La riforma del Tfr
Con l'entrata in vigore della riforma del "trattamento di fine rapporto", per chi ha optato per un fondo pensione la richiesta di anticipo di liquidazione risulta particolarmente conveniente. Situazione differente per il settore pubblico: la norma sugli anticipi della liquidazione vale in questo caso per gli assunti a tempo determinato a partire dal 30 maggio 2000 e a tempo indeterminato dal gennaio 2001. Gli altri operatori del pubblico impiego ricadono sotto al precedente regime del "trattamento di fine servizio" che non prevede l'anticipo di somme da parte del lavoratore.
Quali spese?
Acquisto della prima casa
In questo caso non ha rilevanza ai fini della concessione dell’anticipo che si tratti dell'abitazione del lavoratore, sia della moglie o dei figli, così come non ha alcuna rilevanza che la casa da acquistare sia vicina al luogo di lavoro del dipendente, l'importante è che l'immobile sia destinato ad abitazione dove normalmente egli vive.
Spese sanitarie
Per ottenere l'anticipo è necessario in questo caso che la struttura sanitaria pubblica accerti la necessità e la delicatezza dell'intervento, da un punto di vista sanitario ed economico. Non è rilevante che il trattamento sanitario possa o meno essere praticato anche nelle strutture pubbliche, tanto meno che il lavoratore abbia preventivamente pagato le cure: non è richiesto che si presentino fatture o preventivi, per quanto risulti in ogni caso opportuno fornirli.
Requisiti
La richiesta di liquidazione anticipata deve rispondere però ad alcuni fondamentali requisiti, valevoli sia nel caso in cui si sia aderito ai fondi pensione sia se il Tfr sia rimasto in azienda. Il lavoratore dovrà aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda prima di poter far richiesta di anticipo e l’importo non potrà superare il 75% di quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto maturato al momento della domanda (per i fondi pensione) ed il 70% per il Tfr rimasto in azienda. Nel caso dei fondi pensione la richiesta può essere ripetuta più volte per "ulteriori esigenze degli aderenti", passati otto anni dalla prima per un importo non superiore al 30% dell'accantonamento. Dal 2000, l'anticipo può essere concesso durante i periodi di congedi parentali e formativi. Nel caso in cui il Tfr sia rimasto in azienda però il datore di lavoro provvederà ad anticipare l'importo, a meno che il numero dei lavoratori che abbiano inoltrato una domanda analoga superi il 10% dei dipendenti che ne abbiano titolo o, comunque, il 4% del totale dei dipendenti.
fonte: Borsa italiana