La recente norma che abroga la legge 322/1958, che ha finora consentito di costituire la posizione assicurativa presso l’Inps per i dipendenti pubblici senza diritto a pensione Inpdap comporta la revisione del tradizionale sistema di attribuzione di questa ultima pensione. Caridi conferma.
L’abrogazione della 322 comporta la possibilità per l’Inpdap di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.
Il diritto alla pensione è garantito dalla sussistenza di una contribuzione previdenziale nell’ammontare minimo prescritto dalla legge e dal raggiungimento dell’età indicata dalla legge. Il che significa che la pensione può essere riconosciuta anche a chi non è più titolare di un rapporto di lavoro.
Da quando si applica la nuova normativa?
Il discrimine tra vecchia e nuova norma è il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge 122/10.
Per cui l’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera:
1) per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente
statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima del 31 luglio;
2) per gli iscritti agli ex Istituti di previdenza del Tesoro (Enti locali, sanità, ecc.) che prima del 31 luglio abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto a seguito di cessazione senza diritto a pensione.
fonte: Il Giornale INPDAP