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Tutti gli indirizzi online della Pubblica Amministrazione

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MINISTERI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

MINISTRO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO

MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

MINISTRO DELLA GIOVENTU'

AUTORITA' INDIPENDENTI

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

COVIP - COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

ORGANI COSTITUZIONALI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

ORGANISMI PARLAMENTARI BICAMERALI

CORTE COSTITUZIONALE

CNEL - CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

CORTE DEI CONTI

ORGANISMI INDIPENDENTI

AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL TERRITORIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE DOGANE

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AVVOCATURA DELLO STATO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE

DIGITPA

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

ISAE - ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO


Scheda personale dell'alunno

La Circolare n. 85 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contenente le indicazioni per la valutazione degli studenti, emanata nel dicembre dello scorso anno, fornisce alcuni esempi di scheda personale dell’alunno di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, da sempre partner degli Istituti Scolastici per la fornitura delle pagelle, si propone agli Enti d’istruzione, anche nel nuovo scenario normativo, per la fornitura della rinnovata modulistica. Il tutto garantendo tempi di consegna estremamente ridotti.
In tale prospettiva, è stato recentemente divulgato un documento di offerta volto a rendere pubbliche le condizioni di vendita delle schede conformi agli esempi allegati alla citata Circolare.






iPod touch a 34 euro per studenti e docenti sino al 7 settembre

Parte in Italia la campagna Back To School. Per docenti e studenti che acquistano un Mac, rimborso sino a 160 euro se comprano anche un iPod. Per effetto dell'iniziativa iPod touch a partire 34 euro, shuffle a 16 euro; lo sconto si aggiunge a quello già attivo per chi acquista per lo studio o l'insegnamento.

Ecco tutti i termini e le condizioni.


Anagrafe scuole Non Statali

Nella nuova applicazione Web di Interrogazione dell’Anagrafe scuole non statali, messa a disposizione del MIUR, l’utente potrà selezionare una qualunque delle voci tra:


- Regione

- Provincia

- Comune

- Ordine scuola

- Tipologia istituto

- Denominazione scuola

- Codice meccanografico

- Paritaria Si/NO

ed ottenere informazioni anagrafiche e relative all’ordine e tipologia di una o più scuole.

Vai all'Anagrafe scuole Non Statali



Anagrafe scuole statali

Nella nuova applicazione Web di Interrogazione dell’Anagrafe scuole statali messa a disposizione del MIURm l’utente potrà selezionare una qualunque delle voci tra:


- Regione

- Provincia

- Comune

- Tipologia

- Tipologia di scuola secondaria di II grado

- Denominazione

- Codice meccanografico

- Indirizzo di studio

ed ottenere informazioni anagrafiche e relative agli indirizzi di studio di una o più scuole.

Vai all'anagrafe delle scuole statali


Criteri di valutazione degli alunni ed esame di Stato primo ciclo di istruzione a.s. 2009-2010

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Valutazione degli alunni e indicazioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione

(C.M. n. 49 del 20 maggio 2010)

Commissioni Esame di Stato a.s. 2009/2010

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Sono in linea le nomine delle commissioni consultabili attraverso un motore di ricerca messo a disposizione dal MIUR

Cerca la Commissione


Insegnanti: schema di regolamento per la formazione iniziale

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Lo schema di regolamento in materia di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (Atto 205) , dà seguito all’art. 2, c. 416, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007), ma in coerenza con le previsioni del piano programmatico di interventi adottato sulla base dell’art. 64 del D.L. 112/2008 (v. Riorganizzazione della scuola ).

La relazione introduttiva evidenzia che l’esigenza di intervenire deriva dai risultati non buoni conseguiti dalla scuola italiana, in occasione di ricerche nazionali e internazionali, per le conoscenze disciplinari, in particolare linguistiche e di scienze matematiche, fisiche e naturali. Occorre, quindi, puntare ad un rafforzamento delle conoscenze disciplinari e allo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative, affinché l’insegnante sia capace di orientarsi a seconda delle diverse fasce di età degli studenti e possa individuare le modalità educative adatte a promuovere il successo scolastico.

L’accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e prevede il superamento di una prova. Il numero dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base della programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione (costituito da scuole statali e paritarie).

Il percorso per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si articola in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Dal II anno è previsto un tirocinio di 600 ore: esso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale che costituiscono esame con valore abilitante.

Il percorso per insegnare nella scuola secondaria di I e II grado si articola in un corso di laurea magistrale (biennale) – o, per l’insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello - e in un anno di tirocinio formativo attivo. Quest'ultimo(TFA) è un “corso di preparazione all’insegnamento” che sostituisce il percorso effettuato, fino all’a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS).

Esso si svolge nelle istituzioni scolastiche accreditate, si conclude con la stesura di una relazione e con l’esame finale con valore abilitante. La gestione delle attività è affidata al consiglio del corso di tirocinio.

Per tutti i percorsi formativi si prevedono tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono presenti anche tutor organizzatori. I tutor sono docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, si consegue solo presso le università, con la partecipazione a un corso di durata almeno annuale, a numero programmato, che deve comprendere almeno 300 ore di tirocinio. Possono partecipare gli insegnanti abilitati. A conclusione, si sostiene un esame finaleche consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno.

Presso le università sono, inoltre, istituiti corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL): possono partecipare gli insegnanti abilitati per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado che abbiano competenze linguistiche certificate di livello avanzato. I corsi durano almeno un anno e comprendono almeno 300 ore di tirocinio. A conclusione, si sostiene un esame finale e si consegue un certificato che attesta le competenze acquisite.

Per alcune situazioni è prevista una disciplina transitoria. Tra gli altri:

- fino all’a.a. 2012-2013, chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle SSIS consegue l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado previo svolgimento del TFA. Gli accessi sono a numero programmato;

- fino all’a.a. 2011-2012, chi non è abilitato ma ha svolto, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di insegnamento, è ammesso in soprannumero al TFA, sostenendo la prova di accesso. Il servizio prestato vale a coprire parte dei crediti formativi previsti;

- fino all’a.a. 2011-2012, chi ha superato l’esame di ammissione alle SISS e ha poi sospeso la frequenza, è ammesso in soprannumero al TFA senza sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti;

- gli iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto conseguono l’abilitazione secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.

La VII Commissione ha avviato l'esame il 6 maggio 2010 . Dopo un ciclo di audizioni, il 26 maggio 2010 ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Tra le condizioni:

- indicare l'a.a. dal quale si applicheranno le nuove disposizioni;

- mantenere le agevolazioni formative per i passaggi di ruolo;

- valutare l'attivazione di percorsi formativi distinti per insegnare nella scuola dell'infanzia e in quella primaria;

- valutare l'istituzione di Centri interateneo per assicurare supporto e coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale e alle attività relative al TFA;

- esplicitare che al TFA accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;

- garantire una rappresentanza equilibrata di scuola e università nel consiglio del corso di tirocinio.
 
Vedi anche:
 


* Doc. 205: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti (Schema di decreto ministeriale n. 205) - Verifica delle quantificazioni (20/05/2010)
 
fonte: Camera dei Deputati

La nuova disciplina per la malattia dei dipendenti pubblici

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Con il decreto legge n. 112 del 2008 (http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.htm), pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147, sono state adottate nuove misure indirizzate ad incrementare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni. Particolarmente discusso l'art. 71 in materia di assenza per malattia dei lavoratori pubblici. La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1); definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica giustificativa (comma 2); indica i controlli che le amministrazioni debbono predisporre (comma 3).
Quanto al trattamento economico, la norma stabilisce che «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio», con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).

In proposito, la Circolare n. 7/2008 considera rientranti nella retribuzione le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam. Per il personale dell'area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam ed analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree. Per la qualificazione delle voci retributive, inoltre, le amministrazioni devono far riferimento alle definizioni eventualmente fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento.
Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell'articolo in commento il quale stabilisce che «nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica». La norma fa riferimento alla documentazione giustificativa sia delle assenze che si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni sia di quelle che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare. Secondo la Circolare, nella nozione di secondo evento rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno.

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Dipendenti pubblici: uso dei dati personali nel nuovo Codice

Il d.lgs. n. 196/2003 ha mantenuto l'impostazione dualistica fornita dalla legge n. 675/1996: nel nostro ordinamento giuridico, pertanto, in merito al trattamento dei dati personali relativi ai lavoratori, sopravvive una diversa disciplina in relazione alla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Tale differenziazione appare oggi sempre più anacronistica, vista la progressiva omogeneizzazione, da un punto di vista non solo normativo, del lavoro pubblico e privato, ormai quasi completamente avvenuta a seguito della cosiddetta privatizzazione del lavoro pubblico.

L'articolo 176, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali ha introdotto il comma 1bis nell'articolo 2 del d.lgs. n. 165/2001: la norma contiene alcune disposizioni generali dettate in merito alla disciplina del lavoro e stabilisce indirizzi organizzativi a cui devono ispirarsi i soggetti pubblici. Il comma 1bis, in particolare, prevede che l'attuazione di tali criteri deve essere conforme alla disciplina esistente in tema di privacy. In merito al trattamento dei dati ordinari effettuati dai soggetti pubblici, l'articolo 18, comma 2, del Codice afferma che alla Pubblica Amministrazione è consentito il trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

In altre parole, il soggetto pubblico è autorizzato a trattare i dati personali ordinari dei propri lavoratori, poiché tale trattamento è collegato indiscutibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni. Secondo il comma 3 dell'articolo 18, nel trattare i dati personali la Pubblica Amministrazione osserva i presupposti ed i limiti stabiliti dal Codice in relazione alla natura dei dati trattati, nonché dalla legge e dai regolamenti speciali applicabili in materia. Il successivo comma 4 osserva che salvo quanto previsto nella Parte II per i soggetti esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, la Pubblica Amministrazione non deve richiedere il consenso all'interessato. Questa regola concerne il trattamento di tutti i dati sia ordinari sia sensibili; in altre parole compresi quelli relativi al rapporto di lavoro pubblico.

Risulta pertanto confermato il principio introdotto sin dalla legge n. 675/1996, il quale non prevede il consenso dell'interessato tra i presupposti di legittimazione del trattamento dei dati personali nel settore dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Va osservato che per quanto l'articolo 18 appaia ideato in modo da regolare il trattamento da parte dei soggetti pubblici sia dei dati ordinari sia dei dati sensibili e giudiziari, tale disciplina, come vedremo, viene profondamente integrata e modificata dai successivi articoli 20, 21 e 22 proprio in relazione al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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