Pubblichiamo una sintesi degli articoli del C.C.N.L. 24 Luglio 2003 riguardanti tali argomenti.
Art.16 Permessi brevi
Al dipendente con contratto a tempo determinato sono attribuiti brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino al massimo di due ore.
Entro i due mesi successivi il docente è tenuto a recuperare le ore: la modalità sarà quella dello svolgimento di supplenze o interventi didattici integrativi.
La concessione del permesso è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Art.18 Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio.
Ai docenti con contratto a tempo determinato l'aspettativa viene concessa limitatamente alla durata dell'incarico.
I riferimenti normativi sono: artt.69 e 70 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.3 del 10 gennaio 1957.
Art.19 Ferie, permessi, assenze
Ferie: I docenti con incarico a tempo determinato hanno diritto alla fruizione di giorni di ferie in misura proporzionale al servizio prestato.
Se non è stato possibile usufruirne durante l'incarico, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico o comunque alla fine dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni non è obbligatoria. Pertanto, se i docenti con contratto a tempo determinato, non hanno richiesto giorni di ferie durante la sospensione delle lezioni, hanno
diritto al pagamento sostitutivo delle stesse. Il pagamento avverrà alla cessazione del rapporto di lavoro.
Permessi non retribuiti: I docenti con contratto a tempo determinato possono richiedere permessi non retribuiti per partecipare a concorsi o esami, nel limite di 8 giorni complessivi per a.s., compresi quelli richiesti per il viaggio. E' inoltre possibile richiedere permessi non retribuiti, per un massimo di 6 giorni, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Ricordiamo che i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Permessi retribuiti: i docenti a tempo determinato hanno diritto a 3 giorni per lutti per perdita dle coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componenti la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
E' inoltre possibile richiedere un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Assenza per malattia: Il personale docente con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.