Il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso all'interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici posti in essere con atti e/o comportamenti anche non autonomamente sanzionabili, hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima.
L'ambiente di lavoro teso, la gestione della scuola secondo moduli autoritari o in forme inadempienti delle norme vigenti in materia di lavoro, di gestione amministrativo-contabile, in materia didattica, non sono ancora "il mobbing" (fenomeno che per esistere ha bisogno di una strategia persecutoria mirata nei confronti di una persona o di un gruppo determinato di persone), ma non lo escludono a priori, perché, anzi, la situazione di conflitto generalizzato, del tutto contro tutti o dell'uno contro tutti, può essere un terreno fertile allo sviluppo del mobbing.
Il mobbing in prima battuta è una realtà fenomenica, non un concetto giuridico, e che, pertanto, intanto si potrà riconoscerlo nella fattispecie concreta, in quanto la fattispecie medesima sia perfettamente sussumibile nei requisiti richiesti dalla psicologia del lavoro, nazionale e internazionale, compreso l'andamento nelle sei fasi successive del modello Ege.
Le fonti di responsabilità dell'autore dei fatti illeciti, sono da ricercare nel generale principio del neminem laedere espresso dall'art.2043 cod. civ., la cui violazione è fonte di responsabilità aquiliana.
Una concorrente responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art.2087 c.c., non si attaglia all'Istituto Scolastico, poiché il datore di lavoro del personale scolastico continua ad essere lo Stato, nella sua personificazione del Ministero dell'Istruzione.
Il risarcimento comprende il danno di natura patrimoniale ed il danno non patrimoniale, nelle tre componenti del danno biologico, morale ed esistenziale.
fonte: dirittoscolastico.it