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QUIZ DI CULTURA GENERALE PER LA SCUOLA PRIMARIA - Con Le Prove Invalsi 2010 Di Italiano E Matematica Per La Quinta Classe - Giulia Bellini

Questo volume propone una scelta di test di italiano, matematica e geometria, storia, geografia, scienze, inglese pensati per il ripasso e l'approfondimento delle linee fondamentali di queste discipline, sia per tenersi in esercizio durante l'estate, sia per potenziare le conoscenze e le competenze durante l'anno scolastico. I quiz si diversificano in varie tipologie che ne rendono lo svolgimento divertente e di stimolo per la curiosità e la voglia di sapere dei ragazzi. In appendice si trova il testo integrale delle prove ministeriali INVALSI 2010 per la quinta classe della scuola primaria, somministrate nelle scuole italiane alla fine dell'anno scolastico 2009-2010. Tali test, che dal 2010 costituiscono parte fondamentale della valutazione nell'esame di terza media e che dal 2012 lo diventeranno anche in quello di maturità, sono un apparato indispensabile per allenare gli studenti alle future prove che li attendono.

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SCUOLA E PSICOLOGIA: UN'ALLEANZA POSSIBILE? - Emanuela Bittanti (cur.)

INSEGNANTI, PSICOLOGI E GENITORI IN UN PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Il mondo della scuola è incontro di culture, esperienze, emozioni, tensioni e confronti: insegnanti, genitori, allievi condividono un vissuto vario e complesso. Imparare a capirsi e a costruire insieme non è facile, perché aspettative e aspirazioni non sempre si incontrano, e i cambiamenti della società sembrano sempre più rapidi e imprevedibili. Quale psicologia può diventare una vera risorsa per la scuola? E in che modo può esserlo? Al di là delle enunciazioni teoriche, come può rispondere, con i propri strumenti, alla domanda di concretezza che così spesso i docenti pongono (e che non sempre sentono accolta)? Come favorire la costruzione di reti di scuole e di psicologi, per attrezzarsi al meglio di fronte alla complessità? Per rispondere a queste domande trentatré scuole milanesi si sono messe per la prima volta "in rete", ottenendo un finanziamento del Comune di Milano - piano infanzia L. 285/97 - e con diciotto psicologi consulenti, in collaborazione con l'Asl Milano, hanno realizzato in due anni una decisiva esperienza di psicologia scolastica. Nel testo, destinato a tutti coloro che operano nella scuola, si raccontano le strategie messe in atto e i risultati conseguiti, anche alla luce del dibattito che, a conclusione della sperimentazione, si è svolto nella giornata di studio del 22 aprile 2010.

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Permessi retribuiti nella Scuola

Chi ha il contratto della scuola (qui il CCNL Scuola 2010) a tempo indeterminato, ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi, sempre in base alla documentazione, anche autocertificata, presentata:

- partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: 3 giorni per evento, anche non continuativi

I permessi sono erogati a presentazione della domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. Il dipendente della scuola, inoltre, ha diritto, a presentazione della domanda, nel corso dell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Il lavoratore ha anche diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Durante i periodi di permessi retribuiti al dipendente spetta l'intera retribuzione (qui gli aumenti), esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto della scuola a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a presentazione della domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

I permessi complessivamente fruiti non possono superare le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello dell’utilizzo del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, dando precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per problemi imputabili al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Scuola: conservazione del posto di lavoro per malattia

Il dipendente con contratto della scuola (qui il contratto scuola 2010) assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Per arrivare alla maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo periodo di malattia, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Superati 18 mesi di assenza per malattia, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi senza però diritto ad alcuna retribuzione.
Il trattamento economico che spetta al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel corso del triennio è il seguente:

intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo

90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza

50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Qualora il dipendente deve allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

Tempo Determinato: Collegato Lavoro 2010 - Legge 183, articolo 32

Novità molto importanti nel Collegato Lavoro 2010. La legge 183, articolo 32, impone, per i contratti a tempo determinato, un tempo di 60 giorni dalla data di scadenza del contratto per l'impugnazione del licenziamento.
Di questo ne avevamo già parlato! Ma quello che molti non sanno è che il termine di 60 giorni per fare causa al datore di lavoro e impugnare un contratto a tempo determinato terminato prima del novembre 2010 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro), è il 22 gennaio 2011.
L'articolo 32 della legge 183 in questo modo stronca le gambe a tutti i precari, con contratto a tempo determinato, che vogliano fare causa al datore di lavoro per licenziamento o per qualche altra causa legata al rapporto di lavoro a tempo determinato.

I 60 giorni imposti per il ricorso in caso di licenziamento, sono un termine molto stringente per tutti i precari a tempo determinato. Senza dimenticare che non si potranno più far valere i diritti per i contratti antecedenti al novembre 2010, sempre che non si impugni preventivamente il contratto entro il 22 gennaio 2011.
Ma ne varrebbe la pena? Impugnare il contratto significa far sapere al datore di lavoro le proprie intenzioni e questo di certo chiuderebbe le porte ad altri eventuali contratti a tempo determinato.


Scuola, gli alunni con disabilità in classe sono 185 mila

I dati del ministero dell'Istruzione: quest'anno sono 185.181 gli studenti con disabilità, 4 mila unità in più rispetto al 2009/10. Aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno. Nocera (Fish): "Ma il problema è il sovraffollamento"

Sono 185.181 gli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado per l'anno 2010-2011. I dati, forniti dall'ufficio V del ministero dell'Istruzione, rivelano un incremento della popolazione scolastica disabile abbastanza contenuto, rispetto all'anno passato, quando si contavano 181.177 presenze. La crescita è di 4.004 unità. Per quanto riguarda la differenziazione nei diversi ordini e gradi, secondo il Miur gli alunni con disabilità sono 13.341 nella scuola dell'infanzia, 67.950 nella primaria, 57.050 nella secondaria di primo grado e 46.840 nella secondaria di secondo grado.

A fronte dell'aumento del numero di alunni, è cresciuto quest'anno anche il numero degli insegnanti di sostegno: sono 93.100, secondo le cifre che lo stesso ministro Gelmini aveva reso note nel corso del mese di settembre. A questi, si sono aggiunti (o si aggiungeranno) i docenti assunti in deroga laddove è stato o sarà evidenziata la necessità di ulteriore sostegno.

"La situazione - commenta Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish (Federazione italiana superamento handicap) - sembra sana dal punto di vista del rapporto tra studenti disabili e insegnanti di sostegno, ma quello che probabilmente non è sano è la distribuzione degli alunni, non solo disabili, nelle diverse classi: i relativi dati infatti non sono stati ancora forniti dal Ministero, e noi riteniamo che il problema del sovraffollamento sia irrisolto". Il sovraffollamento, cioè l'alto numero di alunni complessivi e di alunni disabili nelle classi, è stato in effetti il punto dolente dell'anno passato e situazioni simili, secondo le segnalazioni delle famiglie alle associazioni delle persone disabili, non mancano neppure quest'anno. (Chiara Ludovisi)

Università. Corso su autismo e tecniche del comportamento

Gratuito, il corso di perfezionamento è promosso dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Angsa. Hanau (Università): "Colmare una grave lacuna nella formazione degli insegnanti"

Colmare una lacuna nella formazione degli insegnanti di domani ed evitare che l'assenza di tecniche comportamentali per bambini con autismo e altri disturbi evolutivi globali diventi poi un danno per gli stessi a livello scolastico ed educativo: sono questi gli scopi del corso di perfezionamento promosso dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Angsa - Associazione nazionale genitori soggetti autisitici e con il contributo della Fondazione Mondadori.

"Le metodiche basate sull'analisi del comportamento, chiamate Aba, ovvero Applied Behaviour Analysis, sono - spiega in un comunicato a nome di tanti genitori Ghelardoni, dell'Angsa Liguria - il primo degli interventi nominati nelle linee guida della Società italiana di neuro psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia) per l'autismo. Anche coloro che non sono a favore dei metodi più rigorosamente fedeli alla prima impostazione di Lovaas, sono convinti che le metodiche basate su Aba debbano fare parte della cassetta degli attrezzi di tutti coloro che lavorano su bambini e adulti con autismo".

L'iscrizione al corso è gratuita e il corso si svolge da febbraio a giugno 2011 nei gironi si venerdi pomeriggio e sabato mattina. E' prevista l'attribuzione di 30 Cfu - Crediti formativi universitari, equivalenti a un semestre di corso universitario. Per l'iscrizione è sufficiente il diploma magistrale e una esperienza di lavoro, oppure il diploma quinquennale della scuola media superiore.

Per coloro che risiedono lontano dalla sede di Reggio, per i quali sarebbe impensabile la frequenza del corso nella sede principale, è prevista la trasmissione in diretta delle lezioni via telematica. La frequenza, che per dare accesso all'esame finale deve coprire almeno il 70% delle lezioni, verrà certificata anche agli uditori che vorranno iscriversi alle classi periferiche. Il materiale di studio formato dalle videoregistrazioni e dai documenti verrà inserito nel sito appositamente costruito.

Il bando è disponibile cliccando qui


Disabilità: Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico a causa di assenze per malattie

Assenze superiori a un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'anno scolastico sono causa di non ammissione agli esami di Stato o la bocciatura dell'alunno. Il ministero è intervenuto per chiarimenti in merito alle assenze di studenti che, a causa della malattia, usufruiscono di istruzione in ospedale o a domicilio

L'articolo 14 del Dpr 122/09 stabilisce che le assenze da scuola superiori a un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'anno scolastico determinano la non ammissione agli esami di Stato o la bocciatura dell'alunno. Sulla questione è stata emanata una precisazione da parte del ministero per la Pubblica istruzione. In seguito ai numerosi quesiti giunti alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica riguardanti la posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, il direttore generale Mario Dutto si è espresso affermando che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'articolo 11 del Dpr 22 giugno 2009 numero 122.

Ulteriori chiarimenti arrivano dalla Nota ministeriale numero 7736 del 27 ottobre 2010. Nella Nota si precisa che le assenze, di chi segue la formazione scolastica in ospedale o a domicilio, non invalidano l'anno scolastico, in quanto in tali periodi l'alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe che dovrebbe frequentare anche se effettuate in un luogo diverso. A conferma di ciò la Nota cita anche l'articolo 11 dello stesso Dpr che tratta di istruzione in ospedale o a domicilio.

Istruzione a domicilio o in ospedale. La circolare 60 del 2004 detta norme e assegna finanziamenti per le scuole che seguono alunni costretti a trattenersi in ospedale o a domicilio, per cause salutari, per un periodo superiore a 30 giorni. Si tratta di una normativa fondamentale per garantire il diritto allo studio ad alunni con o senza disabilità che non possono frequentare la propria scuola a causa, ad esempio di deficienze immunitarie o di altre cause sanitarie.

Condizioni necessarie per poter ottenere la presenza di docenti della propria scuola in ospedale o a casa sono: la diagnosi medica che precisi la causa di impedimento e la sua durata, l'iscrizione alla propria scuola e l'assegnazione della classe. I finanziamenti previsti dalla circolare riguardano il pagamento degli insegnanti assegnati a questo compito e progetti sperimentali particolari come, ad esempio, la possibilità di collegamento telefonico, via Internet o tramite videocamere con la classe e l'ospedale o il domicilio dell'alunno. Ciò consente all'alunno di mantenere i contatti con la classe o di inviare prove di cui riceverà la valutazione. Il risultato è che questi alunni sono valutati legalmente come se fossero presenti in classe.

di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish