google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: Richiesta permessi brevi, retribuiti, per formazione, ferie durante le attività didattiche, assenze per malattia google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Richiesta permessi brevi, retribuiti, per formazione, ferie durante le attività didattiche, assenze per malattia

Esempio di circolare riguardante la richiesta di permessi brevi, retribuiti, per formazione, ferie durante le attività didattiche, assenze per malattia

1. PERMESSI BREVI - (Art. 16 CCNL)
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo determinato e indeterminato  (DOCENTE ed ATA), sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, permessi brevi.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le  ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
a. Personale docente
- I permessi brevi complessivamente fruibili nel corso dell'anno scolastico corrispondono al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
- Si riferiscono ad unità minime di 1 ora.
-Devono avere durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore giornaliere.
- Si possono chiedere sia per le attività di insegnamento, sia di non insegnamento (impegni collegiali).
- L’attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
- Il personale docente recupererà prioritariamente con supplenze o interventi didattici integrativi, con
precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente.
b. Personale ATA
-I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
- La durata non può essere superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio.

2. PERMESSI RETRIBUITI personale tempo indeterminato DOCENTE/ATA - (Art. 15 CCNL)
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, a domanda e sulla base di idonea
documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- Partecipazione a concorsi/esami: gg. 8 per anno scolastico, ivi compresi quelli richiesti per il viaggio;
- Lutti: gg. 3 per evento, anche non continuativi, per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado;
- Motivi personali/familiari: gg. 3, documentati anche mediante autocertificazione;
- Matrimonio: gg. 15 consecutivi, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili
da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

3. PERMESSI personale a tempo determinato DOCENTE/ATA - (Art. 19 CCNL)
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ha diritto, a domanda e sulla base di idonea
documentazione anche autocertificata, a permessi NON RETRIBUITI per i seguenti casi:
- Partecipazione a concorsi/esami: gg. 8 per anno scolastico, ivi compresi quelli richiesti per il viaggio;
- Motivi personali/familiari: gg. 6, documentati anche mediante autocertificazione; I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Il dipendente, inoltre, ha diritto ai seguenti giorni di permesso retribuito:
- Lutto: gg. 3 per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
- Matrimonio: gg. 15 consecutivi in occasione del matrimonio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro.
Tali permessi sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4. DIRITTO ALLA FORMAZIONE - (Art. 64 CCNL)
a. Personale docente
I docenti hanno diritto alla fruizione di 5 GIORNI per la partecipazione a iniziative di formazione, come docente o come discente, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi (possibilità di sostituzione con personale in servizio). Con le medesime modalità hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
Si precisa che i corsi devono essere erogati da Enti/Associazioni riconosciute MIUR/USR Lazio.
b. Personale ATA
Il personale ATA può partecipare, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali.

5. FERIE durante le attività didattiche - (Art. 13 CCNL)
a. Personale docente a tempo indeterminato
Durante le attività didattiche è consentito fruire fino a sei giorni di ferie, subordinatamente alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio e a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
b. Personale ATA
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può fruire delle ferie durante le attività didattiche, nel rispetto dei turni prestabiliti dal DSGA, con sostituzione con altro personale in servizio e a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

6. ASSENZE PER MALATTIA Personale docente/ATA - (Art. 17 CCNL)
L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata in Segreteria entro le ore 7.45, (i docenti di strumento entro le ore 9.00), anche nel caso di eventuale prosecuzione, indicando durata e recapito, se diverso da quello abituale, per la visita fiscale. In seguito, in mattinata, è necessario comunicare alla Segreteria il numero di protocollo del certificato medico rilasciato dal medico curante dall’inizio della malattia.
Il Dirigente può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia; il controllo non è disposto se il
dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Segreteria.

7. ASSENZE DALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI Personale docente - (Art. 29 CCNL)
Le attività collegiali rientrano negli obblighi di servizio del personale docente e comprendono: le riunioni del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe e di interclasse, le attività di programmazione/verifica di inizio e fine anno, lo svolgimento degli scrutini, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, la compilazione degli atti relativi alla valutazione, la programmazione settimanale (solo Scuola primaria), gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (solo Scuola secondaria), le riunioni per Commissioni di lavoro.
Eventuali assenze durante tali attività sono gestite allo stesso modo delle assenze dal servizio antimeridiano e quindi dovranno essere comunicate preventivamente e con congruo anticipo al Dirigente, in particolare:
- L'assenza per malattia va documentata con l’esibizione del certificato medico.
- L'assenza per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia
oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, si configura come assenza per malattia,
pertanto va documentata con l’esibizione del certificato medico.
- Su richiesta del dipendente, possono essere accordati permessi retribuiti per il personale a TI (Art. 15 del
CCNL) e permessi non retribuiti per il personale a TD (Art. 19 del CCNL).
- Nel caso di assenze non superiori alle 2 ore, tutti i dipendenti (contratto a TI e TD) possono optare per la
richiesta del permesso breve, per motivi personali non documentabili, in questo caso è necessario
recuperare le ore non prestate entro i due mesi successivi durante l'orario di servizio.
- I docenti impegnati in più scuole concorderanno il piano annuale delle attività sulla base della percentuale
del monte ore di cattedra. In ogni caso non si potranno escludere i prescrutini.
In tutti gli altri casi, le modalità di fruizione di permessi/congedi vanno preventivamente concordate con il
Dirigente scolastico.

8. Altri permessi/congedi
- Congedi parentali (art. 12 del CCNL vigente, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 7, comma 3 della Legge 221/2012 e dall'art. 339 della Legge di stabilità 2013).
- Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art. 18 del CCNL vigente).
- Assistenza a persona disabile (Legge 104/92, art. 3, comma 3): 3 giorni al mese, senza documentazione
giustificativa.
- Diritto allo studio, 150 ore annue dal 1 gennaio al 31 dicembre.

9. Modalità di richiesta
La richiesta di astensione dal servizio deve essere presentata utilizzando la modulistica reperibile sul sito Web dell’Istituto, nella sezione modulistica.
a. Permesso breve
- La richiesta dovrà essere inoltrata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di necessità ed urgenza, al Dirigente scolastico tramite i suoi Collaboratori (personale docente) o il DSGA (personale ATA), che verificheranno la possibilità di sostituzione con personale in servizio e, tramite la Segreteria, sottoporranno la richiesta al Dirigente per l'autorizzazione.
Il personale docente consegnerà la richiesta evitando di interrompere la propria attività didattica e quella dei Collaboratori.
b. Congedi per malattia
- Ad eccezione dei casi di assenza per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, che andranno comunicati con congruo anticipo, l'assenza per malattia deve essere comunicata in Segreteria tempestivamente e comunque entro le ore 7.45 (i docenti di strumento entro le ore 9.00), anche nei casi di prosecuzione, per permettere la continuità del servizio.Entro 5 giorni la domanda e la documentazione dovranno pervenire in Segreteria.
c. Assistenza a persona disabile
- (Legge 104/92, art. 3, comma3): l'assenza deve essere comunicata in Segreteria tempestivamente e comunque entro le ore 7.45.
d. Altri permessi, congedi, aspettativa e ferie
- Per i congedi diversi dalla malattia, occorre sempre avere l’autorizzazione preventiva del Dirigente

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