Intervista con il dott. Vincenzo Caridi, capo della Direzione centrale delle Risorse umane e, a interim, della Direzione centrale Previdenza dell'INPDAP.
La nuova normativa si applica a tutti i pubblici dipendenti?
Non a tutti: solo al personale ad ordinamento privatistico. La norma non riguarda il personale in regime di diritto pubblico: magistrati, avvocati di Stato, professori universitari, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, carriera diplomatica e prefettizia. Per tutti costoro resta in uso il tradizionale certificato cartaceo.
Quali medici sono obbligati a utilizzare la trasmissione telematica?
Sono i medici: 1) dipendenti del servizio sanitario nazionale; 2) convenzionati con tale servizio: medicina generale, specialisti, pediatri di libera scelta; 3) liberi professionisti.
E se il lavoratore è ricoverato in una struttura di pronto soccorso o in ospedale?
In questo momento l’applicazione della trasmissione telematica dei certificati di pronto soccorso, ricovero e dimissione presenta alcune criticità, per cui il ministro Brunetta ha disposto che i medici continuino a rilasciare i certificati cartacei. In questi casi è il lavoratore che deve farsi carico di recapitare o consegnare i certificati e gli attestati al l ’amminist razione di appartenenza.
Il certificato ricevuto dal datore di lavoro non indica il tipo di malattia del lavoratore. L’Ente conosce solo la prognosi, cioè quanti sono i giorni di malattia riconosciuti dal medico e basta. Ma questa non conoscenza della diagnosi non crea difficoltà gestionali all’Ente?
In alcuni casi sicuramente sì. Per alcune malattie infatti non è prevista la decurtazione dello stipendio e il dipendente non è tenuto a essere reperibile per le visite medico- fiscali. In queste ipotesi il lavoratore ha tutto l’interesse a che il datore di lavoro applichi correttamente la normativa a lui favorevole e che quindi conosca la natura della malattia.
La circolare ministeriale 2/2010 precisa che in queste evenienze il medico, nell’elaborare il certificato in forma telematica per poi inviarlo all’Inps, debba inserire anche i dati e le informazioni necessarie (nell’apposita finestra dedicata alle “note”) per conoscere la tipologia della malattia.
E debba anche stampare e consegnare copia del certificato cartaceo al lavoratore, cui farà carico di farlo pervenire, entro i termini di legge, all’amministrazione secondo le modalità di sempre: pec, fax, raccomandata, consegna a mano.
In questo modo: a) l’assenza del dipendente dal servizio è giustificata dal documento informatico; b) il regime giuridico dell’assenza è condizionato dalla ricezione del documentocartaceo.
La corrispondenza tra il certificato cartaceo e quello telematico può essere accertata dall’Ente datore di lavoro consultando il sito Inps.
Per i medici che non si attengono alle disposizioni sulla trasmissione telematica scattano sanzioni?
Certamente. L’inosservanza costituisce illecito disciplinare. Se è ripetuta, può giungere:
1) al licenziamento, se si tratta di medici dipendenti del servizio sanitario nazionale,
2) alla decadenza dalla convenzione, se si tratta di medici convenzionati.
Ad esempio, il contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 maggio 2010 per la dirigenza medica e veterinaria prevede inizialmente la sospensione dal servizio senza busta paga per un periodo da tre giorni a sei mesi.
Per i liberi professionisti – per i quali la normativa non prevede specifica sanzione – c’è la segnalazione al Consiglio dell’Ordine.
Ma in questi mesi di prima messa a punto della normativa non è facile, per applicare in modo corretto il quadro sanzionatorio, accertare e qualificare eventuali responsabilità del medico. Ed è per questo che il ministro Brunetta, in attesa del collaudo finale del sistema, ha disposto – fermo restando per i medici l’obbligo di trasmettere i certificati in via telematica se le condizioni organizzative e tecniche lo rendano possibile – che le amministrazioni competenti, fino al 31 gennaio del prossimo anno, “si astengano dalla contestazione degli addebiti”.
(B.B.)