Un utile riepilogo delle disposizioni che riguardano le
assenze del personale della scuola dovute a malattia, ricovero o periodi di
convalescenza (e altre assenze dovute a casi particolari); i casi in cui
bisogna operare la trattenuta di legge; quali assenze concorrono al periodo di
comporto e per quali non va disposta la visita fiscale.
Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono
soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del
superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che
esclusivamente le assenze per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per
infortunio sul lavoro (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del
limite massimo del diritto alla conservazione del posto.
Giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n.
1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga
degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni
contingenti.
Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei
giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui
all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in
regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un
ricovero a fini operatori).
In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza
ricondotta nel certificato medico all’intervento subito non saranno soggetti
alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni
saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).
Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia
attraverso la visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di
disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si
verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non
lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito
prima o subito dopo la domenica o altra festività).
Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa
discrezionalità e flessibilità.
In sintesi:
Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
- Assenze
dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
- Assenze
per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di
Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero
ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero”
si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore
(comprensivo della notte);
- Ricovero
domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché
sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I
day-hospital;
- Assenze
dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie
salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche
i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie
salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza
soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di
day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una
certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la
certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi
dall´intervento subito in ospedale).
Nota bene
La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha
confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze
per malattia.
Pertanto, la decurtazione retributiva:
- È
relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e
non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
- Opera
per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci
giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni;
- Per
un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo
giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le
indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo
trattamento accessorio variabile;
- Se
l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo
giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio
variabile;
In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di
assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero
o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura
pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con
parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero,
il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto
Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma
concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute
appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale
regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.
Ciò che indica la Funzione Pubblica è da applicare anche al
personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di
“rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la
regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto
prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.
Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553
ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro,
le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri
ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che
richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di
convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un
intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro
durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico
curante.”
Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i
periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.
Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
- Patologie
gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le
assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da
infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della
terapia);
- Infortunio
sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
- Malattie
riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal
Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Stati
patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
“riconosciuta”. La patologia invalidante dev’essere riconosciuta da un
giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è
richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere
in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e
malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
- Qualora
il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto
soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero
ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato
ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante:
in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di
ricovero o con il precedente infortunio).
- Nei
confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita
fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita
fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento
morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una
successiva visita medica di controllo;
- Nei
confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a
“visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si
configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione
in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione
dell’attestato da parte del dipendente).
Nota bene
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi
quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con
il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo
di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita
fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione
formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio,
all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel
certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la
causa di esenzione.
In caso contrario, anche se l’Amministrazione richiede
l’accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista
per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell’ASL non trova in
casa.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se
il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una
norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe
ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura
sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da
altra struttura pubblica.
Basterebbe questo pensiero a far ritenere al Dirigente
scolastico la non necessità di una norma che regoli il caso.
Non concorrono alla determinazione del conteggio dei
giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale
a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):
- Le
assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
- I
giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital solo se collegati alla
somministrazione di terapia salvavita per gravi patologie la cui
certificazione avvenga ex post da parte della ASL o della struttura
convenzionata;
- Le
assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie.
Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni
di malattia nel periodo di comporto:
- Tutte
le assenze di malattia non ricomprese nei casi sopra elencati (es. le
infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta
l’intera retribuzione), il ricovero ospedaliero, il dayhospital, i periodi
di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.
Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto
per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Durante tale periodo:
- I
primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
- Nei
successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
- Negli
ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
- L’eventuale
ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza
retribuzione.
Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8
spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un
triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
- Il
primo mese è intermente retribuito;
- Nel
secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
- Per
i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza
assegni.
Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze
brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non
interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi
patologie”.
È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia
salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a
qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d.
“gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso,
ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico
competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e
certificata dal personale sanitario competente.
La gravità della patologia deve necessariamente essere
collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le
modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione
medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque
coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di
grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di
day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle
terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a
tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.
Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) su Orizzontescuola