Come viene gestito dalle scuole il problema dell’abbandono degli studi e quello dell’orientamento degli studenti nel periodo successivo all’esame di stato? Rispondono i docenti di alcuni istituti superiori.
Avvalendosi anche di contributi apportati da aziende esterne, quali per esempio le agenzie di lavoro interinale, la direzione di molti istituti scolastici, negli ultimi anni, ha affrontato insieme ai propri studenti il problema della compilazione del curriculum e della prima ricerca del lavoro. I professori intervistati raccontano le proprie esperienze relative a questo tipo di sperimentazione.
fonre: http://www.raiscuola.rai.it
Valutazione Insegnanti: gli 8 motivi di Ben Levin
Ben Levin: otto motivi per non retribuire gli insegnanti sulla
base dei risultati degli studenti
Da molti anni si discute soprattutto negli Stati Uniti
sull’opportunità di legare gli aumenti retributivi degli insegnanti ai
risultati degli studenti. Sotto accusa la progressione di carriera per
anzianità.
Nella maggior parte dei casi non la si vuole sopprimere, ma
piuttosto subordinare a valutazioni di merito, tra cui dominano i
risultati degli allievi.
Un dibattito che in USA ha ripreso particolare vigore con
l’elezione di Barack Obama alla presidenza e con la nomina a ministro della
pubblica istruzione federale di Arne Duncan.
Anche in Italia, come noto, è stata recentemente messa in
discussione la progressione per anzianità dal ministro Gelmini.
Un anno fa fu bloccata e poi tardivamente reintegrata, ma il
problema resta e non vi è dubbio che la recente sperimentazione sui premi
ai bravi insegnanti, di
cui si è recentemente conclusa la prima fase, abbia preso le mosse dalla
volontà di superare lo sviluppo di carriera per anzianità e introdurre una
valutazione fondata sul merito.
Va sottolineato che in Italia la situazione è abbastanza anomala
rispetto agli altri Paesi, nel senso che la carriera si sviluppa in ben 35
anni, con scatti ogni 6 o 7 anni, mentre altrove avviene mediamente in 20 anni,
con scatti annuali e biennali. Un problema tante volte sollevato in Italia, ma
mai risolto.
Il sistema retributivo fondato su profitto degli studenti, che a
partire dagli Stati Uniti sta contagiando altri Paesi, è contestato da molti
specialisti e dagli insegnanti.
Molti di coloro che contestano questo modello guardano ad altri
sistemi che funzionano senza ricorrere a questo metodo.
Ora è stato pubblicato nel
numero di maggio 2011 della rivista mensile americana di politica scolastica,
Phi Delta Kappan, un articolo di Ben Levin fortemente critico sul collegamento
della retribuzione degli insegnanti ai risultati degli studenti.
Ben Levin, titolare della
cattedra di politiche scolastiche all’OISE (Ontario Institute for the Study of
Education), Università di Toronto, è un personaggio noto nel mondo
dell’istruzione nordamericano, perché prima d’intraprendere la carriera
accademica è stato figura politica di
primo piano in Canada dove ha occupato posizioni prestigiose nel governo di due
province canadesi, il Manitoba e l’Ontario.
In quest’articolo Ben Levin contesta la pertinenza
dell’approccio retributivo sulla base dei risultati degli studenti,
sottolineando che questo modello viene adottato in totale assenza di prove della
sua validità.
Ben Levin comincia l’articolo con queste parole:
Io sono un ottimista, un
“indomabile ottimista” qualcuno dice. Eppure mi deprimo quando assisto alla
frequenza con cui idee sulla politica educativa sono propugnate senza nessuna
evidenza della loro validità. Pagare gli insegnanti sulla base dei risultati
degli allievi è una di quelle
Ben Levin propone quindi 8 ragioni per respingere questo approccio, che vengono di seguito
riportate.
1. Nei vari mestieri sono poche le persone
retribuite sulla base della misurazione delle prestazioni
Secondo indagini svolte
recentemente [1] soltanto una proporzione che varia tra il
15% e il 30% di tutti i lavoratori riceve un salario che, nel computo,
tiene conto delle prestazioni del lavoratore o dell’impiegato. La maggior parte
delle retribuzioni non è stabilita in funzione delle prestazioni e nell’insieme
dei sistemi retributivi soltanto il 6% della struttura salariale è determinato
unicamente dai risultati. Questo avviene soprattutto nel settore del commercio.
Nel mondo delle grandi aziende non esiste invece nessuna
correlazione tra la retribuzione e i risultati, ad esempio tra la
retribuzione degli amministratori delegati e i risultati conseguiti
dall’azienda.
E allora, se lo stipendio basato sui risultati è tanto allettante, perché mai è così poco applicato perfino nel settore privato ?
E allora, se lo stipendio basato sui risultati è tanto allettante, perché mai è così poco applicato perfino nel settore privato ?
2. In nessun’altra
professione lo stipendio è stabilito in funzione della misurazione dei
risultati
I professionisti sono
essenzialmente retribuiti sulla base di contratti di lavoro che non prevedono
nessuna misurazione dei risultati. In genere, lo stipendio è fissato in
funzione della quantità di lavoro oppure della responsabilità connessa al posto
che si occupa. Nei rari casi nei quali la retribuzione è stabilita in funzione
delle prestazioni dei professionisti, la misurazione delle prestazioni è
raramente fatta sulla pelle dei clienti.
3. La maggioranza
degli insegnanti è ostile a questo schema di retribuzione
Le numerose indagini svolte
ovunque tra gli insegnanti comprovano la presenza di una forte ostilità
(circa il 70% del corpo insegnante) all’adozione di un sistema di
retribuzione modulato in funzione dei risultati degli studenti. Siccome il
miglioramento della scuola dipende in grande misura dall’impegno degli
insegnanti, tutto quanto concorre a ridurre la loro adesione al modello non
aiuta certamente a migliorare le scuole.
4. Lo stipendio
calcolato in funzione dei risultati degli studenti può generare con grande
probabilità una diminuzione dell’attenzione prestata ad altri importanti
obiettivi dell’istruzione scolastica
Quando si riceve un incentivo
finanziario per conseguire uno scopo ben preciso, questo incentivo può
distogliere l’impegno da altre attività altrettanto utili e
auspicabili. Poiché nei modelli di remunerazione in funzione dei risultati non
tutti gli obiettivi dell’istruzione sono misurati, quelli che vengono presi in
considerazione per calcolare lo stipendio riceveranno ovviamente maggiore
attenzione a scapito di altri obiettivi. La ricerca psicologica ha dimostrato
che le ricompense estrinseche possono produrre effetti di rimozione delle motivazioni
intrinseche. Lo stipendio basato sui risultati degli studenti potrebbe dunque
attenuare la volontà degli insegnanti a svolgere bene il loro lavoro, un
lavoro di cui dovrebbero invece sentire in ogni caso la responsabilità.
Se lo stipendio in base al merito è individuale e competitivo, gli insegnanti
avranno minori occasioni per cooperare tra loro e per condividere i loro
problemi con i colleghi.
5. Non esiste nessun
consenso su cosa si debba misurare
I risultati accademici non
sono la sola prestazione importante della scolarizzazione ; oggi si
presta molta attenzione e si attribuisce molta importanza alla capacità
della scuola e degli insegnanti di sviluppare negli allievi l’abilità ad
apprendere, a imparare da soli o in gruppo, a documentarsi, alle strategie
d’apprendimento, alle motivazioni ad apprendere, alla capacità di lavorare con
altri, alla tolleranza, alla capacità di difendere le proprie idee in modo
argomentato. Purtroppo questi obiettivi che sono presi sul serio in molti
sistemi scolastici non sono quasi mai considerati negli schemi di computo dello
stipendio degli insegnanti impostati sulla misura del profitto scolastico degli
studenti.
Tra l’altro, anche se si restringesse l’obiettivo della scolarizzazione al miglioramento delle conoscenze di tipo accademico, resta sempre in sospeso una questione : come misurarle.
Si devono misurare tutte le materie oppure una sola ? Si deve misurare il livello assoluto di profitto, il quale è fortemente influenzato dalle esperienze anteriori, oppure si deve prestare attenzione al miglioramento progressivo nell’apprendimento ? In questo caso risulta assai difficile dimostrare che ci sono stati miglioramenti o progressi se gli studenti già in passato, sin da piccoli, sono sempre stati bravi.
Il profitto è misurato una volta sola all’anno e in un solo anno [2] oppure in diversi anni di seguito ? Le prestazioni degli insegnanti saranno misurate in funzione di una qualche norma oppure rispetto a un metro convenzionale di confronto, a un punto di riferimento esterno? Oppure si misurano rispetto alle prestazioni di altri insegnanti? In questo caso quali insegnanti vengono presi come punto di riferimento? Insegnanti della stessa scuola? Dello stesso provveditorato scolastico oppure saranno confrontati a insegnanti di altre scuole che hanno le stesse caratteristiche demografiche? Con insegnanti della stessa materia oppure con insegnanti di altre materie?
Tra l’altro, anche se si restringesse l’obiettivo della scolarizzazione al miglioramento delle conoscenze di tipo accademico, resta sempre in sospeso una questione : come misurarle.
Si devono misurare tutte le materie oppure una sola ? Si deve misurare il livello assoluto di profitto, il quale è fortemente influenzato dalle esperienze anteriori, oppure si deve prestare attenzione al miglioramento progressivo nell’apprendimento ? In questo caso risulta assai difficile dimostrare che ci sono stati miglioramenti o progressi se gli studenti già in passato, sin da piccoli, sono sempre stati bravi.
Il profitto è misurato una volta sola all’anno e in un solo anno [2] oppure in diversi anni di seguito ? Le prestazioni degli insegnanti saranno misurate in funzione di una qualche norma oppure rispetto a un metro convenzionale di confronto, a un punto di riferimento esterno? Oppure si misurano rispetto alle prestazioni di altri insegnanti? In questo caso quali insegnanti vengono presi come punto di riferimento? Insegnanti della stessa scuola? Dello stesso provveditorato scolastico oppure saranno confrontati a insegnanti di altre scuole che hanno le stesse caratteristiche demografiche? Con insegnanti della stessa materia oppure con insegnanti di altre materie?
6. Qualsiasi misura
delle prestazioni comprende un grado di errore significativo
Qualsiasi misura del profitto
degli studenti-che si tratti di voti assegnati dagli insegnanti oppure di prove
strutturate- è soggetta ad errore [2]. La presenza di errori deve
essere presa in considerazione. Inoltre, studenti differenti saranno
valutati usando differenti strumenti di misura (per esempio diverse prove
strutturate usate per livelli scolastici diversi) e ciò costituisce di per sé
una sorgente di errore. Laddove sono in gioco somme di denaro considerevoli
anche un piccolo errore può essere significativo.
7. I dettagli degli
schemi di stipendi fissati in base al merito variano moltissimo, ma questi dettagli contano moltissimo
Di quali insegnanti si tiene
conto per calcolare le prestazioni ? Che cosa fare con gli insegnanti
che non hanno una classe di studenti o che non hanno studenti (per esempio
gli insegnanti di sostegno oppure i consiglieri) oppure con gli insegnanti che
insegnano materie che non si valutano ( come per es. musica o educazione
fisica)? Gli insegnanti neoassunti, che insegnano da un anno o due ,
oppure quelli che insegnano per la prima volta in un nuovo grado
scolastico (per es. con un passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria) oppure una nuova disciplina devono essere valutati come
gli altri?
La misurazione si applica individualmente a qualsiasi insegnante oppure a gruppi di insegnanti? In quest’ultimo caso, se si considera il gruppo, si deve prendere in considerazione tutto il personale della scuola o soltanto un sottogruppo?
Se ci si riferisce a un gruppo, si tiene conto della media di tutti i membri o si applica un altro criterio di computo? Se si ricompensa il gruppo, in che modo il premio va distribuito?
Tutti i membri del gruppo ricevono una parte uguale del premio oppure spetta al gruppo decidere come il premio dovrà essere utilizzato? Potenzialmente, tutti gli insegnanti sono candidati a ricevere un premio, nessuno escluso, oppure si fissa una soglia, una percentuale, che limita la proporzione di insegnanti che possono aspirare a ricevere un premio salariale? In quest’ultimo caso quanti possono aspirare ad ottenere il premio e quali saranno gli effetti sulle motivazioni dei colleghi, ovverosia di coloro esclusi a priori dalla premiazione?
Di quale entità deve essere il premio finanziario? Una piccola somma, per esempio l’1% o il 2% dello stipendio, nel qual caso l’effetto dell’incentivo sugli insegnanti sarà alquanto ridotto, oppure la ricompensa potrà essere più sostanziosa – per esempio il 10% dello stipendio – e presentarsi quindi con un aspetto alquanto allettante? Occorre qui segnalare che molti schemi di questo genere sono falliti proprio per la crescita costante dei costi nel tempo, anno dopo anno, diventati estremamente elevati, per cui alla fine lo schema è diventato insostenibile.
La misurazione si applica individualmente a qualsiasi insegnante oppure a gruppi di insegnanti? In quest’ultimo caso, se si considera il gruppo, si deve prendere in considerazione tutto il personale della scuola o soltanto un sottogruppo?
Se ci si riferisce a un gruppo, si tiene conto della media di tutti i membri o si applica un altro criterio di computo? Se si ricompensa il gruppo, in che modo il premio va distribuito?
Tutti i membri del gruppo ricevono una parte uguale del premio oppure spetta al gruppo decidere come il premio dovrà essere utilizzato? Potenzialmente, tutti gli insegnanti sono candidati a ricevere un premio, nessuno escluso, oppure si fissa una soglia, una percentuale, che limita la proporzione di insegnanti che possono aspirare a ricevere un premio salariale? In quest’ultimo caso quanti possono aspirare ad ottenere il premio e quali saranno gli effetti sulle motivazioni dei colleghi, ovverosia di coloro esclusi a priori dalla premiazione?
Di quale entità deve essere il premio finanziario? Una piccola somma, per esempio l’1% o il 2% dello stipendio, nel qual caso l’effetto dell’incentivo sugli insegnanti sarà alquanto ridotto, oppure la ricompensa potrà essere più sostanziosa – per esempio il 10% dello stipendio – e presentarsi quindi con un aspetto alquanto allettante? Occorre qui segnalare che molti schemi di questo genere sono falliti proprio per la crescita costante dei costi nel tempo, anno dopo anno, diventati estremamente elevati, per cui alla fine lo schema è diventato insostenibile.
8. Prove evidenti
dell’efficacia della retribuzione in base al merito sono scarse e
deboli. I tentativi non mancano ma nessuno è durato a lungo.
Lo stipendio in base al merito
non è un’idea nuova. Si è cominciato a parlarne oltre un secolo fa. A dire il
vero, non ci sono molte indagini empiriche svolte in maniera rigorosa su
questa questione, ma buone indagini ci sono e hanno dimostrato che gli
effetti sugli studenti sono o inesistenti o molto deboli. Inoltre, pochi schemi
di remunerazioni strutturate in base al merito sono durate a lungo, il che ci
induce a credere che per una ragione o per un’altra non erano duraturi.
Quando l’evidenza è debole e l’esperienza non è positiva ci sono buone ragioni per essere vigili rispetto a qualsiasi politica di questo tipo.
Quando l’evidenza è debole e l’esperienza non è positiva ci sono buone ragioni per essere vigili rispetto a qualsiasi politica di questo tipo.
Ben Levin così conclude:
Perché non concentrarsi
allora su cambiamenti nell’ambito scolastico che si basano su prove evidenti e
che sono meno controversi come per esempio il supporto fornito agli insegnanti
per migliorare le loro competenze ?
a cura di Norberto Bottani
fonte: http://www.adiscuola.it
Anno Scolastico 2012/13 Guida informativa
Fascicolo informativo FLC CGIL sull' avvio dell'anno scolastico
2012-2013
Estratto bozza decreto concorso docenti
Estratto della bozza di decreto di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura
di 11.892 cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione,
risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione
Guarda il Doc. Pdf
"Navigare informati, 2012/13" normativa vigente, per ogni ordine e grado di scuola
"Navigare informati, 2012/13" Guid alla mappa operativa e alle schede di riepilogo della normativa vigente, per ogni ordine e grado di scuola.
La normativa dell'ora alternativa alla Religione Cattolica
L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede,
ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce il diritto per
gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica. Come devono comportarsi le scuole?
Il punto 2 del citato articolo 9 recita: "La Repubblica
italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e
della responsabilita educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto
dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su
richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione."
La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione
con la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari
aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia
contrattuale e retributiva.
La citata nota ricorda che l'insegnamento delle attività
alternative "costituiscono un servizio strutturale obbligatorio. Ciò
significa che le scuole hanno l'obbligo di attivare attività in sostituzione
delle ore di religione cattolica.
Di conseguenza, non potranno essere ritenute lecite alcune
soluzioni generalmente adottate dalle scuole, come:
- inserimento degli alunni in altre classi
- semplice vigilanza da parte del personale ATA degli alunni
La citata nota del 7 marzo chiarisce che
l'attività alternative deve costituire un servizio strutturale e obbligatorio.
Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative
di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di
docenti appositamente incarica e all'interno dei locali della scuola.
I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità
formativa potranno essere reclutati tra:
- personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
- docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
- personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
- personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
In riferimento alle ore da assegnare ai docenti interni,
l'USR Piemonte è intervenuto con un'apposita nota, con la quale chiede ai
dirigenti scolastici di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in
servizio nella classe.
Nella nota del 7 Marzo il ministero dell'economia
delle finanze affronta anche la questione retributiva, affermando che si potrà
ricorrere a finanziamenti aggiuntivi per:
- i docenti a tempo indeterminato che si dichiarano disponibili ad effettuare "ore eccedenti";
- i supplenti già titolari di contratto con i quali se ne stipula un ulteriore a completamento dell’orario d’obbligo ovvero appositamente assunti, non potendo ricorrere ad una delle precedenti ipotesi.
Giorno 21 settembre 2012, l'USR del Veneto ha emanato una
circolare con la quale vengono dati ulteiori chiarimenti
- Nell’ipotesi 1) (personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
- Nell’ipotesi 2) (docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
- Nell’ipotesi 3) (personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
- Nell’ipotesi 4) (personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
- scuola dell’infanzia (cap. 2156),
- scuola primaria (cap. 2154),
- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
- scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).
La circolare dell'USR, inoltre, rammenta che, nei
provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti
Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver
potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al
completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere
all’attribuzione di ore eccedenti.
Inoltre, le ore di cui trattasi non sono equiparabili a
quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione
dell’organico d’istituto.
40 + 40 ore per la partecipazione a collegi docenti, consigli di classe e scrutini
Le attività funzionali all'insegnamento sono regolate
dall'art. 29 del CCNL 2006 2009. Analizziamo quante sono le ore complessive da
dedicare alle attività di carattere collegiale e come poterle gestire nel caso
di orario articolo su più scuole. Le risposte ai quesiti
sono nel forum.
- Attività funzionali e normativa di riferimento
- Numero e tempi degli organi collegiali
- Attività funzionali e diritti e obblighi del docente
- Attività funzionali e assenze del docente
- Attività funzionali e orario inferiore o superiore alle 18 ore
- Attività funzionali e superamento delle ore previste
- Attività funzionali e cosiddetta ora di ricevimento
Nel forum
troverete un'ampia conversazione sulle problematiche più comuni che sorgono
all'interno delle scuole per la corretta gestione di queste ore.
red - Paolo74 su http://www.orizzontescuola.it
I Compiti del Coordinatore e del Segretario nel Consiglio di Classe
A chi spetta il ruolo di coordinatore e a chi quello di segretario nei consigli di classe.
- Ai sensi dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
- L’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
- Nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica.
È in questo contesto che le due figure (coordinatore di classe/segretario del consiglio di classe) sono designate dal dirigente scolastico. Molto spesso equiparate, le due figure rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Il segretario del consiglio di classe
- Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
- È designato dal dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
- È dunque una figura obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal dirigente.
- Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito. (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).
Qualche riflessione
Capita spesso che il dirigente attribuisca l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico.
In questo caso sarebbe utile (anche se non è obbligatorio) che tale nomina avvenisse per iscritto o attraverso una comunicazione in sede collegiale (o attraverso una circolare di servizio).
Capita spesso che il dirigente attribuisca l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico.
In questo caso sarebbe utile (anche se non è obbligatorio) che tale nomina avvenisse per iscritto o attraverso una comunicazione in sede collegiale (o attraverso una circolare di servizio).
Inoltre il dirigente, al fine di favorire un clima di collaborazione, potrà rimettere alla contrattazione di istituto la definizione di criteri relativi alla assegnazione dell’incarico di segretario verbalizzante, così da dare una motivazione del perché la nomina viene assegnata per tutto l’anno a quel determinato docente invece che a un altro. In quella sede si potrà altresì stabilire un compenso per tale attività e indicare il nominativo del collega di classe che subentrerà in caso di assenza del segretario.
Nel caso di docente nominato segretario per tutto l’anno, il compenso per svolgere la funzione non sembrerebbe infatti illegittimo: è vero che la stesura del verbale non dovrebbe comportare retribuzione alcuna in quanto attività obbligatoria, però è anche vero che se non c’è una rotazione all’interno del CdC ma è sempre lo stesso docente che verbalizzerà le sedute tale attività si andrebbe a configurare come “supplementare” rispetto a quella degli altri docenti del CdC, tenendo soprattutto presente che il verbale che dovrebbe essere steso, letto ed approvato a conclusione dell’adunanza per prassi è compilato in un momento successivo.
Questi vogliono essere suggerimenti pratici e non si vogliono comunque discostare da quello che è e rimane l’obbligo del docente:
se individuato dal dirigente scolastico come segretario del CdC, non può rifiutarsi, fermo restando la possibilità di proporre che la designazione del segretario venga fatta di volta in volta in occasione delle singole riunioni oppure quella di far presente alle RSU che tale attività venga retribuita (appunto perché affidata per tutto l’anno allo stesso docente).
se individuato dal dirigente scolastico come segretario del CdC, non può rifiutarsi, fermo restando la possibilità di proporre che la designazione del segretario venga fatta di volta in volta in occasione delle singole riunioni oppure quella di far presente alle RSU che tale attività venga retribuita (appunto perché affidata per tutto l’anno allo stesso docente).
Il coordinatore del consiglio di classe
Il coordinatore di classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma: la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.
Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico.
La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica, ritenuta dai dirigenti ormai indispensabile.
I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento, e per questo possono cambiare a seconda della scuola in cui si viene nominati a svolgere tale funzione.
Pur non esistendo un mansionario si può dire, in sintesi, che il coordinatore del CdC:
- Si occupa della stesura del piano didattico della classe;
- Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
- È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
- Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
- Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
- Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.
Qualche riflessione
Il docente individuato coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico.
Il docente individuato coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico.
Come già detto, la figura del coordinatore non è però prevista dall’ordinamento.
In questo caso, quindi, e a differenza di ciò che accade con l’incarico del segretario del CdC, si ritengono obbligatorie tali procedure ai fini della validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico:
In questo caso, quindi, e a differenza di ciò che accade con l’incarico del segretario del CdC, si ritengono obbligatorie tali procedure ai fini della validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico:
1.La figura del coordinatore di classe dev’essere prevista nel POF dell´istituto (ai sensi dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”).
2.Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.
In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria (dev’essere stabilita nella contrattazione d’istituto).
In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria (dev’essere stabilita nella contrattazione d’istituto).
3.L’incarico non può essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.
4. L’assunzione dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra infatti tra le attività regolate dal Contratto.
5.Il docente non solo ha la facoltà di accettare o meno l’incarico ma una volta accettato potrà rinunciare ad esso senza che ci sia bisogno di particolari giustificazioni.
Un’ultima considerazione:
Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).
Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).
Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l'anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario.
Di Paolo1974 http://www.orizzontescuola.it
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