Diritti e Doveri presenti nella Costituzione riguardanti la
Scuola, commentati dal Prof.
Lino Palmieri
. Mai come in questo momento è utile, anzi doveroso, rileggerli.
I Diritti
- Il diritto al "rispetto della persona" di ogni
essere umano, chiunque esso sia (art. 32); riconoscendo a tutti i cittadini e
le cittadine "pari dignità" sociale, civile e giuridica, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali" (art. 3).
* Ciò significa, per quanto riguarda la scuola, attribuire
tale diritto ad ogni insegnante, ogni alunno/studente, ogni operatore coinvolto
nella vita della scuola, riconoscendo e rispettando le "diversità"
come ricchezza da valorizzare, e quindi considerando tutti come persone da non
emarginare, escludere, selezionare, ma da aiutare a crescere, ciascuno nella sua
specificità (sessuale, culturale, religiosa). Anche fra le generazioni si
impongono diversità nella definizione dell'identità civile: i diritti e i
doveri non sono gli stessi per un adolescente, per un adulto o per un anziano
(L. Irigarai, La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri, '94, p. 64) e,
considerando il fatto che i giovani partecipano sempre più precocemente alla
vita sociale, è opportuno attribuire loro un'identità propria non discendente
dalla legittimazione offerta dai genitori ad un'età più giovanile" (id.,
id., p. 178: relazione di R. Imbeni). Di conseguenza, "una maggiore età
civile più precoce" esigerebbe che ai giovani venissero affidate
"proprie responsabilità civili", cioè che la loro "identità civile"
ricevesse un "reale contenuto" (id., id., p. 66).
- Il diritto di tutti (anche "gli inabili ed i
minorati") ad essere sostenuti nel cammino verso "il pieno sviluppo
della persona umana", attraverso la rimozione degli "ostacoli di
ordine economico e sociale", che limitano di fatto "la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini" (art. 3 e 38).
* Questo vuol dire "diritto allo studio", e in
questo trovano fondamento la "centralità dello studente" e la
"centralità della scuola". "Certamente tra gli ostacoli più
terribili (perché, più occulto ed occultato) che limitano la possibilità di
partecipare alla vita nazionale e che sarebbe compito della Repubblica
rimuovere sta e primeggia l'incapacità di controllare la comunicazione scritta,
di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a volte,
sopravvivere, dunque di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale
capacità di comprensione e controllo di ciò che accade intorno. Senza alfabeto
niente democrazia. Senza alfabeto solo sottosviluppo" (T. De Mauro, Idee
per il governo. La scuola, Laterza, '95,.39).
E' necessario, allora, che la scuola tenga conto delle
ineguaglianze delle condizioni di partenza e in genere delle condizioni
personali, familiari, ambientali, economiche, sociali e culturali degli alunni,
e disponga pertanto di mezzi idonei a compensare per quanto possibile le
suddette ineguaglianze, in misura inversamente proporzionale alle risorse
dell'utenza.
(Almeno per le scuole che sorgono nelle zone a
"rischio" e nelle situazioni ambientali più svantaggiate, devono
essere studiati e adottati provvedimenti di vario genere, che possono andare
dall'apertura della scuola agli alunni anche nel pomeriggio - con la
disponibilità delle attrezzature didattico-educative e di personale
responsabile, al limite anche volontario -, all'introduzione di procedure
innovative sul piano didattico - organizzativo).
- Il "diritto al lavoro", di "tutti i
cittadini", per garantire il quale la Repubblica "promuove le
condizioni che rendono effettivo questo diritto" (art. 4), e "cura la
formazione e l'elevazione professionale" (art. 35).
* Si rende perciò necessaria una solida formazione generale
(che integri cultura e professionalità di base, concretezza e astrazione,
scienza e tecnologia, rigore logico e creatività) ed una formazione specificamente
professionale a vari livelli (al termine dell'obbligo scolastico, dopo la
maturità e dopo la laurea), cui faccia seguito un costante aggiornamento. La
"qualità" della scuola e della formazione professionale specifica
condizionano infatti non solo la formazione umana e civile, ma anche le
possibilità di accesso al lavoro.
- Il diritto a partecipare effettivamente
"all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", ad
"associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale" (art. 3 e 49).
* In questa prospettiva, la scuola deve essere aperta al
presente, al rapporto col territorio e con i problemi locali, nazionali,
dell'Europa e del mondo, ricorrendo alla conoscenza del passato in vista di una
migliore comprensione del presente, a cui lo studente non deve sentirsi
estraneo per poter contribuire alla costruzione di un mondo più umano.
- Il diritto alla "libertà
personale...inviolabile", alla libera manifestazione del proprio pensiero "con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", al libero
esercizio e al libero insegnamento dell'arte e della scienza (art. 13, 21 e
33).
* Ciò richiede che, entro ciascuna istituzione scolastica e
nel concreto "fare scuola", vengano riconosciuti come esigenze
fondanti la funzione pubblica della scuola stessa, il pluralismo culturale e
una chiara distinzione tra formazione culturale, sociale, civile conformemente
ai principi e ai valori costituzionali, e indottrinamento ideologico e/o
proselitismo confessionale.
Resta inteso che la libertà del docente non deve attuarsi
come arbitrio individuale, ma come capacità di dare liberamente il proprio
contributo attraverso il lavoro collegiale, oltre che quello personale.
- Il diritto di "accedere agli uffici pubblici...in
condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"
(art. 51).
* Ciò esige, ancora, per quanto riguarda una scuola che
intenda vedere riconosciuta una funzione pubblica, il diritto per tutti di
accedere all'insegnamento attraverso forme di reclutamento degli insegnanti
contrassegnati da criteri oggettivi di professionalità.
I Doveri:
- Il dovere per tutti i cittadini di "svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4).
* Sarà quindi necessario, nella scuola, rendere effettiva
per gli alunni la possibilità di scegliere la propria strada, orientando
gradualmente lo studente verso scelte scolastiche che non siano premature
rispetto all'età dell'alunno, non siano di fatto irreversibili o quasi, e
presuppongano, quindi, una struttura tendenzialmente unitaria e flessibile del
sistema scolastico.
- Il dovere di tutelare "il paesaggio" e "il
patrimonio storico e artistico", di collaborare alla "difesa della
Patria" e insieme di ripudiare la guerra "come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali" e di promuovere "le organizzazioni
internazionali" rivolte a costituire "un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le nazioni" (art. 9, 11 e 52).
* Ne consegue che la scuola debba tener conto di questi
orientamenti valoriali, il cui conseguimento è essenziale, oggi come non mai,
per la sopravvivenza delle persone, dei popoli, dell'umanità. La consapevolezza
dell'esigenza primaria di rispettare la persona umana in quanto tale nella diversità
delle persone, di operare per il suo pieno sviluppo in rapporto a se stessi e
agli altri, quindi di agire secondo il criterio di solidarietà verso i più
deboli (e cioè verso quegli individui e quei popoli il cui pieno sviluppo sia
maggiormente ostacolato da condizioni interne ed esterne di qualsiasi genere),
questa consapevolezza - in quanto investe il piano etico/culturale - rinvia ad
un'azione formativa da realizzare prioritariamente nelle scuole pubbliche, in
quanto da essa viene condizionata la vita economica, sociale e politica in un
paese democratico.
Tutto ciò viene a costituire il carattere fondante della
funzione pubblica della scuola, che è scuola per tutti e di tutti i cittadini,
e - in quanto tale - eminentemente "scuola di stato", costituzionalmente
unica garante del diritto allo studio. Di conseguenza la scuola di stato deve
essere sottratta alla logica e ai meccanismi del "mercato". La
Repubblica "istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi"
(art. 33), in rapporto al diritto personale che ogni individuo ha, fin dalla
nascita, al suo pieno sviluppo, all'educazione e all'istruzione; diritto
personale di ciascuno cui corrisponde il "dovere" (e altresì il
"diritto") dei genitori che non ne siano palesemente incapaci, di
"mantenere, istruire ed educare i figli", mentre in caso contrario
"la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" (art. 30).
"Senza oneri per lo Stato", poi, la Costituzione riconosce ad
"Enti e privati" il "diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione" (art. 33).
Nell'ambito del sistema scolastico nazionale, il modello di
riferimento è costituito, dunque, dalla scuola statale, a cui anche la scuola
non statale deve rapportarsi sia per ottenere - sulla base dei requisiti
richiesti per legge - la "parità", sia per poter essere integrata
entro il sistema di istruzione pubblica.
La richiesta e il conseguimento della "parità"
delle "scuole non statali" con la "scuola di stato" implica
ancora "diritti e obblighi": la "piena libertà" e "un
"trattamento scolastico equipollente" per i loro alunni, nel rispetto
delle "norme generali sull'istruzione" (nel caso specifico, ci si
potrà riferire alla normativa sulle autonomie d'Istituto, oltre che a tutte le
norme relative alla progressione negli studi, alla validità dei titoli di volta
in volta conseguiti, alle verifiche nazionali), della coerenza con le finalità,
gli obiettivi e le condizioni previste per la scuola di stato e il rispetto di
requisiti oggettivamente definiti per la nomina dei docenti. (art. 33).
Nell'ambito delle scuole non statali, occorre distinguere:
- le scuole istituite e gestite da altri Enti pubblici, alle
quali si estende naturalmente l'esercizio della "funzione pubblica"
propria della scuola statale, una volta che sia verificata la loro idoneità ad
integrare il compito specifico dello Stato, di garantire per tutti il
"diritto allo studio" nel rispetto delle "norme generali
dell'istruzione", degli indirizzi e degli standard nazionali;
- e le scuole istituite e gestite da persone o enti privati
o religiosi, per le quali non è di per sé naturale l'attribuzione della
"funzione pubblica", potendo esse - proprio in quanto scuole private
liberamente istituite e gestite - perseguire finalità non coincidenti, per
aspetti non secondari, con quelli inerenti alla funzione pubblica della scuola
(per es., scuole legate a interessi commerciali, oppure condizionate dal
riferimento esclusivo a specifici status sociali, o appartenenze etniche,
politico-ideologiche, o matrici confessionali).
Non è comunque riferibile al diritto allo studio e al
correlato esercizio della funzione pubblica della scuola, il principio di
"sussidiarietà" in modo tale da assegnare prioritariamente all'ambito
del "privato" il compito di soddisfare una funzione pubblica
essenziale alla formazione di ciascun cittadino/a e dell'intera comunità,
riservando paradossalmente allo Stato e agli altri Enti Pubblici locali e
regionali una funzione integrativa e suppletiva rispetto all'iniziativa
privata.
In linea generale vale per persone o Enti privati o
religiosi la facoltà loro riconosciuta di istituire liberamente scuole
"senza oneri per lo Stato" e, corrispettivamente, vale per chiunque
goda del diritto allo studio la facoltà di scegliere la scuola che ritiene più
idonea alla propria formazione, nell'ambito di quanto l'offerta mette a
disposizione della cittadinanza.
In rapporto al diritto di ciascuno allo studio, possono
essere previsti i provvedimenti che si riterranno più opportuni, in favore
degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, tanto che frequentino
scuole pubbliche, quanto scuole private paritarie.