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Pensioni: La riforma Dini con gli aggiornamenti

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Con la legge 8 agosto 1995, n. 335, è stata realizzata una ulteriore determinante fase del processo di riordino generale del sistema pensionistico, avviato dal DLgs 30 dicembre 1992, n. 503. Ciò è avvenuto mediante: 1) consistenti ulteriori modifiche apportate direttamente dalla stessa legge di riforma agli ordinamenti pensionistici dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle altre forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO, con particolare riferimento a: - l’introduzione del sistema di calcolo contributivo; - nuove condizioni concernenti i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica nonché l’applicazione del criterio delle decorrenze prestabilite per il conseguimento del diritto e per l’ammissione alla fruizione della pensione di anzianità; - l’unificazione della pensione di anzianità e della pensione di vecchiaia nella nuova pensione di vecchiaia per coloro ai quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo; - il mantenimento del sistema di calcolo retributivo per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; - l’applicazione delle regole del sistema di calcolo contributivo per le anzianità contributive successive al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che a tale data risultino in possesso di un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; - la possibilità, per i lavoratori assunti anteriormente al 1° gennaio 1996 e in possesso di almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui non meno di 5 maturati dopo il 31 dicembre 1995, di richiedere che la pensione sia liquidata esclusivamente con le regole del sistema contributivo; - la possibilità di riconoscere, ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza esclusive, il diritto alla pensione di inabilità in caso di cessazione dal servizio per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità non dipendente da cause di servizio; - l’estensione alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della normativa sul trattamento pensionistico a favore dei superstiti, vigenti in ambito AGO. 2) la previsione di ulteriori modifiche, da attuarsi attraverso l’emanazione di provvedimenti delegati, finalizzate ad armonizzare, ai principi fissati dalla stessa legge di riforma, le normative pensionistiche di particolari categorie di lavoratori, non ancora pienamente coinvolte nel processo di riordino, tra cui quelle dei magistrati e dei militari.