Esempio di circolare riguardante la richiesta di permessi brevi,
retribuiti, per formazione, ferie durante le attività didattiche, assenze per
malattia
1. PERMESSI BREVI -
(Art. 16 CCNL)
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente
con contratto a tempo determinato e indeterminato (DOCENTE ed ATA), sono attribuiti, per
esigenze personali e a domanda, permessi brevi.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della
fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia possibile il recupero
per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una
somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di
ore non recuperate.
a. Personale docente
- I permessi brevi complessivamente
fruibili nel corso dell'anno scolastico corrispondono al rispettivo
orario
settimanale di insegnamento.
- Si riferiscono ad unità minime di 1
ora.
-Devono avere durata non superiore alla
metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad
un massimo di due ore giornaliere.
- Si possono chiedere sia per le attività
di insegnamento, sia di non insegnamento (impegni collegiali).
- L’attribuzione è subordinata alla
possibilità della sostituzione con personale in servizio.
- Il personale docente recupererà
prioritariamente con supplenze o interventi didattici integrativi, con
precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare
servizio il docente.
b. Personale ATA
-I permessi complessivamente fruiti non
possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
- La durata non può essere
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio.
2. PERMESSI
RETRIBUITI personale tempo indeterminato DOCENTE/ATA - (Art. 15 CCNL)
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ha diritto, a domanda e sulla base di idonea
documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti
per i seguenti casi:
- Partecipazione a concorsi/esami: gg. 8 per anno
scolastico, ivi compresi quelli richiesti per il viaggio;
- Lutti: gg. 3 per evento, anche non continuativi, per
perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente
la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado;
- Motivi personali/familiari: gg. 3, documentati anche
mediante autocertificazione;
- Matrimonio: gg. 15 consecutivi, con decorrenza indicata
dal dipendente medesimo ma comunque fruibili
da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio
stesso.
3. PERMESSI personale
a tempo determinato DOCENTE/ATA - (Art. 19 CCNL)
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ha
diritto, a domanda e sulla base di idonea
documentazione anche autocertificata, a permessi NON
RETRIBUITI per i seguenti casi:
- Partecipazione a concorsi/esami: gg. 8 per anno
scolastico, ivi compresi quelli richiesti per il viaggio;
- Motivi personali/familiari: gg. 6, documentati anche
mediante autocertificazione; I periodi di assenza senza assegni interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Il dipendente, inoltre,
ha diritto ai seguenti giorni di permesso retribuito:
- Lutto: gg. 3 per lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado;
- Matrimonio: gg. 15 consecutivi in occasione del
matrimonio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro.
Tali permessi sono computati nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
4. DIRITTO ALLA
FORMAZIONE - (Art. 64 CCNL)
a. Personale docente
I docenti hanno diritto alla fruizione di 5 GIORNI per la
partecipazione a iniziative di formazione, come docente o come discente, con
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi (possibilità di sostituzione con personale in servizio). Con le
medesime modalità hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed
artistiche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
Si precisa che i corsi devono essere erogati da
Enti/Associazioni riconosciute MIUR/USR Lazio.
b. Personale ATA
Il personale ATA può partecipare, in relazione alle esigenze
di funzionamento del servizio, ad iniziative di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del
processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione
dei profili professionali.
5. FERIE durante le
attività didattiche - (Art. 13 CCNL)
a. Personale docente
a tempo indeterminato
Durante le attività didattiche è consentito fruire fino a
sei giorni di ferie, subordinatamente alla possibilità di sostituzione con
altro personale in servizio e a condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
b. Personale ATA
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale
ATA può fruire delle ferie durante le attività didattiche, nel rispetto dei
turni prestabiliti dal DSGA, con sostituzione con altro personale in servizio e
a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione.
6. ASSENZE PER
MALATTIA Personale docente/ATA - (Art. 17 CCNL)
L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato
impedimento, deve essere comunicata in Segreteria entro le ore 7.45, (i docenti
di strumento entro le ore 9.00), anche nel caso di eventuale prosecuzione,
indicando durata e recapito, se diverso da quello abituale, per la visita
fiscale. In seguito, in mattinata, è necessario comunicare alla Segreteria il
numero di protocollo del certificato medico rilasciato dal medico curante
dall’inizio della malattia.
Il Dirigente può disporre, sin dal primo giorno, il controllo
della malattia; il controllo non è disposto se il
dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche
o private. Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale
o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Qualora debba
allontanarsi durante le fasce di reperibilità, per visite mediche, prestazioni
o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
alla Segreteria.
7. ASSENZE DALLE
ATTIVITÀ COLLEGIALI Personale docente - (Art. 29 CCNL)
Le attività collegiali rientrano negli obblighi di servizio
del personale docente e comprendono: le riunioni del Collegio dei docenti, dei
Consigli di classe e di interclasse, le attività di programmazione/verifica di
inizio e fine anno, lo svolgimento degli scrutini, l'informazione alle famiglie
sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, la compilazione degli
atti relativi alla valutazione, la programmazione settimanale (solo Scuola
primaria), gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (solo Scuola
secondaria), le riunioni per Commissioni di lavoro.
Eventuali assenze durante tali attività sono gestite allo
stesso modo delle assenze dal servizio antimeridiano e quindi dovranno essere
comunicate preventivamente e con congruo anticipo al Dirigente, in particolare:
- L'assenza per malattia va documentata con l’esibizione del
certificato medico.
- L'assenza per visite mediche, prestazioni specialistiche
ed accertamenti diagnostici, ove non sia
oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell’orario
di servizio, si configura come assenza per malattia,
pertanto va documentata con l’esibizione del certificato
medico.
- Su richiesta del dipendente, possono essere accordati
permessi retribuiti per il personale a TI (Art. 15 del
CCNL) e permessi non retribuiti per il personale a TD (Art.
19 del CCNL).
- Nel caso di assenze non superiori alle 2 ore, tutti i
dipendenti (contratto a TI e TD) possono optare per la
richiesta del permesso breve, per motivi personali non
documentabili, in questo caso è necessario
recuperare le ore non prestate entro i due mesi successivi
durante l'orario di servizio.
- I docenti impegnati in più scuole concorderanno il piano
annuale delle attività sulla base della percentuale
del monte ore di cattedra. In ogni caso non si potranno
escludere i prescrutini.
In tutti gli altri casi, le modalità di fruizione di
permessi/congedi vanno preventivamente concordate con il
Dirigente scolastico.
8. Altri
permessi/congedi
- Congedi parentali (art. 12 del CCNL vigente, D.Lgs. n.
151/2001, come modificato dall'art. 7, comma 3 della Legge 221/2012 e dall'art.
339 della Legge di stabilità 2013).
- Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e
di studio (art. 18 del CCNL vigente).
- Assistenza a persona disabile (Legge 104/92, art. 3, comma
3): 3 giorni al mese, senza documentazione
giustificativa.
- Diritto allo studio, 150 ore annue dal 1 gennaio al 31
dicembre.
9. Modalità di
richiesta
La richiesta di astensione dal servizio deve essere
presentata utilizzando la modulistica reperibile sul sito Web dell’Istituto,
nella sezione modulistica.
a. Permesso breve
- La richiesta dovrà essere inoltrata con almeno 3 giorni di
anticipo, salvo i casi di necessità ed urgenza, al Dirigente scolastico tramite
i suoi Collaboratori (personale docente) o il DSGA (personale ATA), che
verificheranno la possibilità di sostituzione con personale in servizio e,
tramite la Segreteria, sottoporranno la richiesta al Dirigente per
l'autorizzazione.
Il personale docente consegnerà la richiesta evitando di
interrompere la propria attività didattica e quella dei Collaboratori.
b. Congedi per
malattia
- Ad eccezione dei casi di assenza per visite mediche,
prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, che andranno comunicati
con congruo anticipo, l'assenza per malattia deve essere comunicata in
Segreteria tempestivamente e comunque entro le ore 7.45 (i docenti di strumento
entro le ore 9.00), anche nei casi di prosecuzione, per permettere la
continuità del servizio.Entro 5 giorni la domanda e la documentazione dovranno
pervenire in Segreteria.
c. Assistenza a
persona disabile
- (Legge 104/92, art. 3, comma3): l'assenza deve essere
comunicata in Segreteria tempestivamente e comunque entro le ore 7.45.
d. Altri permessi,
congedi, aspettativa e ferie
- Per i congedi diversi dalla malattia, occorre sempre
avere l’autorizzazione preventiva del Dirigentehttps://www.facebook.com/Tuttoprof