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Integrazione scolastica nelle Scuole paritarie

DOMANDA

Vorrei avere il vostro aiuto per sapere se una scuola paritaria ha gli stessi diritti di una statale nel richiede il sostegno per grave disabilita. Sto parlando di una scuola primaria. Se sì, posso avere i riferimenti di legge, così da contestare il "no" degli assistenti sociali del nostro municipio di appartenenza?

RISPOSTA

In base alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e al Decreto Ministero Pubblica Istruzione 29 novembre 2007, n. 267, si definiscono Scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti (in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale), le Istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti locali, che, a partire dalla Scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui all'art. 1 commi 2, 3, 4, 5 e 6 Legge n. 62/2000.

Alle Scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della Scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le Scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque (accettandone il progetto educativo) richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari, che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Le Scuole private, se ottengono la parità scolastica ai sensi della Legge n. 62/2000, sono obbligate a realizzare l'integrazione scolastica, come espressamente previsto nell'art. 1 comma 3, comma 4 lettera "e" e comma 14.