google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF. google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Permessi retribuiti nella Scuola

Chi ha il contratto della scuola (qui il CCNL Scuola 2010) a tempo indeterminato, ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi, sempre in base alla documentazione, anche autocertificata, presentata:

- partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: 3 giorni per evento, anche non continuativi

I permessi sono erogati a presentazione della domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. Il dipendente della scuola, inoltre, ha diritto, a presentazione della domanda, nel corso dell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Il lavoratore ha anche diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Durante i periodi di permessi retribuiti al dipendente spetta l'intera retribuzione (qui gli aumenti), esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto della scuola a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a presentazione della domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

I permessi complessivamente fruiti non possono superare le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello dell’utilizzo del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, dando precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per problemi imputabili al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Scuola: conservazione del posto di lavoro per malattia

Il dipendente con contratto della scuola (qui il contratto scuola 2010) assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Per arrivare alla maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo periodo di malattia, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Superati 18 mesi di assenza per malattia, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi senza però diritto ad alcuna retribuzione.
Il trattamento economico che spetta al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel corso del triennio è il seguente:

intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo

90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza

50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Qualora il dipendente deve allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

Tempo Determinato: Collegato Lavoro 2010 - Legge 183, articolo 32

Novità molto importanti nel Collegato Lavoro 2010. La legge 183, articolo 32, impone, per i contratti a tempo determinato, un tempo di 60 giorni dalla data di scadenza del contratto per l'impugnazione del licenziamento.
Di questo ne avevamo già parlato! Ma quello che molti non sanno è che il termine di 60 giorni per fare causa al datore di lavoro e impugnare un contratto a tempo determinato terminato prima del novembre 2010 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro), è il 22 gennaio 2011.
L'articolo 32 della legge 183 in questo modo stronca le gambe a tutti i precari, con contratto a tempo determinato, che vogliano fare causa al datore di lavoro per licenziamento o per qualche altra causa legata al rapporto di lavoro a tempo determinato.

I 60 giorni imposti per il ricorso in caso di licenziamento, sono un termine molto stringente per tutti i precari a tempo determinato. Senza dimenticare che non si potranno più far valere i diritti per i contratti antecedenti al novembre 2010, sempre che non si impugni preventivamente il contratto entro il 22 gennaio 2011.
Ma ne varrebbe la pena? Impugnare il contratto significa far sapere al datore di lavoro le proprie intenzioni e questo di certo chiuderebbe le porte ad altri eventuali contratti a tempo determinato.


Scuola, gli alunni con disabilità in classe sono 185 mila

I dati del ministero dell'Istruzione: quest'anno sono 185.181 gli studenti con disabilità, 4 mila unità in più rispetto al 2009/10. Aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno. Nocera (Fish): "Ma il problema è il sovraffollamento"

Sono 185.181 gli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado per l'anno 2010-2011. I dati, forniti dall'ufficio V del ministero dell'Istruzione, rivelano un incremento della popolazione scolastica disabile abbastanza contenuto, rispetto all'anno passato, quando si contavano 181.177 presenze. La crescita è di 4.004 unità. Per quanto riguarda la differenziazione nei diversi ordini e gradi, secondo il Miur gli alunni con disabilità sono 13.341 nella scuola dell'infanzia, 67.950 nella primaria, 57.050 nella secondaria di primo grado e 46.840 nella secondaria di secondo grado.

A fronte dell'aumento del numero di alunni, è cresciuto quest'anno anche il numero degli insegnanti di sostegno: sono 93.100, secondo le cifre che lo stesso ministro Gelmini aveva reso note nel corso del mese di settembre. A questi, si sono aggiunti (o si aggiungeranno) i docenti assunti in deroga laddove è stato o sarà evidenziata la necessità di ulteriore sostegno.

"La situazione - commenta Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish (Federazione italiana superamento handicap) - sembra sana dal punto di vista del rapporto tra studenti disabili e insegnanti di sostegno, ma quello che probabilmente non è sano è la distribuzione degli alunni, non solo disabili, nelle diverse classi: i relativi dati infatti non sono stati ancora forniti dal Ministero, e noi riteniamo che il problema del sovraffollamento sia irrisolto". Il sovraffollamento, cioè l'alto numero di alunni complessivi e di alunni disabili nelle classi, è stato in effetti il punto dolente dell'anno passato e situazioni simili, secondo le segnalazioni delle famiglie alle associazioni delle persone disabili, non mancano neppure quest'anno. (Chiara Ludovisi)

Università. Corso su autismo e tecniche del comportamento

Gratuito, il corso di perfezionamento è promosso dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Angsa. Hanau (Università): "Colmare una grave lacuna nella formazione degli insegnanti"

Colmare una lacuna nella formazione degli insegnanti di domani ed evitare che l'assenza di tecniche comportamentali per bambini con autismo e altri disturbi evolutivi globali diventi poi un danno per gli stessi a livello scolastico ed educativo: sono questi gli scopi del corso di perfezionamento promosso dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Angsa - Associazione nazionale genitori soggetti autisitici e con il contributo della Fondazione Mondadori.

"Le metodiche basate sull'analisi del comportamento, chiamate Aba, ovvero Applied Behaviour Analysis, sono - spiega in un comunicato a nome di tanti genitori Ghelardoni, dell'Angsa Liguria - il primo degli interventi nominati nelle linee guida della Società italiana di neuro psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia) per l'autismo. Anche coloro che non sono a favore dei metodi più rigorosamente fedeli alla prima impostazione di Lovaas, sono convinti che le metodiche basate su Aba debbano fare parte della cassetta degli attrezzi di tutti coloro che lavorano su bambini e adulti con autismo".

L'iscrizione al corso è gratuita e il corso si svolge da febbraio a giugno 2011 nei gironi si venerdi pomeriggio e sabato mattina. E' prevista l'attribuzione di 30 Cfu - Crediti formativi universitari, equivalenti a un semestre di corso universitario. Per l'iscrizione è sufficiente il diploma magistrale e una esperienza di lavoro, oppure il diploma quinquennale della scuola media superiore.

Per coloro che risiedono lontano dalla sede di Reggio, per i quali sarebbe impensabile la frequenza del corso nella sede principale, è prevista la trasmissione in diretta delle lezioni via telematica. La frequenza, che per dare accesso all'esame finale deve coprire almeno il 70% delle lezioni, verrà certificata anche agli uditori che vorranno iscriversi alle classi periferiche. Il materiale di studio formato dalle videoregistrazioni e dai documenti verrà inserito nel sito appositamente costruito.

Il bando è disponibile cliccando qui


Disabilità: Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico a causa di assenze per malattie

Assenze superiori a un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'anno scolastico sono causa di non ammissione agli esami di Stato o la bocciatura dell'alunno. Il ministero è intervenuto per chiarimenti in merito alle assenze di studenti che, a causa della malattia, usufruiscono di istruzione in ospedale o a domicilio

L'articolo 14 del Dpr 122/09 stabilisce che le assenze da scuola superiori a un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'anno scolastico determinano la non ammissione agli esami di Stato o la bocciatura dell'alunno. Sulla questione è stata emanata una precisazione da parte del ministero per la Pubblica istruzione. In seguito ai numerosi quesiti giunti alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica riguardanti la posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, il direttore generale Mario Dutto si è espresso affermando che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'articolo 11 del Dpr 22 giugno 2009 numero 122.

Ulteriori chiarimenti arrivano dalla Nota ministeriale numero 7736 del 27 ottobre 2010. Nella Nota si precisa che le assenze, di chi segue la formazione scolastica in ospedale o a domicilio, non invalidano l'anno scolastico, in quanto in tali periodi l'alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe che dovrebbe frequentare anche se effettuate in un luogo diverso. A conferma di ciò la Nota cita anche l'articolo 11 dello stesso Dpr che tratta di istruzione in ospedale o a domicilio.

Istruzione a domicilio o in ospedale. La circolare 60 del 2004 detta norme e assegna finanziamenti per le scuole che seguono alunni costretti a trattenersi in ospedale o a domicilio, per cause salutari, per un periodo superiore a 30 giorni. Si tratta di una normativa fondamentale per garantire il diritto allo studio ad alunni con o senza disabilità che non possono frequentare la propria scuola a causa, ad esempio di deficienze immunitarie o di altre cause sanitarie.

Condizioni necessarie per poter ottenere la presenza di docenti della propria scuola in ospedale o a casa sono: la diagnosi medica che precisi la causa di impedimento e la sua durata, l'iscrizione alla propria scuola e l'assegnazione della classe. I finanziamenti previsti dalla circolare riguardano il pagamento degli insegnanti assegnati a questo compito e progetti sperimentali particolari come, ad esempio, la possibilità di collegamento telefonico, via Internet o tramite videocamere con la classe e l'ospedale o il domicilio dell'alunno. Ciò consente all'alunno di mantenere i contatti con la classe o di inviare prove di cui riceverà la valutazione. Il risultato è che questi alunni sono valutati legalmente come se fossero presenti in classe.

di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish

Studenti dislessici, presentata al Senato la nuova legge

La norma dedicata ai 350 mila studenti italiani affetti da dislessia e discalculia è stata voluta da tutto il Parlamento, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Tra le novità introdotte: diritto a una diagnosi precoce, piani didattici personalizzati, dispensazione da alcune attività e utilizzo di strumenti tecnologici. Rosabianca Leo, presidente dell'Aid: "Il testo è salto di qualità rispetto al passato, ma siamo solo all'inizio di un percorso che dovrà essere avviato con le scuole"

Vita nuova a scuola per i 350 mila studenti italiani affetti da Disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) come la dislessia o la discalculia. Il 29 settembre è stata varata una legge ad hoc che riconosce questi disturbi e stimola la scuola a individuarli precocemente definendo i luoghi e le tappe del percorso diagnostico-formativo attraverso l'utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi. La legge e i suoi obiettivi sono stati presentati ieri al Senato dall'Associazione italiana dislessia (Aid), insieme ai presidenti delle commissioni Istruzione del Senato, Guido Possa, e della Camera, Valentina Aprea. Con loro, altri parlamentari di maggioranza e opposizione della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato, Franco Asciutti e Vittoria Franco, e Manuela Ghizzoni, della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, a testimonianza di una legge voluta da tutto il Parlamento.

"Sono soddisfatta, anche come genitore, perché questa legge riconosce finalmente dopo tante battaglie l'esistenza della dislessia e di altri disturbi specifici di apprendimento stimolando la scuola a individuarli precocemente e definendo i luoghi del percorso diagnostico e didattico", ha affermato Rosabianca Leo, presidente Aid, rivolgendo un particolare ringraziamento alla Fondazione Telecom Italia, "partner della nostra Associazione, che ci ha assicurato nel portare avanti importanti iniziative di formazione, informazione e supporto agli studenti anche in assenza di questa norma". La presidente dell'Aid ha quindi spiegato che il tavolo di lavoro con il ministero dell'Istruzione in merito alle linee guida sulla legge è già stato aperto. "Certo - ha sottolineato Leo - siamo solo all'inizio di un percorso che dovrà essere avviato con le scuole, soprattutto sul tema della formazione dei dirigenti scolastici e le strutture del Servizio sanitario nazionale. Il testo è certamente un salto di qualità rispetto al passato, ma va migliorato sia sotto l'aspetto della valutazione sulla sua effettiva applicazione sia con l'inserimento di sanzioni per chi non rispetta la normativa".

Ma torniamo alla legge. Diritto ad una diagnosi precoce, piani didattici personalizzati, dispensazione da alcune attività (come ad esempio scrivere alla lavagna o leggere a voce alta) e utilizzo di strumenti tecnologici (videoscrittura, calcolatrice e computer) di sostegno. Sono solo alcune delle novità introdotte dalla nuova normativa. Una battaglia lunga, che ha visto protagonista l'Aid e che eviterà ai ragazzi affetti da Dsa che le problematiche connesse ai loro disturbi possano essere una condizione di svantaggio nel corso della loro vita. Una legge che va incontro alle esigenze dei bambini e delle famiglie, per cui sono previste anche norme per ottenere orari di lavoro flessibili. Per avviare le nuove disposizioni è previsto un finanziamento di 2 milioni di euro complessivi per gli anni 2010-2011 per la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Inoltre, qualora non sia disponibile effettuare diagnosi presso le strutture del Sistema sanitario nazionale, la legge dà la possibilità di effettuarle presso strutture accreditate.

Entro quattro mesi dall'approvazione dovranno poi essere approntate le linee guida da parte del ministero dell'Istruzione e l'Aid ha già formulato una proposta sui Piani didattici personalizzati già promossa da Aid per mezzo del suo servizio di assistenza denominato Help-line, al quale sempre più genitori, scuole ed insegnanti si rivolgono in cerca di aiuto. In Italia infatti sono circa 350mila gli studenti tra i 6 e i 19 anni (il 4-5% degli alunni) affetti da Dsa. Le scuole e i docenti avranno un ruolo fondamentale. A loro, infatti, il compito di elaborare i Piani didattici personalizzati (Pdp). L'obiettivo del Pdp è permettere una buona/migliore qualità di vita ad ogni studente e studentessa con Dsa, dando loro la possibilità di "imparare" nel rispetto delle proprie caratteristiche. È quindi un piano "didattico" e personalizzato, perché i docenti delle diverse discipline, lavorando in "squadra", dovranno considerare i punti di forza del proprio alunno e i suoi bisogni particolari, cioè personalizzarlo rispetto alle necessità del ragazzo. Ad elaborare i Piani sarà un team dei docenti o il consiglio di classe, anche attraverso una fase preparatoria d'incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.

Uso improprio del docente di sostegno per le supplenze. Si pronuncia il ministero dell'Istruzione

Il ministero dell'Istruzione ha riaffermato l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori a 5 giorni nella primaria e a 15 nella secondaria. Non si può fare un uso improprio degli insegnanti di sostegno utilizzandoli in caso di assenza degli altri docenti, quando l'alunno disabile è presente a scuola

Il ministero della Pubblica istruzione si è pronunciato sul divieto di utilizzo improprio dell'insegnante di sostegno per supplenze, quando l'alunno assegnato è presente a scuola, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Con la nota ministeriale prot. 9839 dello scorso 8 novembre, si riafferma l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria. L'intervento del ministero fa seguito alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche di assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente. Innanzitutto, la direzione generale per il personale scolastico del ministero ha ribadito l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale assente, in primo luogo con personale scuola in sovrannumero o con ore a disposizione o in contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'articolo 28, commi 5 e 6, del Contratto collettivo nazionale 2007 e, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino a un massimo di sei ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.

L'istituto delle ore eccedenti (definite ogni anno ed esaurite in fretta) ha natura emergenziale e ha come obiettivo quello di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Quindi, nel caso in cui la sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione o attribuzione di ore eccedenti (nel limite delle risorse assegnate) non siano praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici possono nominare personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria o a 15 giorni nella scuola secondaria. L'obiettivo primario dell'istituto scolastico deve essere, infatti, quello di assicurare il diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche. Rispetto all'obbligo di nominare supplenti anche per assenze inferiori a 5 (per le primarie) e 15 (per le secondarie) va sottolineato che si tratta di un obbligo già affermato con la sentenza della Corte dei Conti 59/04 che finalmente viene affermato anche dal ministero.

Nella nota ministeriale si richiama, inoltre, l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Rispetto a quest'ultima espressione, si deve segnalare che se male interpretata, da dirigenti in difficoltà di personale o risorse, può vanificare il divieto reso finalmente esplicito e già presente (in modo meno chiaro) nelle Linee guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 agosto 2009. Per essere utilizzato come "sostituto" pertanto, il docente di sostegno non deve essere impegnato con il proprio alunno perché distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio. Inoltre, i casi eccezionali non devono essere solo tali, ma anche "non altrimenti risolvibili". Quindi, oltre a mancare altri docenti, curriculari o di sostegno disponibili a svolgere sino a un massimo di 6 ore in più di servizio di lezioni, deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad esempio il caso di un docente che segnala l'assenza all'inizio della propria ora di lezione e limitatamente a quell'ora. Il Decreto ministeriale 131/07, infatti, prevede che il dirigente scolastico possa convocare i possibili supplenti in graduatoria con e-mail o sms e che questi hanno un'ora di tempo per presentarsi e assumere l'incarico.

Se un docente di sostegno riceve dal dirigente scolastico l'ordine di andare a fare una supplenza, anche nella classe in cui è iscritto l'alunno a lui affidato, quando l'alunno è presente a scuola, deve chiedere al dirigente di fargli un ordine di servizio scritto in cui viene esonerato dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza. In mancanza di un ordine scritto, l'insegnante di sostegno può rifiutarsi di svolgere supplenza e comunque una volta ricevuto l'ordine può segnalare il caso all'Ufficio scolastico e al ministero come violazione delle Linee guida e della presente Nota. La famiglia dell'alunno con disabilità potrebbe anche agire contro il dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora questo sia stato lasciato solo dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.
Tutto ciò giova a non deteriorare la qualità dell'integrazione, cosa che in questi anni è avvenuta troppo spesso. In caso di situazioni di rischio, i genitori devono far presente ai dirigenti scolastici la Nota ministeriale che non può essere disattesa.

di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish