google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: La normativa dell'ora alternativa alla Religione Cattolica google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

La normativa dell'ora alternativa alla Religione Cattolica

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Come devono comportarsi le scuole?

Il punto 2 del citato articolo 9 recita: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilita educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione."
La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione con la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.
La citata nota ricorda che l'insegnamento delle attività alternative "costituiscono un servizio strutturale obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l'obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica.
Di conseguenza, non potranno essere ritenute lecite alcune soluzioni generalmente adottate dalle scuole, come:
  1. inserimento degli alunni in altre classi
  2. semplice vigilanza da parte del personale ATA degli alunni
La citata nota del 7 marzo chiarisce che l'attività alternative deve costituire un servizio strutturale e obbligatorio. Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente incarica e all'interno dei locali della scuola.
I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati tra:
  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
  2. docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
  4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
In riferimento alle ore da assegnare ai docenti interni, l'USR Piemonte è intervenuto con un'apposita nota, con la quale chiede ai dirigenti scolastici di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.
Nella nota del 7 Marzo il ministero dell'economia delle finanze affronta anche la questione retributiva, affermando che si potrà ricorrere a finanziamenti aggiuntivi per:
  1. i docenti a tempo indeterminato che si dichiarano disponibili ad effettuare "ore eccedenti";
  2. i supplenti già titolari di contratto con i quali se ne stipula un ulteriore a completamento dell’orario d’obbligo ovvero appositamente assunti, non potendo ricorrere ad una delle precedenti ipotesi.
Giorno 21 settembre 2012, l'USR del Veneto ha emanato una circolare con la quale vengono dati ulteiori chiarimenti 
  • Nell’ipotesi 1) (personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
  • Nell’ipotesi 2) (docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
  • Nell’ipotesi 3) (personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
  • Nell’ipotesi 4) (personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
  • scuola dell’infanzia (cap. 2156),
  • scuola primaria (cap. 2154),
  • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
  • scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).
La circolare dell'USR, inoltre, rammenta che, nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Inoltre, le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.