria superiore presentata dal ministro Maria Stella Gelmini. La riforma entra in vigore dall`anno scolastico 2010/2011.
Uno strumento utile per le scelte da fare entro il 26 marzo 2010.

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Istruzione Tecnica: la riforma illustrata in 11 video sugli 11 nuovi indirizzi

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11 rapide e chiare schede informative che illustrano i nuovi 11 indirizzi degli istituti tecnici


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Fuoriclasse Canale Scuola-Lavoro

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Fuoriclasse Canale Scuola-Lavoro è un programma che realizza un legame tra mondo dell'Istruzione, dell'Orientamento e della Formazione con quello del Lavoro.

Il progetto, in costante evoluzione, è realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la partecipazione del Ministero del Lavoro, CENSIS, Confindustria, ISFOL, Unioncamere, Regioni e Province.

Dove

sul Canale satellitare in chiaro Rai Scuola (806) e sul canale digitale terrestre Rai Scuola

- dal lunedì al venerdì alle 11, in replica alle 15.00, 19.00, 22.00, 01.00, 03.00, 05.00, 07.00

- la domenica, puntate di repertorio, alle 10.30, in replica alle 14.30, 18.30, 21.30, 00.30, 02.30, 04.30, 06.30

su Rai Uno

il giovedì alle ore 02:00 circa.

sul Web

tutte le puntate (e non solo) sono disponibili in streaming
La web TV di Fuoriclasse
Non solo televisione, Fuoriclasse mette a disposizione degli utenti una vera e propria web TV: canali specifici nei quali il mondo della scuola e quello del lavoro sono raccontati e si raccontano.

Tutte le puntate sulla Riforma Gelmini

Ferie, assenze, permessi, dei Docenti a tempo determinato

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Pubblichiamo una sintesi degli articoli del C.C.N.L. 24 Luglio 2003 riguardanti tali argomenti.

Art.16 Permessi brevi

Al dipendente con contratto a tempo determinato sono attribuiti brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino al massimo di due ore.
Entro i due mesi successivi il docente è tenuto a recuperare le ore: la modalità sarà quella dello svolgimento di supplenze o interventi didattici integrativi.
La concessione del permesso è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Art.18 Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio.
Ai docenti con contratto a tempo determinato l'aspettativa viene concessa limitatamente alla durata dell'incarico.
I riferimenti normativi sono: artt.69 e 70 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.3 del 10 gennaio 1957.

Art.19 Ferie, permessi, assenze

Ferie: I docenti con incarico a tempo determinato hanno diritto alla fruizione di giorni di ferie in misura proporzionale al servizio prestato.
Se non è stato possibile usufruirne durante l'incarico, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico o comunque alla fine dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni non è obbligatoria. Pertanto, se i docenti con contratto a tempo determinato, non hanno richiesto giorni di ferie durante la sospensione delle lezioni, hanno
diritto al pagamento sostitutivo delle stesse. Il pagamento avverrà alla cessazione del rapporto di lavoro.

Permessi non retribuiti: I docenti con contratto a tempo determinato possono richiedere permessi non retribuiti per partecipare a concorsi o esami, nel limite di 8 giorni complessivi per a.s., compresi quelli richiesti per il viaggio. E' inoltre possibile richiedere permessi non retribuiti, per un massimo di 6 giorni, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Ricordiamo che i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Permessi retribuiti: i docenti a tempo determinato hanno diritto a 3 giorni per lutti per perdita dle coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componenti la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
E' inoltre possibile richiedere un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Assenza per malattia: Il personale docente con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.



Trattamento di fine rapporto: Definizione e Riferimenti normativi

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Il Trattamento di fine rapporto o “liquidazione” è la somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente alla fine del suo servizio.

Chi ne ha diritto: Tutto il personale con contratto a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 oppure con un rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi successivamente a tale data, purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell’arco di un mese.
Il TFR è proporzionale al numero di giorni o di mesi di servizio svolti.

Il TFR spetta:

in misura proporzionale, anche ai docenti con orario settimanale inferiore a quello di cattedra.
Per intero anche per periodi di servizio con contribuzione stipendiale ridotta (malattia o maternità).
Per una prestazione complessiva di 15 giorni nell’arco di un mese ed articolata su 2 o più contratti, purchè non ci sia stata interruzione.
NB: non possono essere considerate “interruzioni” le assenze cui si ha diritto per legge o per contratto (es. lo sciopero), anche se non retribuite.
Per i mesi di 31 giorni il TFR spetta anche se il contratto ha avuto inizio giorno 17

Per il mese di febbraio, i rapporti di lavoro che hanno avuto inizio il giorno 16 e sono terminati il 28 o il 29 dello stesso mese danno diritto al TFR.

Il TFR non spetta per una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente per 15 giorni, ma a cavallo di due mesi.

Il TFR va corrisposto d’ufficio, per cui non c’è bisogno di presentare alcuna domanda.

Si ricordi però che il diritto è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dal 106° giorno successivo alla risoluzione del contratto.
Bisogna invece aver cura di conservare il certificato di servizio rilasciato dalla scuola, dal quale si rileva il periodo esatto della prestazione.
In questo modo, in presenza di due o più rapporti brevi di lavoro, prestati senza soluzione di continuità, l’ultima scuola potrà accertare il diritto o meno al TFR, evitando possibili ritardi o disfunzioni.
Nel momento in cui il pagamento verrà autorizzato, ne riceverete comunicazione da parte dell’INPDAP (Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti della Pubblica Amministrazione).
In base alla legge 104/97 l’Inpdap è tenuta a corrispondere il TFR entro 105 giorni dalla cessazione del servizio se è avvenuta per limiti di età, di servizio, inabilità o decesso; entro 270 giorni se è avvenuta per qualsiasi altro motivo.
In caso di ritardo l’Inpad provvederà a corrispondere al dipendente gli interessi di mora, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto ad datore di lavoro.

fonte: Orizzonte scuola

C.M. n. 108 del 08/06/2001

C.M. n. 121 del 07/11/2002

RITENUTE E CONTRIBUTI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA


Certificazione delle competenze: che confusione!

L'articolo di Pasquale D'Avolio ( fonte ScuolaOggi.org), mette in luce i quesiti, le difficoltà interpretative, le contraddizioni che emergono in merito alla Certificazione delle Competenze in riferimento al Decreto 22 agosto 2007 "Linee guida per l'assolvimento dell'obbligo", alla Legge 189/2008 art. 3 ,al Decreto per la certificazione delle competenze di fine obbligo del 17-12-09.
Ancora una volta manca una regia a livello Ministeriale, mancano norme chiare, manca una vision del sistema istruzione e si delega alle scuole il compito di trovare soluzioni ragionevoli e credibili ai troppi problemi irrisolti. Le Istituzioni scolastiche, nella loroAUTONOMIA, sono libere di navigare a vista nella nebbia!

Guarda l'articolo di Pasquale D'Avolio


Fondazione Giovanni Agnelli: Rapporto sulla Scuola in Italia 2010

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Il nostro sistema educativo analizzato dall’annuale ricerca della Fondazione Agnelli evidenzia la presenza di
 numerosi divari: tecnologici, etnici, di indirizzo e socio-cultrurali. Emerge un’istruzione di massa incapace di migliorare le posizioni di partenza.

Visualizza Rapporto