Chi ha il contratto della scuola (qui il CCNL Scuola 2010) a tempo indeterminato, ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi, sempre in base alla documentazione, anche autocertificata, presentata:
- partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: 3 giorni per evento, anche non continuativi
I permessi sono erogati a presentazione della domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. Il dipendente della scuola, inoltre, ha diritto, a presentazione della domanda, nel corso dell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Il lavoratore ha anche diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Durante i periodi di permessi retribuiti al dipendente spetta l'intera retribuzione (qui gli aumenti), esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto della scuola a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a presentazione della domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.
I permessi complessivamente fruiti non possono superare le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello dell’utilizzo del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, dando precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per problemi imputabili al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
fonte: contrattolavoro.blogspot.com