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Anno Scolastico 2012/13 Guida informativa


Fascicolo informativo FLC CGIL sull' avvio dell'anno scolastico 2012-2013

Estratto bozza decreto concorso docenti


Estratto della bozza di decreto di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura
di 11.892 cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione,
risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione

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"Navigare informati, 2012/13" normativa vigente, per ogni ordine e grado di scuola

"Navigare informati, 2012/13" Guid alla mappa operativa e alle schede di riepilogo della normativa vigente, per ogni ordine e grado di scuola.

La normativa dell'ora alternativa alla Religione Cattolica

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Come devono comportarsi le scuole?

Il punto 2 del citato articolo 9 recita: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilita educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione."
La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione con la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.
La citata nota ricorda che l'insegnamento delle attività alternative "costituiscono un servizio strutturale obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l'obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica.
Di conseguenza, non potranno essere ritenute lecite alcune soluzioni generalmente adottate dalle scuole, come:
  1. inserimento degli alunni in altre classi
  2. semplice vigilanza da parte del personale ATA degli alunni
La citata nota del 7 marzo chiarisce che l'attività alternative deve costituire un servizio strutturale e obbligatorio. Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente incarica e all'interno dei locali della scuola.
I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati tra:
  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
  2. docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
  4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
In riferimento alle ore da assegnare ai docenti interni, l'USR Piemonte è intervenuto con un'apposita nota, con la quale chiede ai dirigenti scolastici di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.
Nella nota del 7 Marzo il ministero dell'economia delle finanze affronta anche la questione retributiva, affermando che si potrà ricorrere a finanziamenti aggiuntivi per:
  1. i docenti a tempo indeterminato che si dichiarano disponibili ad effettuare "ore eccedenti";
  2. i supplenti già titolari di contratto con i quali se ne stipula un ulteriore a completamento dell’orario d’obbligo ovvero appositamente assunti, non potendo ricorrere ad una delle precedenti ipotesi.
Giorno 21 settembre 2012, l'USR del Veneto ha emanato una circolare con la quale vengono dati ulteiori chiarimenti 
  • Nell’ipotesi 1) (personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
  • Nell’ipotesi 2) (docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
  • Nell’ipotesi 3) (personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
  • Nell’ipotesi 4) (personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
  • scuola dell’infanzia (cap. 2156),
  • scuola primaria (cap. 2154),
  • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
  • scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).
La circolare dell'USR, inoltre, rammenta che, nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Inoltre, le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

40 + 40 ore per la partecipazione a collegi docenti, consigli di classe e scrutini


 Le attività funzionali all'insegnamento sono regolate dall'art. 29 del CCNL 2006 2009. Analizziamo quante sono le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale e come poterle gestire nel caso di orario articolo su più scuole.  Le risposte ai quesiti sono nel forum.
  1. Attività funzionali e normativa di riferimento
  2. Numero e tempi degli organi collegiali
  3. Attività funzionali e diritti e obblighi del docente
  4. Attività funzionali e assenze del docente
  5. Attività funzionali e orario inferiore o superiore alle 18 ore
  6. Attività funzionali e superamento delle ore previste
  7. Attività funzionali e cosiddetta ora di ricevimento
Nel forum troverete un'ampia conversazione sulle problematiche più comuni che sorgono all'interno delle scuole per la corretta gestione di queste ore.

I Compiti del Coordinatore e del Segretario nel Consiglio di Classe


A chi spetta il ruolo di coordinatore e a chi quello di segretario nei consigli di classe.
  • Ai sensi dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
  • L’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
  • Nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica.
È in questo contesto che le due figure (coordinatore di classe/segretario del consiglio di classe) sono designate dal dirigente scolastico. Molto spesso equiparate, le due figure rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Il segretario del consiglio di classe
  • Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
  • È designato dal dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
  • È dunque una figura obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal dirigente.
  • Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito. (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).
Qualche riflessione
Capita spesso che il dirigente attribuisca l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico.
In questo caso sarebbe utile (anche se non è obbligatorio) che tale nomina avvenisse per iscritto o attraverso una comunicazione in sede collegiale (o attraverso una circolare di servizio).
Inoltre il dirigente, al fine di favorire un clima di collaborazione, potrà rimettere alla contrattazione di istituto la definizione di criteri relativi alla assegnazione dell’incarico di segretario verbalizzante, così da dare una motivazione del perché la nomina viene assegnata per tutto l’anno a quel determinato docente invece che a un altro. In quella sede si potrà altresì stabilire un compenso per tale attività e indicare il nominativo del collega di classe che subentrerà in caso di assenza del segretario.
Nel caso di docente nominato segretario per tutto l’anno, il compenso per svolgere la funzione non sembrerebbe infatti illegittimo: è vero che la stesura del verbale non dovrebbe comportare retribuzione alcuna in quanto attività obbligatoria, però è anche vero che se non c’è una rotazione all’interno del CdC ma è sempre lo stesso docente che verbalizzerà le sedute tale attività si andrebbe a configurare come “supplementare” rispetto a quella degli altri docenti del CdC, tenendo soprattutto presente che il verbale che dovrebbe essere steso, letto ed approvato a conclusione dell’adunanza per prassi è compilato in un momento successivo.
Questi vogliono essere suggerimenti pratici e non si vogliono comunque discostare da quello che è e rimane l’obbligo del docente:
se individuato dal dirigente scolastico come segretario del CdC, non può rifiutarsi, fermo restando la possibilità di proporre che la designazione del segretario venga  fatta di volta in volta in occasione delle singole riunioni oppure quella di far presente alle RSU che tale attività venga retribuita (appunto perché affidata per tutto l’anno allo stesso docente).
Il coordinatore del consiglio di classe
Il coordinatore di classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma: la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.
Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico.
La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica, ritenuta dai dirigenti ormai indispensabile.
I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento, e per questo possono cambiare a seconda della scuola in cui si viene nominati a svolgere tale funzione.
Pur non esistendo un mansionario si può dire, in sintesi, che il coordinatore del CdC:
  • Si occupa della stesura del piano didattico della classe;
  • Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
  • È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
  • Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
  • Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
  • Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
  • Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.
Qualche riflessione
Il docente individuato coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico.
Come già detto, la figura del coordinatore non è però prevista dall’ordinamento.
In questo caso, quindi, e a differenza di ciò che accade con l’incarico del segretario del CdC, si ritengono obbligatorie tali procedure ai fini della validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico:
1.La figura del coordinatore di classe dev’essere prevista nel POF dell´istituto (ai sensi dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”).
2.Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.
In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria (dev’essere stabilita nella contrattazione d’istituto).
3.L’incarico non può essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.
4. L’assunzione dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra infatti tra le attività regolate dal Contratto.
5.Il docente non solo ha la facoltà di accettare o meno l’incarico ma una volta accettato potrà rinunciare ad esso senza che ci sia bisogno di particolari giustificazioni.
Un’ultima considerazione:
Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).
Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l'anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario.

Scienze: il Cervello umano in 3D


Quando le neuroscienze si uniscono all'alta tecnologia per rivelare i segreti del cervello umano possono nascere progetti come brain-map.org, il prodotto di una ricerca dell'Allen Institute for Brain Science (Seattle, stato di Washington, USA) guidato dal professor Michael Hawrylycz.
I ricercatori statunitensi hanno realizzato in pratica il primo atlante completo del nostro organo più importante, nel corso degli studi per la sua creazione sono stati scoperti i geni umani associati a ciascun neurone, in questo modo è stata ottenuta una mappa dettagliata delle funzionionalità delle diverse cellule che compongono il cervello.
I dati messi a disposizione rivelano dalle 400 alle 500 aree cerebrali classificabili per emisfero di appartenenza; esse riuniscono oltre 100 milioni di misure riferite all'espressione genica; nonostante questa moltitudine di componenti, i cervelli di tutti i componenti del genere umano presenterebbero elementi in comune per quasi l'84% della loro morfologia.
Secondo i risultati esposti, le differenze tra un cervello e l'altro diventerebbero più marcate mano a mano che ci si allontana dalla corteccia cerebrale, ma, nonostante la gran mole di dati archiviati, gli scienziati dell'Allen affermano di essere ben lontani dal comprendere anche una minima parte di una macchina complessa come il cervello.

Scarica la mappa del cervello in 3D

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