DOMANDA
Conosco 5 ragazzi diversamente abili (tra i 13 e i 15 anni) che fino a giugno hanno frequentato una scuola Primaria Speciale, sempre con i loro PEI.
Si sono presentati presso una Scuola Media Statale locale come privatisti a sostenere gli esami di terza media. Previ accordi con Dirigente e membri interni, è stato accordato un programma "facilitato" sulla base delle competenze raggiunte, come da documentazione fornita.
Il Presidente di Commissione, però, ha preteso che i ragazzi affrontassero ANCHE lo scritto di inglese (materia che loro NON hanno MAI studiato) e la prova Invalsi, esponendoli ad un grande carico emotivo, con rischio di frustrazione a causa dell'insuccesso. Inoltre verranno interrogati all'orale, non tenendo in considerazione solo la loro tesina (frutto di grande impegno ed enormi sforzi da parte loro, degli operatori scolastici e delle loro famiglie), ma rischiano anche che sia loro posta qualche domanda in inglese. Infine, cosa a mio avviso gravissima, non intende concedere ai ragazzi l'attestato, bensì solo i crediti formativi. Dalle numerose leggi lette, non mi pare stia agendo nella legalità (un discorso a parte andrebbe fatto per l'umanità), ma vorrei una gentile conferma ed un aiuto per aggrapparmi a tutto, pur di premiare meritatamente questi ragazzi, dando loro semplicemente ciò che mi sembra dovuto.
RISPOSTA
il Decreto Ministeriale 10 dicembre 1984 (Esami Licenza Media) stabilisce che "La possibilità di svolgimento delle prove differenziate riguarda gli alunni interni nonché candidati privatisti che abbiano presentato al preside nella scuola media presso la quale chiederanno di sostenere l'esame di licenza un piano di studio individualizzato elaborato, per quanto possibile, secondo i criteri di cui alla Circolare ministeriale n. 258 del 22 settembre 1983 relativa alle intese fra scuola, enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps".
La Circolare 20 maggio 2010, n. 49 sulla valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (anno scolastico 2009-2010) afferma che per gli alunni con disabilità sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione.
Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi, senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove secondo gli art. 9 comma 3 - art. 10 comma 2 Decreto Presidente Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi, validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione secondo l'art. 9 commi 4 e 6 Decreto Presidente Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
Inoltre, con la Circolare 7 giugno 2010, n. 50, vengono stabiliti gli adempimenti da seguire per la prova nazionale dell'esame di Stato al terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado.