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Disabilità: Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico a causa di assenze per malattie

Assenze superiori a un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'anno scolastico sono causa di non ammissione agli esami di Stato o la bocciatura dell'alunno. Il ministero è intervenuto per chiarimenti in merito alle assenze di studenti che, a causa della malattia, usufruiscono di istruzione in ospedale o a domicilio

L'articolo 14 del Dpr 122/09 stabilisce che le assenze da scuola superiori a un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'anno scolastico determinano la non ammissione agli esami di Stato o la bocciatura dell'alunno. Sulla questione è stata emanata una precisazione da parte del ministero per la Pubblica istruzione. In seguito ai numerosi quesiti giunti alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica riguardanti la posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, il direttore generale Mario Dutto si è espresso affermando che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'articolo 11 del Dpr 22 giugno 2009 numero 122.

Ulteriori chiarimenti arrivano dalla Nota ministeriale numero 7736 del 27 ottobre 2010. Nella Nota si precisa che le assenze, di chi segue la formazione scolastica in ospedale o a domicilio, non invalidano l'anno scolastico, in quanto in tali periodi l'alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe che dovrebbe frequentare anche se effettuate in un luogo diverso. A conferma di ciò la Nota cita anche l'articolo 11 dello stesso Dpr che tratta di istruzione in ospedale o a domicilio.

Istruzione a domicilio o in ospedale. La circolare 60 del 2004 detta norme e assegna finanziamenti per le scuole che seguono alunni costretti a trattenersi in ospedale o a domicilio, per cause salutari, per un periodo superiore a 30 giorni. Si tratta di una normativa fondamentale per garantire il diritto allo studio ad alunni con o senza disabilità che non possono frequentare la propria scuola a causa, ad esempio di deficienze immunitarie o di altre cause sanitarie.

Condizioni necessarie per poter ottenere la presenza di docenti della propria scuola in ospedale o a casa sono: la diagnosi medica che precisi la causa di impedimento e la sua durata, l'iscrizione alla propria scuola e l'assegnazione della classe. I finanziamenti previsti dalla circolare riguardano il pagamento degli insegnanti assegnati a questo compito e progetti sperimentali particolari come, ad esempio, la possibilità di collegamento telefonico, via Internet o tramite videocamere con la classe e l'ospedale o il domicilio dell'alunno. Ciò consente all'alunno di mantenere i contatti con la classe o di inviare prove di cui riceverà la valutazione. Il risultato è che questi alunni sono valutati legalmente come se fossero presenti in classe.

di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish