Non si possono
impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, nè a favore di
paritarie o aziende per il recupero degli anni scolastici. Un vademecum
della DPL sul lavoro occasionale accessorio.
Insegnamento privato
supplementare
"Come
suggerisce la norma in esame, l’attività d’insegnamento oggetto di lavoro
accessorio non può essere svolta a favore di scuole o istituti privati, dal
momento che le stesse si pongono quale via parallela e non supplementare al
ciclo di studi ordinario. Nè, a parere degli scriventi, sarebbe plausibile una
prestazione resa a favore di istituti che si occupano del recupero anni
scolastici e di preparazione di esami universitari, in quanto implicherebbe
comunque il pieno inserimento del prestatore nel ciclo produttivo di una
impresa.
Pertanto, l’attività
d’insegnamento di cui si tratta, può essere svolta sì da qualsiasi soggetto, ma
sempre a favore di persone fisiche, in chiave di ausilio o integrazione di un
ordinario ciclo di studi.
Tale
interpretazione, è perfettamente in linea con quanto affermato dal Ministero
del lavoro nell’interpello n. 40/2010, che ha riconosciuto l’accesso a tale
tipologia di lavoro alle scuole materne private solo nelle ipotesi in cui il
prestatore sia uno di quei soggetti cc.dd. a rischio di esclusione sociale e
sempre che vi siano i necessari titoli abilitativi.
A contrario, si è
pertanto, escluso il ricorso al lavoro accessorio in virtu` della mera
attivita` d’insegnamento.
In ultimo, vale la
pena ricordare il regime di incompatibilità, ex art. 508 D.Lgs. n. 297/1994,
dei pubblici insegnanti, che si concreta nel divieto d’impartire lezioni
private ad alunni del proprio istituto nonche´ nell’obbligo d’informare il
dirigente scolastico dell’assunzione di lezioni private".
Vedi anche
fonte: orizzontescuola