google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF. google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

IL SUCCESSO FORMATIVO

Come viene gestito dalle scuole il problema dell’abbandono degli studi e quello dell’orientamento degli studenti nel periodo successivo all’esame di stato? Rispondono i docenti di alcuni istituti superiori. Avvalendosi anche di contributi apportati da aziende esterne, quali per esempio le agenzie di lavoro interinale, la direzione di molti istituti scolastici, negli ultimi anni, ha affrontato insieme ai propri studenti il problema della compilazione del curriculum e della prima ricerca del lavoro. I professori intervistati raccontano le proprie esperienze relative a questo tipo di sperimentazione.

fonre: http://www.raiscuola.rai.it

Valutazione Insegnanti: gli 8 motivi di Ben Levin


Ben Levin: otto motivi per non retribuire gli insegnanti sulla base dei risultati degli studenti

Da molti anni si discute soprattutto negli Stati Uniti sull’opportunità di legare gli aumenti retributivi degli insegnanti ai risultati degli studenti. Sotto accusa la progressione di carriera per anzianità.
Nella maggior parte dei casi non la si vuole sopprimere, ma  piuttosto subordinare a valutazioni di merito, tra cui dominano i risultati degli allievi.
Un dibattito che in USA ha ripreso particolare vigore con l’elezione di Barack Obama alla presidenza e con la nomina a ministro della pubblica istruzione federale di Arne Duncan.
Anche in Italia, come noto, è stata recentemente messa in discussione la progressione per anzianità dal ministro Gelmini.
Un anno fa fu bloccata e poi tardivamente reintegrata, ma il problema resta e non vi è dubbio che la recente sperimentazione sui premi ai bravi insegnanti, di cui si è recentemente conclusa la prima fase, abbia  preso le mosse dalla volontà di superare lo sviluppo di carriera per anzianità e introdurre una valutazione fondata sul merito.
Va sottolineato che in Italia la situazione è abbastanza anomala rispetto agli altri Paesi, nel senso che la carriera si sviluppa in ben 35 anni, con scatti ogni 6 o 7 anni, mentre altrove avviene mediamente in 20 anni, con scatti annuali e biennali. Un problema tante volte sollevato in Italia, ma mai risolto.
Il sistema retributivo fondato su profitto degli studenti, che a partire dagli Stati Uniti sta contagiando altri Paesi, è contestato da molti specialisti e dagli insegnanti.
Molti di coloro che contestano questo modello guardano ad altri sistemi che funzionano  senza ricorrere a questo metodo.
Ora è stato pubblicato nel numero di maggio 2011 della rivista mensile americana di politica scolastica, Phi Delta Kappan, un articolo di Ben Levin fortemente critico sul collegamento della retribuzione degli insegnanti ai risultati degli studenti.

Ben Levin, titolare della cattedra di politiche scolastiche all’OISE (Ontario Institute for the Study of Education), Università di Toronto, è un personaggio noto nel mondo dell’istruzione nordamericano, perché prima d’intraprendere la carriera accademica è stato  figura politica di primo piano in Canada dove ha occupato posizioni prestigiose nel governo di due province canadesi, il Manitoba e l’Ontario.

In quest’articolo  Ben Levin contesta la pertinenza dell’approccio retributivo sulla base dei risultati degli studenti, sottolineando che questo modello viene adottato in totale assenza di prove della sua validità.

Ben Levin comincia l’articolo con queste parole:

Io sono un ottimista, un “indomabile ottimista” qualcuno dice. Eppure mi deprimo quando assisto alla frequenza con cui idee sulla politica educativa sono propugnate senza nessuna evidenza della loro validità. Pagare gli insegnanti sulla base dei risultati degli allievi è una di quelle

Ben Levin propone quindi 8 ragioni per respingere questo approccio, che vengono di seguito riportate.

1. Nei vari mestieri sono poche le persone retribuite sulla base della misurazione delle prestazioni
Secondo indagini svolte recentemente [1] soltanto una proporzione che varia tra il 15% e il 30% di tutti i lavoratori riceve un salario che, nel computo, tiene conto delle prestazioni del lavoratore o dell’impiegato. La maggior parte delle retribuzioni non è stabilita in funzione delle prestazioni e nell’insieme dei sistemi retributivi soltanto il 6% della struttura salariale è determinato unicamente dai risultati. Questo avviene soprattutto nel settore del commercio. Nel mondo delle grandi aziende  non esiste  invece nessuna correlazione tra la retribuzione e i risultati,  ad esempio tra la retribuzione degli amministratori delegati e i risultati conseguiti dall’azienda.
E allora, se lo stipendio basato sui risultati è tanto allettante, perché mai è così poco applicato perfino nel settore privato ? 
2. In nessun’altra professione lo stipendio è stabilito in funzione della misurazione dei risultati
I professionisti sono essenzialmente retribuiti sulla base di contratti di lavoro che non prevedono nessuna misurazione dei risultati. In genere, lo stipendio è fissato in funzione della quantità di lavoro oppure della responsabilità connessa al posto che si occupa. Nei rari casi nei quali la retribuzione è stabilita in funzione delle prestazioni dei professionisti, la misurazione delle prestazioni è raramente fatta sulla pelle dei clienti.
3. La maggioranza degli insegnanti è ostile a questo schema di retribuzione
Le numerose indagini svolte ovunque tra gli insegnanti comprovano la presenza di una forte ostilità (circa il 70% del corpo insegnante) all’adozione di un sistema di retribuzione modulato in funzione dei risultati degli studenti. Siccome il miglioramento della scuola dipende in grande misura dall’impegno degli insegnanti, tutto quanto concorre a ridurre la loro adesione al modello non aiuta certamente a migliorare le scuole.
4. Lo stipendio calcolato in funzione dei risultati degli studenti può generare con grande probabilità una diminuzione dell’attenzione prestata ad altri importanti obiettivi dell’istruzione scolastica
Quando si riceve un incentivo finanziario per conseguire uno scopo ben preciso, questo incentivo può distogliere l’impegno  da altre attività altrettanto utili e auspicabili. Poiché nei modelli di remunerazione in funzione dei risultati non tutti gli obiettivi dell’istruzione sono misurati, quelli che vengono presi in considerazione per calcolare lo stipendio riceveranno ovviamente maggiore attenzione a scapito di altri obiettivi. La ricerca psicologica ha dimostrato che le ricompense estrinseche possono produrre effetti di rimozione delle motivazioni intrinseche. Lo stipendio basato sui risultati degli studenti potrebbe dunque attenuare la volontà degli insegnanti a svolgere bene il loro lavoro, un lavoro di cui dovrebbero invece sentire in ogni caso  la responsabilità. Se lo stipendio in base al merito è individuale e competitivo, gli insegnanti avranno minori occasioni per cooperare tra loro e per condividere i loro problemi con i colleghi.
5. Non esiste nessun consenso su cosa si debba misurare
I risultati accademici non sono la sola prestazione importante della scolarizzazione ; oggi si presta molta attenzione e si attribuisce molta importanza alla capacità della scuola e degli insegnanti di sviluppare negli allievi l’abilità ad apprendere, a imparare da soli o in gruppo, a documentarsi, alle strategie d’apprendimento, alle motivazioni ad apprendere, alla capacità di lavorare con altri, alla tolleranza, alla capacità di difendere le proprie idee in modo argomentato. Purtroppo questi obiettivi che sono presi sul serio in molti sistemi scolastici non sono quasi mai considerati negli schemi di computo dello stipendio degli insegnanti impostati sulla misura del profitto scolastico degli studenti.
Tra l’altro, anche se si restringesse l’obiettivo della scolarizzazione al miglioramento delle conoscenze di tipo accademico, resta sempre in sospeso una questione : come misurarle.
Si devono misurare tutte le materie oppure una sola ? Si deve misurare il livello assoluto di profitto, il quale è fortemente influenzato dalle esperienze anteriori, oppure si deve prestare attenzione al miglioramento progressivo nell’apprendimento ? In questo caso risulta assai difficile dimostrare che ci sono stati miglioramenti o progressi se gli studenti già in passato, sin da piccoli, sono sempre stati bravi.
Il profitto è misurato una volta sola all’anno e in un solo anno [2] oppure in diversi anni di seguito ? Le prestazioni degli insegnanti saranno misurate in funzione di una qualche norma oppure rispetto a un metro convenzionale di confronto, a un punto di riferimento esterno? Oppure si misurano rispetto alle prestazioni di altri insegnanti? In questo caso quali insegnanti vengono presi come punto di riferimento? Insegnanti della stessa scuola? Dello stesso provveditorato scolastico oppure saranno confrontati a insegnanti di altre scuole che hanno le stesse caratteristiche demografiche? Con insegnanti della stessa materia oppure con insegnanti di altre materie?
6. Qualsiasi misura delle prestazioni comprende un grado di errore significativo
Qualsiasi misura del profitto degli studenti-che si tratti di voti assegnati dagli insegnanti oppure di prove strutturate- è soggetta ad errore [2]. La presenza di  errori deve essere presa in considerazione. Inoltre, studenti differenti saranno valutati usando differenti strumenti di misura (per esempio diverse prove strutturate usate per livelli scolastici diversi) e ciò costituisce di per sé una sorgente di errore. Laddove sono in gioco somme di denaro considerevoli anche un piccolo errore può essere significativo.
7. I dettagli degli schemi di stipendi fissati in base al merito variano moltissimo, ma questi dettagli contano moltissimo
Di quali insegnanti si tiene conto per calcolare le prestazioni ? Che cosa fare con gli insegnanti che non hanno una classe di studenti o che non hanno studenti (per esempio gli insegnanti di sostegno oppure i consiglieri) oppure con gli insegnanti che insegnano materie che non si valutano ( come per es. musica o educazione fisica)? Gli insegnanti neoassunti, che insegnano  da un anno o due , oppure quelli che insegnano per la prima volta in un nuovo grado scolastico (per es. con un passaggio dalla scuola primaria alla secondaria) oppure una nuova disciplina devono essere valutati come  gli altri?
La misurazione si applica individualmente a qualsiasi insegnante oppure a gruppi di insegnanti? In quest’ultimo caso, se si considera il gruppo, si deve prendere in considerazione tutto il personale della scuola o soltanto un sottogruppo? 
Se ci si riferisce a un gruppo, si tiene conto della media di tutti i membri o si applica un altro criterio di computo? Se si ricompensa il gruppo, in che modo il premio va distribuito? 
Tutti i membri del gruppo ricevono una parte uguale del premio oppure spetta al gruppo decidere come il premio dovrà essere utilizzato? Potenzialmente, tutti gli insegnanti sono candidati a ricevere un premio, nessuno escluso, oppure si fissa una soglia, una percentuale, che limita la proporzione di insegnanti che possono aspirare a ricevere un premio salariale? In quest’ultimo caso quanti possono aspirare ad ottenere il premio e quali saranno gli effetti sulle motivazioni dei colleghi, ovverosia di coloro esclusi a priori dalla premiazione?
Di quale entità deve essere il premio finanziario? Una piccola somma, per esempio l’1% o il 2% dello stipendio, nel qual caso l’effetto dell’incentivo sugli insegnanti sarà alquanto ridotto, oppure la ricompensa potrà essere più sostanziosa – per esempio il 10% dello stipendio – e presentarsi quindi con un aspetto alquanto allettante? Occorre qui segnalare che molti schemi di questo genere sono falliti proprio per la crescita costante dei costi nel tempo, anno dopo anno, diventati estremamente elevati, per cui alla fine lo schema è diventato insostenibile.
8. Prove evidenti dell’efficacia della retribuzione in base al merito sono scarse e deboli. I tentativi non mancano ma nessuno è durato a lungo.
Lo stipendio in base al merito non è un’idea nuova. Si è cominciato a parlarne oltre un secolo fa. A dire il vero, non ci sono molte indagini empiriche svolte in maniera rigorosa su questa questione, ma buone indagini ci sono e hanno dimostrato che gli effetti sugli studenti sono o inesistenti o molto deboli. Inoltre, pochi schemi di remunerazioni strutturate in base al merito sono durate a lungo, il che ci induce a credere che per una ragione o per un’altra non erano duraturi.
Quando l’evidenza è debole e l’esperienza non è positiva ci sono buone ragioni per essere vigili rispetto a qualsiasi politica di questo tipo.
Ben Levin così conclude:

Perché non concentrarsi allora su cambiamenti nell’ambito scolastico che si basano su prove evidenti e che sono meno controversi come per esempio il supporto fornito agli insegnanti per migliorare le loro competenze ?

a cura di Norberto Bottani


Anno Scolastico 2012/13 Guida informativa


Fascicolo informativo FLC CGIL sull' avvio dell'anno scolastico 2012-2013

Estratto bozza decreto concorso docenti


Estratto della bozza di decreto di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura
di 11.892 cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione,
risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione

Guarda il Doc. Pdf

"Navigare informati, 2012/13" normativa vigente, per ogni ordine e grado di scuola

"Navigare informati, 2012/13" Guid alla mappa operativa e alle schede di riepilogo della normativa vigente, per ogni ordine e grado di scuola.

La normativa dell'ora alternativa alla Religione Cattolica

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Come devono comportarsi le scuole?

Il punto 2 del citato articolo 9 recita: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilita educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione."
La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione con la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.
La citata nota ricorda che l'insegnamento delle attività alternative "costituiscono un servizio strutturale obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l'obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica.
Di conseguenza, non potranno essere ritenute lecite alcune soluzioni generalmente adottate dalle scuole, come:
  1. inserimento degli alunni in altre classi
  2. semplice vigilanza da parte del personale ATA degli alunni
La citata nota del 7 marzo chiarisce che l'attività alternative deve costituire un servizio strutturale e obbligatorio. Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente incarica e all'interno dei locali della scuola.
I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati tra:
  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
  2. docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
  4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
In riferimento alle ore da assegnare ai docenti interni, l'USR Piemonte è intervenuto con un'apposita nota, con la quale chiede ai dirigenti scolastici di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.
Nella nota del 7 Marzo il ministero dell'economia delle finanze affronta anche la questione retributiva, affermando che si potrà ricorrere a finanziamenti aggiuntivi per:
  1. i docenti a tempo indeterminato che si dichiarano disponibili ad effettuare "ore eccedenti";
  2. i supplenti già titolari di contratto con i quali se ne stipula un ulteriore a completamento dell’orario d’obbligo ovvero appositamente assunti, non potendo ricorrere ad una delle precedenti ipotesi.
Giorno 21 settembre 2012, l'USR del Veneto ha emanato una circolare con la quale vengono dati ulteiori chiarimenti 
  • Nell’ipotesi 1) (personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
  • Nell’ipotesi 2) (docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
  • Nell’ipotesi 3) (personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
  • Nell’ipotesi 4) (personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
  • scuola dell’infanzia (cap. 2156),
  • scuola primaria (cap. 2154),
  • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
  • scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).
La circolare dell'USR, inoltre, rammenta che, nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Inoltre, le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

40 + 40 ore per la partecipazione a collegi docenti, consigli di classe e scrutini


 Le attività funzionali all'insegnamento sono regolate dall'art. 29 del CCNL 2006 2009. Analizziamo quante sono le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale e come poterle gestire nel caso di orario articolo su più scuole.  Le risposte ai quesiti sono nel forum.
  1. Attività funzionali e normativa di riferimento
  2. Numero e tempi degli organi collegiali
  3. Attività funzionali e diritti e obblighi del docente
  4. Attività funzionali e assenze del docente
  5. Attività funzionali e orario inferiore o superiore alle 18 ore
  6. Attività funzionali e superamento delle ore previste
  7. Attività funzionali e cosiddetta ora di ricevimento
Nel forum troverete un'ampia conversazione sulle problematiche più comuni che sorgono all'interno delle scuole per la corretta gestione di queste ore.

I Compiti del Coordinatore e del Segretario nel Consiglio di Classe


A chi spetta il ruolo di coordinatore e a chi quello di segretario nei consigli di classe.
  • Ai sensi dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
  • L’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
  • Nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica.
È in questo contesto che le due figure (coordinatore di classe/segretario del consiglio di classe) sono designate dal dirigente scolastico. Molto spesso equiparate, le due figure rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Il segretario del consiglio di classe
  • Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
  • È designato dal dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
  • È dunque una figura obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal dirigente.
  • Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito. (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).
Qualche riflessione
Capita spesso che il dirigente attribuisca l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico.
In questo caso sarebbe utile (anche se non è obbligatorio) che tale nomina avvenisse per iscritto o attraverso una comunicazione in sede collegiale (o attraverso una circolare di servizio).
Inoltre il dirigente, al fine di favorire un clima di collaborazione, potrà rimettere alla contrattazione di istituto la definizione di criteri relativi alla assegnazione dell’incarico di segretario verbalizzante, così da dare una motivazione del perché la nomina viene assegnata per tutto l’anno a quel determinato docente invece che a un altro. In quella sede si potrà altresì stabilire un compenso per tale attività e indicare il nominativo del collega di classe che subentrerà in caso di assenza del segretario.
Nel caso di docente nominato segretario per tutto l’anno, il compenso per svolgere la funzione non sembrerebbe infatti illegittimo: è vero che la stesura del verbale non dovrebbe comportare retribuzione alcuna in quanto attività obbligatoria, però è anche vero che se non c’è una rotazione all’interno del CdC ma è sempre lo stesso docente che verbalizzerà le sedute tale attività si andrebbe a configurare come “supplementare” rispetto a quella degli altri docenti del CdC, tenendo soprattutto presente che il verbale che dovrebbe essere steso, letto ed approvato a conclusione dell’adunanza per prassi è compilato in un momento successivo.
Questi vogliono essere suggerimenti pratici e non si vogliono comunque discostare da quello che è e rimane l’obbligo del docente:
se individuato dal dirigente scolastico come segretario del CdC, non può rifiutarsi, fermo restando la possibilità di proporre che la designazione del segretario venga  fatta di volta in volta in occasione delle singole riunioni oppure quella di far presente alle RSU che tale attività venga retribuita (appunto perché affidata per tutto l’anno allo stesso docente).
Il coordinatore del consiglio di classe
Il coordinatore di classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma: la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.
Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico.
La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica, ritenuta dai dirigenti ormai indispensabile.
I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento, e per questo possono cambiare a seconda della scuola in cui si viene nominati a svolgere tale funzione.
Pur non esistendo un mansionario si può dire, in sintesi, che il coordinatore del CdC:
  • Si occupa della stesura del piano didattico della classe;
  • Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
  • È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
  • Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
  • Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
  • Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
  • Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.
Qualche riflessione
Il docente individuato coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico.
Come già detto, la figura del coordinatore non è però prevista dall’ordinamento.
In questo caso, quindi, e a differenza di ciò che accade con l’incarico del segretario del CdC, si ritengono obbligatorie tali procedure ai fini della validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico:
1.La figura del coordinatore di classe dev’essere prevista nel POF dell´istituto (ai sensi dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”).
2.Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.
In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria (dev’essere stabilita nella contrattazione d’istituto).
3.L’incarico non può essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.
4. L’assunzione dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra infatti tra le attività regolate dal Contratto.
5.Il docente non solo ha la facoltà di accettare o meno l’incarico ma una volta accettato potrà rinunciare ad esso senza che ci sia bisogno di particolari giustificazioni.
Un’ultima considerazione:
Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).
Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l'anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario.