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Intervista al Prof. Valter Oneili a "Il Caffè" - Rai News - di Corradino Mineo.

Video con l'intervista di Corradino Mineo al Professor Valter Oneili di un liceo romano ed esponente del Movimento di lotta contro le scelte fatte dal Ministro dell’Istruzione, Profumo.

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Assenze Per Malattia del Personale Della Scuola


Un utile riepilogo delle disposizioni che riguardano le assenze del personale della scuola dovute a malattia, ricovero o periodi di convalescenza (e altre assenze dovute a casi particolari); i casi in cui bisogna operare la trattenuta di legge; quali assenze concorrono al periodo di comporto e per quali non va disposta la visita fiscale.

Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che esclusivamente le assenze per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per infortunio sul lavoro (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto.
Giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni contingenti.
Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).
In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all’intervento subito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).
Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia attraverso la visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.
In sintesi:
Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);
  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • I day-hospital;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).
Nota bene
La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.
Pertanto, la decurtazione retributiva:
  • È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
  • Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni;
  • Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
  • Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;
In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.
Ciò che indica la Funzione Pubblica è da applicare anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di “rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.
Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553 ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.”
Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.
Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
  • Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
  • Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
  • Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante dev’essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
  • Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
  • Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
  • Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).
Nota bene
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
In caso contrario, anche se l’Amministrazione richiede l’accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell’ASL non trova in casa.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.
Basterebbe questo pensiero a far ritenere al Dirigente scolastico la non necessità di una norma che regoli il caso.
Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):
  • Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital solo se collegati alla somministrazione di terapia salvavita per gravi patologie la cui certificazione avvenga ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata;
  • Le assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie.
Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
  • Tutte le assenze di malattia non ricomprese nei casi sopra elencati (es. le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), il ricovero ospedaliero, il dayhospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.
Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Durante tale periodo:
  • I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
  • Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
  • Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
  • L’eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.
Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
  • Il primo mese è intermente retribuito;
  • Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
  • Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.

 Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) su Orizzontescuola

Costituzione e Scuola: Diritti e Doveri commentati


Diritti e Doveri presenti nella Costituzione riguardanti la Scuola, commentati dal Prof. Lino Palmieri . Mai come in questo momento è utile, anzi doveroso, rileggerli.

I Diritti

- Il diritto al "rispetto della persona" di ogni essere umano, chiunque esso sia (art. 32); riconoscendo a tutti i cittadini e le cittadine "pari dignità" sociale, civile e giuridica, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3).

* Ciò significa, per quanto riguarda la scuola, attribuire tale diritto ad ogni insegnante, ogni alunno/studente, ogni operatore coinvolto nella vita della scuola, riconoscendo e rispettando le "diversità" come ricchezza da valorizzare, e quindi considerando tutti come persone da non emarginare, escludere, selezionare, ma da aiutare a crescere, ciascuno nella sua specificità (sessuale, culturale, religiosa). Anche fra le generazioni si impongono diversità nella definizione dell'identità civile: i diritti e i doveri non sono gli stessi per un adolescente, per un adulto o per un anziano (L. Irigarai, La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri, '94, p. 64) e, considerando il fatto che i giovani partecipano sempre più precocemente alla vita sociale, è opportuno attribuire loro un'identità propria non discendente dalla legittimazione offerta dai genitori ad un'età più giovanile" (id., id., p. 178: relazione di R. Imbeni). Di conseguenza, "una maggiore età civile più precoce" esigerebbe che ai giovani venissero affidate "proprie responsabilità civili", cioè che la loro "identità civile" ricevesse un "reale contenuto" (id., id., p. 66).

- Il diritto di tutti (anche "gli inabili ed i minorati") ad essere sostenuti nel cammino verso "il pieno sviluppo della persona umana", attraverso la rimozione degli "ostacoli di ordine economico e sociale", che limitano di fatto "la libertà e l'uguaglianza dei cittadini" (art. 3 e 38).

* Questo vuol dire "diritto allo studio", e in questo trovano fondamento la "centralità dello studente" e la "centralità della scuola". "Certamente tra gli ostacoli più terribili (perché, più occulto ed occultato) che limitano la possibilità di partecipare alla vita nazionale e che sarebbe compito della Repubblica rimuovere sta e primeggia l'incapacità di controllare la comunicazione scritta, di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a volte, sopravvivere, dunque di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale capacità di comprensione e controllo di ciò che accade intorno. Senza alfabeto niente democrazia. Senza alfabeto solo sottosviluppo" (T. De Mauro, Idee per il governo. La scuola, Laterza, '95,.39).
E' necessario, allora, che la scuola tenga conto delle ineguaglianze delle condizioni di partenza e in genere delle condizioni personali, familiari, ambientali, economiche, sociali e culturali degli alunni, e disponga pertanto di mezzi idonei a compensare per quanto possibile le suddette ineguaglianze, in misura inversamente proporzionale alle risorse dell'utenza.
(Almeno per le scuole che sorgono nelle zone a "rischio" e nelle situazioni ambientali più svantaggiate, devono essere studiati e adottati provvedimenti di vario genere, che possono andare dall'apertura della scuola agli alunni anche nel pomeriggio - con la disponibilità delle attrezzature didattico-educative e di personale responsabile, al limite anche volontario -, all'introduzione di procedure innovative sul piano didattico - organizzativo).

- Il "diritto al lavoro", di "tutti i cittadini", per garantire il quale la Repubblica "promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto" (art. 4), e "cura la formazione e l'elevazione professionale" (art. 35).

* Si rende perciò necessaria una solida formazione generale (che integri cultura e professionalità di base, concretezza e astrazione, scienza e tecnologia, rigore logico e creatività) ed una formazione specificamente professionale a vari livelli (al termine dell'obbligo scolastico, dopo la maturità e dopo la laurea), cui faccia seguito un costante aggiornamento. La "qualità" della scuola e della formazione professionale specifica condizionano infatti non solo la formazione umana e civile, ma anche le possibilità di accesso al lavoro.

- Il diritto a partecipare effettivamente "all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", ad "associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" (art. 3 e 49).

* In questa prospettiva, la scuola deve essere aperta al presente, al rapporto col territorio e con i problemi locali, nazionali, dell'Europa e del mondo, ricorrendo alla conoscenza del passato in vista di una migliore comprensione del presente, a cui lo studente non deve sentirsi estraneo per poter contribuire alla costruzione di un mondo più umano.

- Il diritto alla "libertà personale...inviolabile", alla libera manifestazione del proprio pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", al libero esercizio e al libero insegnamento dell'arte e della scienza (art. 13, 21 e 33).

* Ciò richiede che, entro ciascuna istituzione scolastica e nel concreto "fare scuola", vengano riconosciuti come esigenze fondanti la funzione pubblica della scuola stessa, il pluralismo culturale e una chiara distinzione tra formazione culturale, sociale, civile conformemente ai principi e ai valori costituzionali, e indottrinamento ideologico e/o proselitismo confessionale.
Resta inteso che la libertà del docente non deve attuarsi come arbitrio individuale, ma come capacità di dare liberamente il proprio contributo attraverso il lavoro collegiale, oltre che quello personale.

- Il diritto di "accedere agli uffici pubblici...in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge" (art. 51).

* Ciò esige, ancora, per quanto riguarda una scuola che intenda vedere riconosciuta una funzione pubblica, il diritto per tutti di accedere all'insegnamento attraverso forme di reclutamento degli insegnanti contrassegnati da criteri oggettivi di professionalità.

I Doveri:

- Il dovere per tutti i cittadini di "svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4).

* Sarà quindi necessario, nella scuola, rendere effettiva per gli alunni la possibilità di scegliere la propria strada, orientando gradualmente lo studente verso scelte scolastiche che non siano premature rispetto all'età dell'alunno, non siano di fatto irreversibili o quasi, e presuppongano, quindi, una struttura tendenzialmente unitaria e flessibile del sistema scolastico.

- Il dovere di tutelare "il paesaggio" e "il patrimonio storico e artistico", di collaborare alla "difesa della Patria" e insieme di ripudiare la guerra "come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e di promuovere "le organizzazioni internazionali" rivolte a costituire "un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni" (art. 9, 11 e 52).

* Ne consegue che la scuola debba tener conto di questi orientamenti valoriali, il cui conseguimento è essenziale, oggi come non mai, per la sopravvivenza delle persone, dei popoli, dell'umanità. La consapevolezza dell'esigenza primaria di rispettare la persona umana in quanto tale nella diversità delle persone, di operare per il suo pieno sviluppo in rapporto a se stessi e agli altri, quindi di agire secondo il criterio di solidarietà verso i più deboli (e cioè verso quegli individui e quei popoli il cui pieno sviluppo sia maggiormente ostacolato da condizioni interne ed esterne di qualsiasi genere), questa consapevolezza - in quanto investe il piano etico/culturale - rinvia ad un'azione formativa da realizzare prioritariamente nelle scuole pubbliche, in quanto da essa viene condizionata la vita economica, sociale e politica in un paese democratico.

Tutto ciò viene a costituire il carattere fondante della funzione pubblica della scuola, che è scuola per tutti e di tutti i cittadini, e - in quanto tale - eminentemente "scuola di stato", costituzionalmente unica garante del diritto allo studio. Di conseguenza la scuola di stato deve essere sottratta alla logica e ai meccanismi del "mercato". La Repubblica "istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi" (art. 33), in rapporto al diritto personale che ogni individuo ha, fin dalla nascita, al suo pieno sviluppo, all'educazione e all'istruzione; diritto personale di ciascuno cui corrisponde il "dovere" (e altresì il "diritto") dei genitori che non ne siano palesemente incapaci, di "mantenere, istruire ed educare i figli", mentre in caso contrario "la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" (art. 30). "Senza oneri per lo Stato", poi, la Costituzione riconosce ad "Enti e privati" il "diritto di istituire scuole ed istituti di educazione" (art. 33).

Nell'ambito del sistema scolastico nazionale, il modello di riferimento è costituito, dunque, dalla scuola statale, a cui anche la scuola non statale deve rapportarsi sia per ottenere - sulla base dei requisiti richiesti per legge - la "parità", sia per poter essere integrata entro il sistema di istruzione pubblica.

La richiesta e il conseguimento della "parità" delle "scuole non statali" con la "scuola di stato" implica ancora "diritti e obblighi": la "piena libertà" e "un "trattamento scolastico equipollente" per i loro alunni, nel rispetto delle "norme generali sull'istruzione" (nel caso specifico, ci si potrà riferire alla normativa sulle autonomie d'Istituto, oltre che a tutte le norme relative alla progressione negli studi, alla validità dei titoli di volta in volta conseguiti, alle verifiche nazionali), della coerenza con le finalità, gli obiettivi e le condizioni previste per la scuola di stato e il rispetto di requisiti oggettivamente definiti per la nomina dei docenti. (art. 33).

Nell'ambito delle scuole non statali, occorre distinguere:

- le scuole istituite e gestite da altri Enti pubblici, alle quali si estende naturalmente l'esercizio della "funzione pubblica" propria della scuola statale, una volta che sia verificata la loro idoneità ad integrare il compito specifico dello Stato, di garantire per tutti il "diritto allo studio" nel rispetto delle "norme generali dell'istruzione", degli indirizzi e degli standard nazionali;

- e le scuole istituite e gestite da persone o enti privati o religiosi, per le quali non è di per sé naturale l'attribuzione della "funzione pubblica", potendo esse - proprio in quanto scuole private liberamente istituite e gestite - perseguire finalità non coincidenti, per aspetti non secondari, con quelli inerenti alla funzione pubblica della scuola (per es., scuole legate a interessi commerciali, oppure condizionate dal riferimento esclusivo a specifici status sociali, o appartenenze etniche, politico-ideologiche, o matrici confessionali).

Non è comunque riferibile al diritto allo studio e al correlato esercizio della funzione pubblica della scuola, il principio di "sussidiarietà" in modo tale da assegnare prioritariamente all'ambito del "privato" il compito di soddisfare una funzione pubblica essenziale alla formazione di ciascun cittadino/a e dell'intera comunità, riservando paradossalmente allo Stato e agli altri Enti Pubblici locali e regionali una funzione integrativa e suppletiva rispetto all'iniziativa privata.

In linea generale vale per persone o Enti privati o religiosi la facoltà loro riconosciuta di istituire liberamente scuole "senza oneri per lo Stato" e, corrispettivamente, vale per chiunque goda del diritto allo studio la facoltà di scegliere la scuola che ritiene più idonea alla propria formazione, nell'ambito di quanto l'offerta mette a disposizione della cittadinanza.

In rapporto al diritto di ciascuno allo studio, possono essere previsti i provvedimenti che si riterranno più opportuni, in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, tanto che frequentino scuole pubbliche, quanto scuole private paritarie.



Audiofiabe gratis per bambini

21 audiofiabe gratis raccontate da Walter Donegà


puoi ascoltarle e leggerle direttamente da qui:

Ma va là, Prof. Monti!


Continuo ad essere in forte disaccordo con quanto dice il nostro premier, il prof. Mario Monti.  Ovviamente “lù el se cascia no”: preferisco dirla Milan style perché mi hanno appena regalato il nuovissimo romanzo di Montalbano. Mi piace da andar giù di testa, ma dopo poche pagine sento il bisogno di ritrovare le mie radici. Che sono anche quelle del Prof.  Lui sicuramente non si darà cale del mio dissenso, se ne fa un baffo così, per tradurti la locuzione lombarda. Ma dopo la storiella della luce in fondo al tunnel, adesso non può venirmi a sgonfiare con la trovata dei “chiari segnali di ripresa”.

Ennò cara el mè Profesur, lei sta parlando da politico non da Bocconiano. Se c’è una cosa che non è chiara, sono proprio i segnali che da più parti ci arrivano. Lo abbiamo più volte visto insieme nelle scorse settimane e non ho mancato di sottolinearlo con preoccupazione. Dal Guardian a Markit e Yahoo Finance e a vari istituti USA di studio della congiuntura, semmai aumentano i segnali che fanno temere per il 2013 una recessione mondiale. Una voce particolarmente autorevole si è appena aggiunta: Stanley Fischer, il capo della Bank of Israel ha espresso le sue preoccupazioni a Gerusalemme in una intervista alla CNBC

Proprio di un Istituto indipendente per lo studio della congiuntura USA, l’ECRI Economic Cycle Research Institute è il grafico che ti presento sta settimana. Te ne avevo già parlato qualche mese fa quando avevano suonato un campanello d’allarme. Adesso il loro capo dice: ve lo avevo anticipato 9 mesi fa e ora “we do believe we are in recession”.

Per il nostro domestico non è che giri molto meglio. Il secondo grafico arriva da un istituto pubblicamente riconosciuto ed accreditato, ma sia Cer che Ires concordano, e prevede per i prossimi anni una riduzione del potere di acquisto fino al 9% nel 2014. Alla faccia dei chiari segni positivi. Del resto alla recentissima audizione alla Camera del presidente Istat, il dott. Enrico Giovannini ha detto che “ulteriori segnali incoraggianti, ma non univoci, sono emersi nelle ultime settimane”. Con altre parole, e ben più autorevoli delle mie, si dice la stessa cosa: che le cose son mica chiare.

Tirar fuori tra un po’ la scusa che noi stavamo andando meglio o meno peggio, cosa indiscutibile anche se metterei in discussione che si andasse così peggio come i mercati internazionali sembravano voler far credere, ma poi è arrivato il Cigno Nero … non vale.

Per parlare da vecchio Bocconiano chiamiamolo un Entelechiano, come fin dal 1955 nella milanesissima Bocconi il prof. Giovanni Demaria aveva pubblicato con una cinquantina d’anni di anticipo su Nassim Nicholas Taleb, cittadino del villaggio globale. Comunque per definizione un fatto imprevedibile a priori, che impatta violentemente sull’economia e che a posteriori verrà rigorosamente giustificato dagli esperti come inevitabile. Questo fatto invece, la recessione, quando non predetto addirittura, lo hanno ritenuto possibile e probabile in tanti che lo hanno dichiarato a chiare lettere.

E sia chiaro: non sono un autolesionista che provi una gioia masochista quando le cose vanno male. Vorrei solo che coloro che hanno la responsabilità delle decisioni, un Camilleri lombardo direbbe “quej che gan la mennera”,  non ci trattassero da sudditi idioti una volta ancora.

Vittorio E. Malvezzi su Soldionline 

Google Art Project, per visitare 180 musei in tutto il mondo


Google Art Project, la piattaforma online creata dal motore di ricerca tre anni fa con cui si possono visitare virtualmente 180 musei in tutto il mondo, amplia il ventaglio di proposte, con l'arrivo di 29 nuove location museali da 14 paesi, tra cui spiccano quattro eccellenze italiane.

Illegittime le ferie forzose


Le ferie non possono essere fruite durante le vacanze di Natale e Pasqua. E nemmeno nei giorni di ponte come, per esempio, quello del prossimo 2 novembre. É illegittimo, dunque, il collocamento d'ufficio in ferie nei suddetti periodi, perché non sono utili a tal fine. Lo si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge sulla stabilità, in riferimento alla norma che prevede una deroga al divieto di monetizzazione delle ferie per il docenti precari (si veda ItaliaOggi di martedì scorso).


Va detto subito che la relazione non è un testo di legge. Ma reca comunque l'interpretazione adottata dal governo e dalle amministrazioni centrali in relazione a vari istituti contemplati nel provvedimento, dunque va tenuta ne debito conto. Sia per quanto riguarda le considerazioni riguardanti la normativa in vigore, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'intenzione del legislatore ai fini della corretta interpretazione del provvedimento sul quale fa luce. In particolare, per quanto concerne il divieto di monetizzazione, la relazione prende atto che l'applicazione delle nuove disposizioni, in assenza di deroghe, esporrebbe l'amministrazione scolastica a «probabile soccombenza_ nelle inevitabili controversie».E muovendo da questa premessa, conclude sulla necessità di «di consentire la monetizzazione delle ferie al personale» assunto a tempo determinato. Ferma l'esclusione dei docenti titolari di incarichi di supplenza annuale ( fino al 31 agosto). Detto questo, la relazione prosegue spiegando che, per limitare i costi a carico dell'erario, il disegno di legge prevede un ampliamento dei periodi utili alla fruizione delle ferie. Che attualmente sono individuati solo nei mesi estivi in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche ( generalmente dal 1° luglio al 31 agosto). E quindi le nuove regole stabiliscono «che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie». Allo stato attuale, in attesa che il ddl sia approvato, vige ancora il divieto di disporre il collocamento in ferie in periodi diversi dai mesi estivi.

di Antimo Di Geronimo

Bocciato l'aumento orario dei Prof dalla Commissione Cultura della Camera


La commissione Cultura della Camera boccia l'aumento dell'orario di lavoro dei professori delle scuole da 18 a 24 ore settimanali, contenuto nella legge di stabilità. La commissione ha approvato infatti alcuni emendamenti uno dei quali elimina questa norma. La parola finale spetta comunque alla commissione Bilancio.
“Qualsiasi intervento di modifica dell’orario di lavoro deve essere inserito in ambito contrattuale”: così l’on. Manuela Ghizzoni (Pd), Presidente della Commissione Cultura della Camera e relatrice della Legge di stabilità, dopo l’approvazione in Commissione degli emendamenti e dei pareri da consegnare alla Commissione Bilancio.
“L’approvazione dell’emendamento soppressivo all’aumento dell’orario di lezione, presentato dal relatore e dalle forze di maggioranza, è il primo passo per il definitivo stralcio della norma. Qualsiasi intervento di modifica dell’orario di lavoro deve essere inserito in ambito contrattuale e non può che tendere al rilancio della professione docente e del suo ruolo sociale. Il tema del lavoro degli insegnanti – spiega Ghizzoni - non può prescindere da una prospettiva culturale e politica, che valuti adeguati livelli retributivi, una riforma del tempo scuola e una riorganizzazione degli spazi della didattica. Una prospettiva alla quale tutte le forze politiche hanno il compito di contribuire, così come hanno fatto in Commissione Cultura esprimendo un voto favorevole agli emendamenti e ai pareri del relatore.”
E Pierfelice Zazzera, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera, in una nota dice: “La Commissione Cultura ha sfiduciato il ministro Profumo sull’aumento dell’orario di lavoro per i docenti. A questo punto, il ministro dell’Istruzione dovrebbe dimettersi. Quello che serve agli insegnanti e che noi chiediamo è il rinnovo dei contratti nazionali e il pagamento degli scatti di anzianità, investimenti nella scuola e un piano di stabilizzazione per i precari, considerando la procedura concorsuale attualmente in corso di svolgimento inutile e costosa”.