Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le FAQ sul comitato di valutazione e il bonus per premiare il merito dei Docenti.
Da quale anno scolastico parte la valorizzazione del
merito del personale docente nelle istituzioni scolastiche?
Si parte subito con l’anno scolastico 2015/2016.
La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del
personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur
un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro rinnovato di anno in anno.
Quale sarà la somma destinata ad ogni scuola?
Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e
tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei
docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni
scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Comunque il livello
medio di finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle
ipotesi è di mediamente 24.000 euro.
Il fondo è rivolto a tutti i docenti?
Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della
dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene definito “bonus” in
quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere
confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e
alle valutazioni ricevute.
Chi stabilisce il bonus per i docenti?
I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione (vedi
composizione in comma 129) mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una
motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico. È indubbio che la maggior
o minor definizione dei criteri implicherà la minor o maggior discrezionalità
del Dirigente scolastico, ma queste decisioni sono lasciate all’autonomia
gestionale delle istituzioni scolastiche.
Il bonus ha una cifra minima ed una massima a
cui attenersi per ogni docente?
No, non ci sono cifre di riferimento in quanto il tutto è determinato dai
criteri del Comitato e dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni
del Dirigente.
Comunque, bisogna tenere in considerazione che il fondo è indirizzato
specificatamente al merito professionale del personale docente, prefigurando di
conseguenza dei criteri che sappiano effettivamente rilevarlo e valutarlo per
poi promuoverlo e valorizzarlo. Più i criteri saranno condivisi ma nello stesso
tempo stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili più
probabilmente implicheranno una differenzazione fra i docenti e nello stesso
tempo un consenso in quanto andranno effettivamente a premiare il merito.
Come vengono “scelti” dal Collegio dei docenti gli
insegnanti che fanno parte del Comitato di valutazione?
La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti
proprio per favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è
competenza dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere”
i docenti.
Per la “scelta” dei due componenti del Comitato di
valutazione da parte del Collegio dei docenti è prevista la presentazione di
liste come per altre elezioni?
Il Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od
escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature,
ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione
a scrutinio segreto.
Come vengono “scelti” dal Consiglio d’istituto il
docente, i genitori (o lo studente per gli istituti d’istruzione secondaria di
II grado) che fanno parte del Comitato di valutazione?
Come per il Collegio dei docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente
definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato,
prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di
candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione
a scrutinio segreto.
Gli eleggibili nel Consiglio d’istituto devono essere
componenti di quell’organismo?
La scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto
la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile
individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio (es., membro di
Consiglio di classe, ecc.).
Chi nomina il componente esterno?
Il componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni
agli Uffici scolastici al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il
territorio nazionale, mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da
subito il loro lavoro.
Come si può assicurare negli istituti
comprensivi la rappresentanza dei diversi settori presenti (infanzia, primaria,
secondaria di I grado)?
Sull'opportunità di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono
autonomamente gli organi collegiali di istituto
Come si procede nella scelta dei membri del Comitato
nei CPIA, negli Istituti omnicomprensivi, nei Convitti ed Educandati e nelle
Scuole militari?
Attualmente in queste istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un
commissario straordinario che provvederà a individuare i tre componenti
previsti (docente, genitore/studente). Poiché il DPR 263/2012 ha previsto che
nei CPIA la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza
degli studenti, il Commissario straordinario provvederà a individuare, oltre al
docente, due studenti al posto dei due genitori
Quando si può ritenere che il Comitato è validamente
costituito?
Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali
(art. 37 del Testo Unico) prevede che l'organo collegiale è validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la
propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d'Istituto o il
Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di
sua spettanza
Una volta conclusa la fase di scelta dei componenti,
il Comitato quando può cominciare a funzionare?
Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha
espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'istituto ha scelto i tre
componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio scolastico regionale ha
designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti
tecnici.
A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda
alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e
designazioni dei tre soggetti istituzionali.
Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione,
provvede alla convocazione per l'insediamento.
Quali sono le regole per la validità delle
convocazioni e delle deliberazioni del Comitato?
La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle
convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell'art. 37 del Testo Unico.
Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle
deliberazioni.
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno
la metà più uno dei componenti in carica.
Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è
valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare
avvio ai lavori.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta
solo quando si faccia questione di persone.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi dai componenti presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che
il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando, in
particolare, se l'astensione può essere considerata una manifestazione di
"volontà valida".
Il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto
hanno titolo a definire i criteri valutativi per il riconoscimento del merito?
La legge 107/2015, comma 129, non lascia dubbi
interpretativi in proposito: è il comitato che individua autonomamente i
criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati
dalla legge stessa.
Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e
opera senza vincoli di sorta.
Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di
considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o
da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti).
La legge 107/2015 individua come base per la
definizione dei criteri valutativi tre distinte aree. Il Comitato deve definire
i criteri su ogni area oppure può anche escluderne una o due?
In linea generale è opportuno che il Comitato operi su
tutte e tre le aree, eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi.
È altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse da
quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali
di altra natura.
In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali
dell'istituzione scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con
adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le
aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.
In una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai criteri
che verranno successivamente adottati, è opportuno che vengano resi pubblici.
Molte istituzioni scolastiche sono strutturate in
diversi settori, come, ad esempio, gli istituti comprensivi. È opportuno tener
conto della presenza di tali settori per l'assegnazione del bonus?
La legge non ha previsto in proposito una
proporzionalità di assegnazione del bonus per il merito. Il Comitato, pertanto,
non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico, pur
essendo, ad esempio, quasi sempre minoritario negli istituti comprensivi il
settore della scuola dell'infanzia.
L'assenza di qualsiasi vincolo normativo in materia lascia piena autonomia
decisionale da parte del Comitato che opera avendo a riferimento soltanto le
tre aree di esercizio della professionalità indicate dalla legge.
Anche tale criterio di ripartizione è opportuno che venga reso pubblico.