google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: Accredito dello stipendio non più 3 giorni prima google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Accredito dello stipendio non più 3 giorni prima

La data di valuta sarà la stessa di quella di decorrenza del pagamento stipendiale

La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 9 del 23 febbraio 2010 illustra le principali novità in materia di accreditamenti introdotte dal decreto legislativo n. 11 del 2010, limitatamente al pagamento di stipendi e di pensioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche – Inpdap.

In particolare, a decorrere dal prossimo 1° marzo, nell’emettere i titoli di spesa per il pagamento di stipendi e di pensioni, le Amministrazioni interessate dovranno tenere debitamente conto dei termini previsti per l’accreditamento delle partite stipendiali e pensionistiche e dei tempi di esecuzione delle relative disposizioni di pagamento, in quanto il decreto in esame, all’articolo 23, dispone che la data di valuta per l’accredito di somme sul conto del beneficiario di un pagamento non possa essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, cioè dell’istituto di credito di cui il soggetto beneficiario si avvale.

IMPORTANTE

Allo stesso modo, la disponibilità delle risorse per il beneficiario è contestuale all’accredito delle stesse sul conto acceso presso il medesimo istituto di credito.

Secondo le nuove norme, considerate le scadenze mensili di pagamento degli stipendi e delle pensioni, l’estinzione del titolo di spesa dovrà essere fissata lo stesso giorno stabilito per l’accreditamento e non più con tre giorni di anticipo, come previsto fino ad ora dall’articolo 4 del D.P.R. n. 21/1984.