La ricostruzione della carriera serve per far valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo.
In questo modo l'insegnante assunto a tempo indeterminato può vantare un' "anziantià di carriera" che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore.
Il principale riferimento normativo è l'art. 485 del Testo Unico Decreto Legislativo 297/94 .
Dal 1 settembre 2000 spetta al Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica presso la quale si è in servizio emanare il decreto di ricostruzione di carriera per i docenti.
Lo stabilisce il Regolamento sull'Autonomia DPR 8 marzo 1999, n. 275
Il docente di ruolo può richiedere la ricostruzione di carriera dopo aver superato il periodo di prova; i suoi effetti decorrono quindi dalla conferma in ruolo (1 settembre dell'anno successivo a quello dell'immissione in ruolo).
Il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo).
Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.
I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio prescritto.
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