google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: Scuola: conservazione del posto di lavoro per malattia google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Scuola: conservazione del posto di lavoro per malattia

Il dipendente con contratto della scuola (qui il contratto scuola 2010) assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Per arrivare alla maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo periodo di malattia, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Superati 18 mesi di assenza per malattia, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi senza però diritto ad alcuna retribuzione.
Il trattamento economico che spetta al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel corso del triennio è il seguente:

intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo

90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza

50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Qualora il dipendente deve allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.