google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: Tribunale di Taranto - Sentenza n. 542-2006 - Permessi retribuiti - illegittimità del rifiuto da parte del dirigente scolastico. google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Tribunale di Taranto - Sentenza n. 542-2006 - Permessi retribuiti - illegittimità del rifiuto da parte del dirigente scolastico.

I permessi retribuiti non devono essere oggetto di concessione da parte del dirigente, tenuto conto che la norma collettiva (art. 15 del CCNL 2002-2005) usa il termine "attribuiti" anziché "concessi" (per come avveniva nei precedenti CCNL), e che i sei giorni di ferie vengono fruiti durante il periodo di attività didattica.
Pertanto il dirigente scolastico non può rifiutare il permesso retribuito o le ferie di cui all'art. 15 comma 2 neanche nell'ipotesi in cui tali assenze siano incompatibili con le esigenze di servizio.

fonte: dirittoscolastico.it

Chiarimento della UIL SCUOLA del 23 settembre 2009

Permessi retribuiti per motivi personali o familiari

Pervengono alla scrivente O.S. numerosi quesiti circa la fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Per meglio comprendere il testo dell’art. 15, comma 2 del vigente CCNL è utile un excursus storico che permette di comparare l’istituto del permesso retribuito per motivi personali o familiari nella sua evoluzione normativa:

• L’art. 21, comma 2, del CCNL sottoscritto il 26/05/1999 recitava: “A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari”;

• L’art. 15, comma 2, del CCNL 24/07/2005 recitava: “A domanda del dipendente sono, inoltre, attribuiti nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito …”;

• Il vigente contratto di lavoro, sottoscritto il 29/11/2007, regola l’istituto del permesso retribuito all’art.15, comma 2, che, testualmente, recita: “ Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13 comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Dal tenore letterale dell’istituto contrattuale si evince chiaramente che, una volta presentata la domanda, il dipendente ha diritto a fruire all’assenza nei termini specificati nell’istanza.

In primo luogo, il Dirigente non ha titolo a concedere o non concedere, atteso che la materia di cui si discute non afferisce agli interessi legittimi, ma ai diritti soggettivi.

In secondo luogo, preso atto che si tratta di diritti soggettivi, il Dirigente non ha titolo ad ostacolare la fruizione essendo tenuta, per contro, a garantire il godimento del vantaggio in capo ad un soggetto, che ha facoltà di perseguire il proprio interesse godendo della protezione dell’ordinamento.

Infine, va detto che eventuali difficoltà organizzative della scuola non possono costituire elemento ostativo alla fruizione del diritto soggettivo che, in caso contrario, verrebbe ridotto a mero interesse o, al più, a diritto affievolito.

Va chiarito che quanto affermato precedentemente, relativamente ai docenti, vale anche per sei giorni di ferie da fruire nei periodi di attività didattiche.

Tale fruizione può comportare oneri aggiuntivi (se necessario nomina di supplente) perché si prescinde dalle condizioni di cui all’art. 13, comma 9.

Il Segretario Generale

Luigi Panacea