google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF. google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Tutti i titoli e le classi per diventare docenti


Non solo le materie scientifiche, ma anche quelle umanistiche. Dalle prime indiscrezioni sull’incontro sindacati-governo filtrano alcune anticipazioni che sicuramente daranno speranza a tanti aspiranti professori: oltre alle discipline di calcolo, storicamente a corto di insegnanti, il maxiconcorso scuola 2012 porterà nuovi innesti anche nelle cattedre di Italiano, Filosofia, Latino e Greco.
Dunque, tra gli 11.892 posti messi a bando a partire dal 24 settembre, data in cui è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ci sarà posto anche per i laureati in materie letterarie o di cultura classica, che avranno così un’opportunità irrinunciabile di entrare in ruolo nell’universo scolastico. Chance, che, secondo quanto emerge, sarà comunque diluita nell’arco di tre anni per avviare alla professione tutti i vincitori, tesi che scongiura il ricorso a nuove graduatorie. Un arco di tempo nel quale, comunque, dovrebbero tenersi almeno altri due concorsi, secondo la tabella di marcia indicata dal ministro dell’Istruzione Francesco Profumo.
Ma vediamo nello specifico le classi che, secondo le prime informazioni disponibili, dovrebbero essere ammesse a partecipare alla prima prova. Per i posti a disposizione negli istituti di quella che, tecnicamente, è nominata scuola secondaria di secondo grado ma che, secondo il gergo mai invecchiato, identifica tutti gli istituti afferenti alle scuole superiori, trapela che il concorso sarà accessibile per laureati o abilitati nelle seguenti classi: A017, A019, A020, A025, A029, A034, A036, A037, A038, A047, A049, A050, A051, A052, A060, A246, A346, C430.  Per la scuola media, o “scuola secondaria di primo grado”, le uniche discipline in cui sarà aperto il bando saranno invece legate alle classi A028, A030, A033, A043, A059, A245 e A345.
Va specificato che, sempre per la scuola media e superiore, l’accesso alle prove sarà riservato a chi ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento e ai laureati in un titolo di studio del vecchio ordinamento, conseguito non oltre l’anno 2001/2002, per i corsi di studio quadriennali, 2002/2003 per i quinquennali e 2003/2004 per quelli di sei anni. Scuola primaria e per l’infanzia, invece, aprono le porte a tutti gli abilitati, ai laureati i laureati in Scienze della formazione e, sorpresa, anche ai diplomati entro l’anno scolastico 2001/2002, purché abbiano saltato la “chiamata” concorsuale del 1999.
Per Scuola primaria e gli asili, non dovrebbero esserci Regioni escluse dal bando: anche se dovesse emergere una carenza di posti, si vocifera in Ministero, i raggruppamenti saranno al massimo di due territori regionali. Insomma, tutto sembra ormai pronto per il via definitivo al concorso a cattedre: rientrate le voci di un possibile rinvio, con le parole del ministro Profumo in persona, ora iniziano anche a conoscersi i dettagliper l’ammissione: la corsa alla cattedra è davvero partita.


Inglese: è nato filminlinguainglese, il blog per vedere film completi in lingua inglese per migliorare la listening comprehension


Ho pensato fosse utile riunire in un solo sito i film in lingua inglese che sono presenti su YouTube ma difficilmente reperibili in quel caos indiscriminato.
E' nato così filminlinguainglese.blogspot.it  un blog dove poter scegliere tranquillamente tra film completi in lingua inglese visibili a schermo intero. Basta cliccare sulla piccola icona del film scelto nella home page e successivamente sull'icona in basso a destra per ingrandire lo schermo.

E poichè l'appetito vien mangiando (grazie anche agli apprezzamenti ricevuti) sono nati anche:
A questi quattro blog con finalità linguistiche si è poi aggiunto filmitalianiinbiancoenero.blogspot.it per coloro che amano i film italiani in bianco e nero prodotti tra il 1920 e il 1960.

Buona Visione
ipnos

Il Rosso e il Blu, un film sulla scuola italiana

Prof. Fiorito (Roberto Herlitzka): Meriterebbero di essere bocciati tutti quanti, presi a calci nel sedere uno per uno. Io però ho deciso di essere ancora più cattivo con loro, li promuovo...tutti.

Come ottenere l'accredito del servizio militare e dei periodi equiparati ai fini pensionistici


Informazioni dal sito Inps

Servizi online

Moduli necessari

Fonte: INPS

Riscatto della Laurea ai fini pensionistici


Informazione dal sito INPS

Servizi online

Moduli necessari

Fonte: INPS

La nuova riforma delle Pensioni


E' partita la nuova campagna istituzionale ideata da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Inps per spiegare, in modo semplice e comprensibile a tutti, i concetti fondamentali della previdenza e le novità introdotte dalla Riforma.

Si tratta di alcuni brevi cartoni animati realizzati da Bruno Bozzetto, autore di numerosi lungometraggi e cortometraggi di animazione di grande successo, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Pinna.


A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributiversati durante l'intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzionipercepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il  2018 a  66 anni di età.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa  flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.
In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
  • i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata  al compimento dei 64 anni di età;
  • le lavoratrici  che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno  60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
  • ai lavoratori che maturano  i requisiti previsti  entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
  • alle lavoratrici dipendente ed autonome,  in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome  per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015,  è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.

Per ulteriori approfondimenti consultare la Circolare n.35 del 14 marzo 2012

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Viaggi d'istruzione: Rimase invalida in gita a Firenze: la Cassazione condanna docenti, Miur e albergo

Riporto, qui di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione uscita il 9 febbraio u.s. che condanna insegnanti, scuola,  Miur e albergo x non aver messo in atto ogni controllo  atto a prevenire una situazione di rischio che ha provocato l'invalidità permanente di una studentessa.
La sentenza ci deve fare ulteriormente riflettere sui rischi che corriamo nell'accompagnare i ragazzi in viaggi di istruzione (e non GITE!!! termine che sembrerebbe essere usato perfino dai giudici, in base al virgolettato), sulla necessità di essere in un congruo numero di accompagnatori,di vigilare e prevedere tutto il possibile e anche l'incredibile.....
E' il caso di riflettere x bene sul tema, secondo me, ma anche di parlarne con genitori ed alunni.
Come insegnante e come RLS sono sempre + preoccupata....

Lucia P.

Ribaltati i primi due gradi di giudizio: serviva più prevenzione. Il fatto risale al 1998. Una studentessa di Udine era salita col compagno su un parapetto del balcone della stanza: voleva arrivare alla terrazza, ma perse l’equilibrio e precipitò nel vuoto per dodici metri, riportando gravissime lesioni.

Negli ultimi anni le gite scolastiche, soprattutto a causa del restringimento del fondi d’istituto, hanno fatto registrare un drastico calo. Figuriamoci cosa accadrà ora che è stata resa pubblica la sentenza della Corte di Cassazione sui motivi dell’accoglimento del ricorso della ex studentessa di Udine S. Q., che, nel marzo 1998, si era seriamente ferita seriamente nell'albergo di Firenze scelto dalla scuola, scivolando da una terrazza della struttura alberghiera. La giovane, allora minorenne, salita su un parapetto del balcone della stanza, aveva guadagnato la terrazza insieme al compagno M. T. e, dopo aver perso l’equilibrio, era precipitata nel vuoto per circa dodici metri, riportando gravissime lesioni e rimanendo invalida totalmente. Il danno permanente convinse la giovane, assieme alla famiglia, a fare richiesta di risarcimento danni nei confronti del ministero dell’Istruzione, della scuola dove era iscritta, dell'albergo fiorentina che l’aveva ospitata con la classe e dei genitori del compagno di scuola (che poco prima dell'incidente gli aveva offerto uno spinello). L’accusa più grave, però, apparve sin da subito quella dalla "mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe e mancanza di sicurezza dell'albergo".
Ma sia il Tribunale, nel marzo 2005, sia la Corte d'appello di Trieste, nell’ottobre del 2009, respinsero la richiesta risarcitoria della giovane: secondo i giudici di primo e secondo grado è vero che si trattava di studenti minorenni, ma anche che erano prossimi alla maggiore età. Per cui tutti erano "presumibilmente dotati di un senso del pericolo". Il 9 febbraio la Cassazione ha ribaltato quei verdetti, accogliendocosì la tesi difensiva. I giudici di piazza Cavour hanno puntato l’indice proprio sulla scuola: "proprio perchè il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione – sostiene la Suprema Corte - è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, né al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni".
In pratica, per la Cassazione i docenti accompagnatori avrebbero "dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura per adottare poi misure idonee alle circostanze". Un controllo da cui sarebbe, inevitabilmente, scaturito "il rifiuto di alloggiare" in una stanza potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei ragazzi.In conclusione, per la Suprema Corte "incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza". Nella fattispecie, non possono ritenersi indenni da colpe, seppure con proporzioni diverse, i docenti e la scuola dell’ex studentessa rimasta invalida, il ministero dell’Istruzione, per la cosiddetta responsabilità oggettiva, ed anche i responsabili della struttura alberghiera (avrebbero anche loro dovuto fare opera di prevenzione impedendo agli ospiti di accedere sul parapetto del balcone). Nessuna responsabilità è stata inveceaccordata ai genitori dell'ex studente salito nella terrazza con la giovane.
La vicenda giudiziaria, a 14 anni dal fatto, non è però ancora conclusa: la Cassazione ha infatti rinviato il processo alla Corte d'appello di Trieste, i cui giudici dovranno stabilire l'esatto risarcimento per la studentessa.