Il ministero dell'Istruzione ha riaffermato l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori a 5 giorni nella primaria e a 15 nella secondaria. Non si può fare un uso improprio degli insegnanti di sostegno utilizzandoli in caso di assenza degli altri docenti, quando l'alunno disabile è presente a scuola
Il ministero della Pubblica istruzione si è pronunciato sul divieto di utilizzo improprio dell'insegnante di sostegno per supplenze, quando l'alunno assegnato è presente a scuola, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Con la nota ministeriale prot. 9839 dello scorso 8 novembre, si riafferma l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria. L'intervento del ministero fa seguito alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche di assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente. Innanzitutto, la direzione generale per il personale scolastico del ministero ha ribadito l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale assente, in primo luogo con personale scuola in sovrannumero o con ore a disposizione o in contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'articolo 28, commi 5 e 6, del Contratto collettivo nazionale 2007 e, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino a un massimo di sei ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
L'istituto delle ore eccedenti (definite ogni anno ed esaurite in fretta) ha natura emergenziale e ha come obiettivo quello di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Quindi, nel caso in cui la sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione o attribuzione di ore eccedenti (nel limite delle risorse assegnate) non siano praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici possono nominare personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria o a 15 giorni nella scuola secondaria. L'obiettivo primario dell'istituto scolastico deve essere, infatti, quello di assicurare il diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche. Rispetto all'obbligo di nominare supplenti anche per assenze inferiori a 5 (per le primarie) e 15 (per le secondarie) va sottolineato che si tratta di un obbligo già affermato con la sentenza della Corte dei Conti 59/04 che finalmente viene affermato anche dal ministero.
Nella nota ministeriale si richiama, inoltre, l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Rispetto a quest'ultima espressione, si deve segnalare che se male interpretata, da dirigenti in difficoltà di personale o risorse, può vanificare il divieto reso finalmente esplicito e già presente (in modo meno chiaro) nelle Linee guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 agosto 2009. Per essere utilizzato come "sostituto" pertanto, il docente di sostegno non deve essere impegnato con il proprio alunno perché distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio. Inoltre, i casi eccezionali non devono essere solo tali, ma anche "non altrimenti risolvibili". Quindi, oltre a mancare altri docenti, curriculari o di sostegno disponibili a svolgere sino a un massimo di 6 ore in più di servizio di lezioni, deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad esempio il caso di un docente che segnala l'assenza all'inizio della propria ora di lezione e limitatamente a quell'ora. Il Decreto ministeriale 131/07, infatti, prevede che il dirigente scolastico possa convocare i possibili supplenti in graduatoria con e-mail o sms e che questi hanno un'ora di tempo per presentarsi e assumere l'incarico.
Se un docente di sostegno riceve dal dirigente scolastico l'ordine di andare a fare una supplenza, anche nella classe in cui è iscritto l'alunno a lui affidato, quando l'alunno è presente a scuola, deve chiedere al dirigente di fargli un ordine di servizio scritto in cui viene esonerato dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza. In mancanza di un ordine scritto, l'insegnante di sostegno può rifiutarsi di svolgere supplenza e comunque una volta ricevuto l'ordine può segnalare il caso all'Ufficio scolastico e al ministero come violazione delle Linee guida e della presente Nota. La famiglia dell'alunno con disabilità potrebbe anche agire contro il dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora questo sia stato lasciato solo dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.
Tutto ciò giova a non deteriorare la qualità dell'integrazione, cosa che in questi anni è avvenuta troppo spesso. In caso di situazioni di rischio, i genitori devono far presente ai dirigenti scolastici la Nota ministeriale che non può essere disattesa.
di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish
fonte: SuperAbile INAIL