Lo schema di regolamento in materia di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (
Atto 205) , dà seguito all’art. 2, c.
416, della L. finanziaria 2008 (
L. 244/2007), ma in coerenza con le previsioni del piano programmatico di interventi adottato sulla base
dell’art. 64 del D.L. 112/2008 (v.
Riorganizzazione della scuola ).
La relazione introduttiva evidenzia che l’esigenza di intervenire deriva dai risultati non buoni conseguiti dalla scuola italiana, in occasione di ricerche nazionali e internazionali, per le conoscenze disciplinari, in particolare linguistiche e di scienze matematiche, fisiche e naturali. Occorre, quindi, puntare ad un rafforzamento delle conoscenze disciplinari e allo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative, affinché l’insegnante sia capace di orientarsi a seconda delle diverse fasce di età degli studenti e possa individuare le modalità educative adatte a promuovere il successo scolastico.
L’accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e prevede il superamento di una prova. Il numero dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base della programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione (costituito da scuole statali e paritarie).
Il percorso per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si articola in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Dal II anno è previsto un tirocinio di 600 ore: esso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale che costituiscono esame con valore abilitante.
Il percorso per insegnare nella scuola secondaria di I e II grado si articola in un corso di laurea magistrale (biennale) – o, per l’insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello - e in un anno di tirocinio formativo attivo. Quest'ultimo(TFA) è un “corso di preparazione all’insegnamento” che sostituisce il percorso effettuato, fino all’a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS).
Esso si svolge nelle istituzioni scolastiche accreditate, si conclude con la stesura di una relazione e con l’esame finale con valore abilitante. La gestione delle attività è affidata al consiglio del corso di tirocinio.
Per tutti i percorsi formativi si prevedono tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono presenti anche tutor organizzatori. I tutor sono docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, si consegue solo presso le università, con la partecipazione a un corso di durata almeno annuale, a numero programmato, che deve comprendere almeno 300 ore di tirocinio. Possono partecipare gli insegnanti abilitati. A conclusione, si sostiene un esame finaleche consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno.
Presso le università sono, inoltre, istituiti corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL): possono partecipare gli insegnanti abilitati per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado che abbiano competenze linguistiche certificate di livello avanzato. I corsi durano almeno un anno e comprendono almeno 300 ore di tirocinio. A conclusione, si sostiene un esame finale e si consegue un certificato che attesta le competenze acquisite.
Per alcune situazioni è prevista una disciplina transitoria. Tra gli altri:
- fino all’a.a. 2012-2013, chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle SSIS consegue l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado previo svolgimento del TFA. Gli accessi sono a numero programmato;
- fino all’a.a. 2011-2012, chi non è abilitato ma ha svolto, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di insegnamento, è ammesso in soprannumero al TFA, sostenendo la prova di accesso. Il servizio prestato vale a coprire parte dei crediti formativi previsti;
- fino all’a.a. 2011-2012, chi ha superato l’esame di ammissione alle SISS e ha poi sospeso la frequenza, è ammesso in soprannumero al TFA senza sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti;
- gli iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto conseguono l’abilitazione secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
La VII Commissione ha avviato l'esame il
6 maggio 2010 . Dopo un ciclo di audizioni, il 26 maggio 2010 ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Tra le condizioni:
- indicare l'a.a. dal quale si applicheranno le nuove disposizioni;
- mantenere le agevolazioni formative per i passaggi di ruolo;
- valutare l'attivazione di percorsi formativi distinti per insegnare nella scuola dell'infanzia e in quella primaria;
- valutare l'istituzione di Centri interateneo per assicurare supporto e coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale e alle attività relative al TFA;
- esplicitare che al TFA accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;
- garantire una rappresentanza equilibrata di scuola e università nel consiglio del corso di tirocinio.
Vedi anche:
*
Doc. 205: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti (Schema di decreto ministeriale n. 205) - Verifica delle quantificazioni (20/05/2010)
fonte:
Camera dei Deputati