Video con l'intervista di Corradino Mineo al Professor Valter Oneili di un liceo romano ed esponente
del Movimento di lotta contro le scelte fatte dal Ministro dell’Istruzione,
Profumo.
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Assenze Per Malattia del Personale Della Scuola
Un utile riepilogo delle disposizioni che riguardano le
assenze del personale della scuola dovute a malattia, ricovero o periodi di
convalescenza (e altre assenze dovute a casi particolari); i casi in cui
bisogna operare la trattenuta di legge; quali assenze concorrono al periodo di
comporto e per quali non va disposta la visita fiscale.
Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono
soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del
superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che
esclusivamente le assenze per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per
infortunio sul lavoro (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del
limite massimo del diritto alla conservazione del posto.
Giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n.
1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga
degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni
contingenti.
Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).
Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).
In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza
ricondotta nel certificato medico all’intervento subito non saranno soggetti
alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni
saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).
Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia
attraverso la visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di
disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si
verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non
lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito
prima o subito dopo la domenica o altra festività).
Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.
Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.
In sintesi:
Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
- Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);
- Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I day-hospital;
- Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza
soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di
day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una
certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la
certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi
dall´intervento subito in ospedale).
Nota bene
La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha
confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze
per malattia.
Pertanto, la decurtazione retributiva:
Pertanto, la decurtazione retributiva:
- È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
- Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni;
- Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
- Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;
In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di
assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero
o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura
pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con
parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero,
il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto
Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma
concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute
appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale
regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.
Ciò che indica la Funzione Pubblica è da applicare anche al
personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di
“rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la
regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto
prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.
Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553
ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro,
le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri
ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che
richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di
convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un
intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro
durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico
curante.”
Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i
periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.
Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
- Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
- Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
- Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante dev’essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
- Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
- Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
- Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).
Nota bene
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con
il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo
di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita
fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione
formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio,
all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel
certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la
causa di esenzione.
In caso contrario, anche se l’Amministrazione richiede
l’accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista
per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell’ASL non trova in
casa.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.
Basterebbe questo pensiero a far ritenere al Dirigente
scolastico la non necessità di una norma che regoli il caso.
Non concorrono alla determinazione del conteggio dei
giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale
a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):
- Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
- I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital solo se collegati alla somministrazione di terapia salvavita per gravi patologie la cui certificazione avvenga ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata;
- Le assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie.
Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni
di malattia nel periodo di comporto:
- Tutte le assenze di malattia non ricomprese nei casi sopra elencati (es. le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), il ricovero ospedaliero, il dayhospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.
Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Durante tale periodo:
- I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
- Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
- Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
- L’eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.
Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8
spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un
triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
- Il primo mese è intermente retribuito;
- Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
- Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze
brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non
interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia
salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a
qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
La gravità della patologia deve necessariamente essere
collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le
modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione
medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque
coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di
grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di
day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle
terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a
tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.
Costituzione e Scuola: Diritti e Doveri commentati
Diritti e Doveri presenti nella Costituzione riguardanti la
Scuola, commentati dal Prof. Lino Palmieri
. Mai come in questo momento è utile, anzi doveroso, rileggerli.
I Diritti
- Il diritto al "rispetto della persona" di ogni
essere umano, chiunque esso sia (art. 32); riconoscendo a tutti i cittadini e
le cittadine "pari dignità" sociale, civile e giuridica, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali" (art. 3).
* Ciò significa, per quanto riguarda la scuola, attribuire
tale diritto ad ogni insegnante, ogni alunno/studente, ogni operatore coinvolto
nella vita della scuola, riconoscendo e rispettando le "diversità"
come ricchezza da valorizzare, e quindi considerando tutti come persone da non
emarginare, escludere, selezionare, ma da aiutare a crescere, ciascuno nella sua
specificità (sessuale, culturale, religiosa). Anche fra le generazioni si
impongono diversità nella definizione dell'identità civile: i diritti e i
doveri non sono gli stessi per un adolescente, per un adulto o per un anziano
(L. Irigarai, La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri, '94, p. 64) e,
considerando il fatto che i giovani partecipano sempre più precocemente alla
vita sociale, è opportuno attribuire loro un'identità propria non discendente
dalla legittimazione offerta dai genitori ad un'età più giovanile" (id.,
id., p. 178: relazione di R. Imbeni). Di conseguenza, "una maggiore età
civile più precoce" esigerebbe che ai giovani venissero affidate
"proprie responsabilità civili", cioè che la loro "identità civile"
ricevesse un "reale contenuto" (id., id., p. 66).
- Il diritto di tutti (anche "gli inabili ed i
minorati") ad essere sostenuti nel cammino verso "il pieno sviluppo
della persona umana", attraverso la rimozione degli "ostacoli di
ordine economico e sociale", che limitano di fatto "la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini" (art. 3 e 38).
* Questo vuol dire "diritto allo studio", e in
questo trovano fondamento la "centralità dello studente" e la
"centralità della scuola". "Certamente tra gli ostacoli più
terribili (perché, più occulto ed occultato) che limitano la possibilità di
partecipare alla vita nazionale e che sarebbe compito della Repubblica
rimuovere sta e primeggia l'incapacità di controllare la comunicazione scritta,
di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a volte,
sopravvivere, dunque di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale
capacità di comprensione e controllo di ciò che accade intorno. Senza alfabeto
niente democrazia. Senza alfabeto solo sottosviluppo" (T. De Mauro, Idee
per il governo. La scuola, Laterza, '95,.39).
E' necessario, allora, che la scuola tenga conto delle ineguaglianze delle condizioni di partenza e in genere delle condizioni personali, familiari, ambientali, economiche, sociali e culturali degli alunni, e disponga pertanto di mezzi idonei a compensare per quanto possibile le suddette ineguaglianze, in misura inversamente proporzionale alle risorse dell'utenza.
(Almeno per le scuole che sorgono nelle zone a "rischio" e nelle situazioni ambientali più svantaggiate, devono essere studiati e adottati provvedimenti di vario genere, che possono andare dall'apertura della scuola agli alunni anche nel pomeriggio - con la disponibilità delle attrezzature didattico-educative e di personale responsabile, al limite anche volontario -, all'introduzione di procedure innovative sul piano didattico - organizzativo).
E' necessario, allora, che la scuola tenga conto delle ineguaglianze delle condizioni di partenza e in genere delle condizioni personali, familiari, ambientali, economiche, sociali e culturali degli alunni, e disponga pertanto di mezzi idonei a compensare per quanto possibile le suddette ineguaglianze, in misura inversamente proporzionale alle risorse dell'utenza.
(Almeno per le scuole che sorgono nelle zone a "rischio" e nelle situazioni ambientali più svantaggiate, devono essere studiati e adottati provvedimenti di vario genere, che possono andare dall'apertura della scuola agli alunni anche nel pomeriggio - con la disponibilità delle attrezzature didattico-educative e di personale responsabile, al limite anche volontario -, all'introduzione di procedure innovative sul piano didattico - organizzativo).
- Il "diritto al lavoro", di "tutti i
cittadini", per garantire il quale la Repubblica "promuove le
condizioni che rendono effettivo questo diritto" (art. 4), e "cura la
formazione e l'elevazione professionale" (art. 35).
* Si rende perciò necessaria una solida formazione generale
(che integri cultura e professionalità di base, concretezza e astrazione,
scienza e tecnologia, rigore logico e creatività) ed una formazione specificamente
professionale a vari livelli (al termine dell'obbligo scolastico, dopo la
maturità e dopo la laurea), cui faccia seguito un costante aggiornamento. La
"qualità" della scuola e della formazione professionale specifica
condizionano infatti non solo la formazione umana e civile, ma anche le
possibilità di accesso al lavoro.
- Il diritto a partecipare effettivamente
"all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", ad
"associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale" (art. 3 e 49).
* In questa prospettiva, la scuola deve essere aperta al
presente, al rapporto col territorio e con i problemi locali, nazionali,
dell'Europa e del mondo, ricorrendo alla conoscenza del passato in vista di una
migliore comprensione del presente, a cui lo studente non deve sentirsi
estraneo per poter contribuire alla costruzione di un mondo più umano.
- Il diritto alla "libertà
personale...inviolabile", alla libera manifestazione del proprio pensiero "con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", al libero
esercizio e al libero insegnamento dell'arte e della scienza (art. 13, 21 e
33).
* Ciò richiede che, entro ciascuna istituzione scolastica e
nel concreto "fare scuola", vengano riconosciuti come esigenze
fondanti la funzione pubblica della scuola stessa, il pluralismo culturale e
una chiara distinzione tra formazione culturale, sociale, civile conformemente
ai principi e ai valori costituzionali, e indottrinamento ideologico e/o
proselitismo confessionale.
Resta inteso che la libertà del docente non deve attuarsi
come arbitrio individuale, ma come capacità di dare liberamente il proprio
contributo attraverso il lavoro collegiale, oltre che quello personale.
- Il diritto di "accedere agli uffici pubblici...in
condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"
(art. 51).
* Ciò esige, ancora, per quanto riguarda una scuola che
intenda vedere riconosciuta una funzione pubblica, il diritto per tutti di
accedere all'insegnamento attraverso forme di reclutamento degli insegnanti
contrassegnati da criteri oggettivi di professionalità.
I Doveri:
- Il dovere per tutti i cittadini di "svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4).
* Sarà quindi necessario, nella scuola, rendere effettiva
per gli alunni la possibilità di scegliere la propria strada, orientando
gradualmente lo studente verso scelte scolastiche che non siano premature
rispetto all'età dell'alunno, non siano di fatto irreversibili o quasi, e
presuppongano, quindi, una struttura tendenzialmente unitaria e flessibile del
sistema scolastico.
- Il dovere di tutelare "il paesaggio" e "il
patrimonio storico e artistico", di collaborare alla "difesa della
Patria" e insieme di ripudiare la guerra "come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali" e di promuovere "le organizzazioni
internazionali" rivolte a costituire "un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le nazioni" (art. 9, 11 e 52).
* Ne consegue che la scuola debba tener conto di questi
orientamenti valoriali, il cui conseguimento è essenziale, oggi come non mai,
per la sopravvivenza delle persone, dei popoli, dell'umanità. La consapevolezza
dell'esigenza primaria di rispettare la persona umana in quanto tale nella diversità
delle persone, di operare per il suo pieno sviluppo in rapporto a se stessi e
agli altri, quindi di agire secondo il criterio di solidarietà verso i più
deboli (e cioè verso quegli individui e quei popoli il cui pieno sviluppo sia
maggiormente ostacolato da condizioni interne ed esterne di qualsiasi genere),
questa consapevolezza - in quanto investe il piano etico/culturale - rinvia ad
un'azione formativa da realizzare prioritariamente nelle scuole pubbliche, in
quanto da essa viene condizionata la vita economica, sociale e politica in un
paese democratico.
Tutto ciò viene a costituire il carattere fondante della
funzione pubblica della scuola, che è scuola per tutti e di tutti i cittadini,
e - in quanto tale - eminentemente "scuola di stato", costituzionalmente
unica garante del diritto allo studio. Di conseguenza la scuola di stato deve
essere sottratta alla logica e ai meccanismi del "mercato". La
Repubblica "istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi"
(art. 33), in rapporto al diritto personale che ogni individuo ha, fin dalla
nascita, al suo pieno sviluppo, all'educazione e all'istruzione; diritto
personale di ciascuno cui corrisponde il "dovere" (e altresì il
"diritto") dei genitori che non ne siano palesemente incapaci, di
"mantenere, istruire ed educare i figli", mentre in caso contrario
"la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" (art. 30).
"Senza oneri per lo Stato", poi, la Costituzione riconosce ad
"Enti e privati" il "diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione" (art. 33).
Nell'ambito del sistema scolastico nazionale, il modello di
riferimento è costituito, dunque, dalla scuola statale, a cui anche la scuola
non statale deve rapportarsi sia per ottenere - sulla base dei requisiti
richiesti per legge - la "parità", sia per poter essere integrata
entro il sistema di istruzione pubblica.
La richiesta e il conseguimento della "parità"
delle "scuole non statali" con la "scuola di stato" implica
ancora "diritti e obblighi": la "piena libertà" e "un
"trattamento scolastico equipollente" per i loro alunni, nel rispetto
delle "norme generali sull'istruzione" (nel caso specifico, ci si
potrà riferire alla normativa sulle autonomie d'Istituto, oltre che a tutte le
norme relative alla progressione negli studi, alla validità dei titoli di volta
in volta conseguiti, alle verifiche nazionali), della coerenza con le finalità,
gli obiettivi e le condizioni previste per la scuola di stato e il rispetto di
requisiti oggettivamente definiti per la nomina dei docenti. (art. 33).
Nell'ambito delle scuole non statali, occorre distinguere:
- le scuole istituite e gestite da altri Enti pubblici, alle
quali si estende naturalmente l'esercizio della "funzione pubblica"
propria della scuola statale, una volta che sia verificata la loro idoneità ad
integrare il compito specifico dello Stato, di garantire per tutti il
"diritto allo studio" nel rispetto delle "norme generali
dell'istruzione", degli indirizzi e degli standard nazionali;
- e le scuole istituite e gestite da persone o enti privati
o religiosi, per le quali non è di per sé naturale l'attribuzione della
"funzione pubblica", potendo esse - proprio in quanto scuole private
liberamente istituite e gestite - perseguire finalità non coincidenti, per
aspetti non secondari, con quelli inerenti alla funzione pubblica della scuola
(per es., scuole legate a interessi commerciali, oppure condizionate dal
riferimento esclusivo a specifici status sociali, o appartenenze etniche,
politico-ideologiche, o matrici confessionali).
Non è comunque riferibile al diritto allo studio e al
correlato esercizio della funzione pubblica della scuola, il principio di
"sussidiarietà" in modo tale da assegnare prioritariamente all'ambito
del "privato" il compito di soddisfare una funzione pubblica
essenziale alla formazione di ciascun cittadino/a e dell'intera comunità,
riservando paradossalmente allo Stato e agli altri Enti Pubblici locali e
regionali una funzione integrativa e suppletiva rispetto all'iniziativa
privata.
In linea generale vale per persone o Enti privati o
religiosi la facoltà loro riconosciuta di istituire liberamente scuole
"senza oneri per lo Stato" e, corrispettivamente, vale per chiunque
goda del diritto allo studio la facoltà di scegliere la scuola che ritiene più
idonea alla propria formazione, nell'ambito di quanto l'offerta mette a
disposizione della cittadinanza.
In rapporto al diritto di ciascuno allo studio, possono
essere previsti i provvedimenti che si riterranno più opportuni, in favore
degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, tanto che frequentino
scuole pubbliche, quanto scuole private paritarie.
Audiofiabe gratis per bambini
21 audiofiabe gratis raccontate da Walter Donegà
puoi ascoltarle e leggerle direttamente da qui:
- Nettuno e la Polena fiaba di Alessandra Fella
- Il drago e la bambina fiaba di Alessandra Fella
- La torre, la scala e la luna fiaba di Alessandra Fella
- Il Principe ranocchio fiaba dei fratelli Grimm
- L’intrepido soldatino di stagno fiaba di Hans Christian Andersen
- Il brutto anatroccolo fiaba di Hans Christian Andersen
- Il gatto con gli stivali fiaba di Perrault
- Cappuccetto rosso fiaba popolare europea, versione dei fratelli Grimm
- Il pifferaio magico fiaba tradizionale tedesca
- Pollicino fiaba dei fratelli Grimm
- Hansel e Gretel fiaba dei fratelli Grimm
- Riccidoro e i tre orsi fiaba dei fratelli Grimm
- Biancaneve fiaba dei fratelli Grimm
- Cenerentola fiaba di Perrault
- Il contadino astrologo fiaba di Italo Calvino
- Barbolo e Fraccola fiaba di Veronica Irsara
- Ciò che pensa la gente fiaba – autore sconosc.
- Il lupo sazio fiaba di Esopo
- Il monte Simeli fiaba dei fratelli Grimm
- La creazione dei deserti fiaba araba
- Un grattacielo in mare fiaba di Gianni Rodari
fonte: il Blog di Walter Donegà
Ma va là, Prof. Monti!
Continuo ad essere in forte disaccordo con quanto dice il
nostro premier, il prof. Mario Monti.
Ovviamente “lù el se cascia no”: preferisco dirla Milan style perché mi
hanno appena regalato il nuovissimo romanzo di Montalbano. Mi piace da andar
giù di testa, ma dopo poche pagine sento il bisogno di ritrovare le mie radici.
Che sono anche quelle del Prof. Lui
sicuramente non si darà cale del mio dissenso, se ne fa un baffo così, per
tradurti la locuzione lombarda. Ma dopo la storiella della luce in fondo al
tunnel, adesso non può venirmi a sgonfiare con la trovata dei “chiari segnali
di ripresa”.
Ennò cara el mè Profesur, lei sta parlando da politico non
da Bocconiano. Se c’è una cosa che non è chiara, sono proprio i segnali che da
più parti ci arrivano. Lo abbiamo più volte visto insieme nelle scorse
settimane e non ho mancato di sottolinearlo con preoccupazione. Dal Guardian a
Markit e Yahoo Finance e a vari istituti USA di studio della congiuntura,
semmai aumentano i segnali che fanno temere per il 2013 una recessione
mondiale. Una voce particolarmente autorevole si è appena aggiunta: Stanley
Fischer, il capo della Bank of Israel ha espresso le sue preoccupazioni a
Gerusalemme in una intervista alla CNBC
Proprio di un Istituto indipendente per lo studio della
congiuntura USA, l’ECRI Economic Cycle Research Institute è il grafico che ti
presento sta settimana. Te ne avevo già parlato qualche mese fa quando avevano
suonato un campanello d’allarme. Adesso il loro capo dice: ve lo avevo
anticipato 9 mesi fa e ora “we do believe we are in recession”.
Per il nostro domestico non è che giri molto meglio. Il
secondo grafico arriva da un istituto pubblicamente riconosciuto ed
accreditato, ma sia Cer che Ires concordano, e prevede per i prossimi anni una
riduzione del potere di acquisto fino al 9% nel 2014. Alla faccia dei chiari
segni positivi. Del resto alla recentissima audizione alla Camera del
presidente Istat, il dott. Enrico Giovannini ha detto che “ulteriori segnali
incoraggianti, ma non univoci, sono emersi nelle ultime settimane”. Con altre
parole, e ben più autorevoli delle mie, si dice la stessa cosa: che le cose son
mica chiare.
Tirar fuori tra un po’ la scusa che noi stavamo andando
meglio o meno peggio, cosa indiscutibile anche se metterei in discussione che
si andasse così peggio come i mercati internazionali sembravano voler far
credere, ma poi è arrivato il Cigno Nero … non vale.
Per parlare da vecchio Bocconiano chiamiamolo un
Entelechiano, come fin dal 1955 nella milanesissima Bocconi il prof. Giovanni
Demaria aveva pubblicato con una cinquantina d’anni di anticipo su Nassim
Nicholas Taleb, cittadino del villaggio globale. Comunque per definizione un
fatto imprevedibile a priori, che impatta violentemente sull’economia e che a
posteriori verrà rigorosamente giustificato dagli esperti come inevitabile.
Questo fatto invece, la recessione, quando non predetto addirittura, lo hanno
ritenuto possibile e probabile in tanti che lo hanno dichiarato a chiare
lettere.
E sia chiaro: non sono un autolesionista che provi una gioia
masochista quando le cose vanno male. Vorrei solo che coloro che hanno la
responsabilità delle decisioni, un Camilleri lombardo direbbe “quej che gan la
mennera”, non ci trattassero da sudditi
idioti una volta ancora.
Vittorio E. Malvezzi su Soldionline
Google Art Project, per visitare 180 musei in tutto il mondo
Google Art Project, la piattaforma online creata dal motore
di ricerca tre anni fa con cui si possono visitare virtualmente 180 musei in
tutto il mondo, amplia il ventaglio di proposte, con l'arrivo di 29 nuove location
museali da 14 paesi, tra cui spiccano quattro eccellenze italiane.
Illegittime le ferie forzose
Le ferie non possono essere fruite durante le vacanze di
Natale e Pasqua. E nemmeno nei giorni di ponte come, per esempio, quello del
prossimo 2 novembre. É illegittimo, dunque, il collocamento d'ufficio in ferie
nei suddetti periodi, perché non sono utili a tal fine. Lo si evince dalla
relazione illustrativa del disegno di legge sulla stabilità, in riferimento
alla norma che prevede una deroga al divieto di monetizzazione delle ferie per
il docenti precari (si veda ItaliaOggi di martedì scorso).
Va detto subito che la relazione non è un testo di legge. Ma
reca comunque l'interpretazione adottata dal governo e dalle amministrazioni
centrali in relazione a vari istituti contemplati nel provvedimento, dunque va
tenuta ne debito conto. Sia per quanto riguarda le considerazioni riguardanti
la normativa in vigore, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'intenzione
del legislatore ai fini della corretta interpretazione del provvedimento sul
quale fa luce. In particolare, per quanto concerne il divieto di
monetizzazione, la relazione prende atto che l'applicazione delle nuove
disposizioni, in assenza di deroghe, esporrebbe l'amministrazione scolastica a
«probabile soccombenza_ nelle inevitabili controversie».E muovendo da questa
premessa, conclude sulla necessità di «di consentire la monetizzazione delle
ferie al personale» assunto a tempo determinato. Ferma l'esclusione dei docenti
titolari di incarichi di supplenza annuale ( fino al 31 agosto). Detto questo,
la relazione prosegue spiegando che, per limitare i costi a carico dell'erario,
il disegno di legge prevede un ampliamento dei periodi utili alla fruizione
delle ferie. Che attualmente sono individuati solo nei mesi estivi in
coincidenza con la sospensione delle attività didattiche ( generalmente dal 1°
luglio al 31 agosto). E quindi le nuove regole stabiliscono «che il periodo
valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle
attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché
gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la
fruizione delle ferie». Allo stato attuale, in attesa che il ddl sia approvato,
vige ancora il divieto di disporre il collocamento in ferie in periodi diversi
dai mesi estivi.
di Antimo Di Geronimo
su Italia Oggi
Bocciato l'aumento orario dei Prof dalla Commissione Cultura della Camera
La commissione Cultura della Camera boccia l'aumento
dell'orario di lavoro dei professori delle scuole da 18 a 24 ore settimanali,
contenuto nella legge di stabilità. La commissione ha approvato infatti alcuni
emendamenti uno dei quali elimina questa norma. La parola finale spetta
comunque alla commissione Bilancio.
“Qualsiasi intervento di modifica dell’orario di lavoro deve
essere inserito in ambito contrattuale”: così l’on. Manuela Ghizzoni (Pd),
Presidente della Commissione Cultura della Camera e relatrice della Legge di
stabilità, dopo l’approvazione in Commissione degli emendamenti e dei pareri da
consegnare alla Commissione Bilancio.
“L’approvazione dell’emendamento soppressivo all’aumento
dell’orario di lezione, presentato dal relatore e dalle forze di maggioranza, è
il primo passo per il definitivo stralcio della norma. Qualsiasi intervento di
modifica dell’orario di lavoro deve essere inserito in ambito contrattuale e
non può che tendere al rilancio della professione docente e del suo ruolo
sociale. Il tema del lavoro degli insegnanti – spiega Ghizzoni - non può
prescindere da una prospettiva culturale e politica, che valuti adeguati
livelli retributivi, una riforma del tempo scuola e una riorganizzazione degli
spazi della didattica. Una prospettiva alla quale tutte le forze politiche
hanno il compito di contribuire, così come hanno fatto in Commissione Cultura
esprimendo un voto favorevole agli emendamenti e ai pareri del relatore.”
E Pierfelice Zazzera, vicepresidente della Commissione
Cultura alla Camera, in una nota dice: “La Commissione Cultura ha sfiduciato il
ministro Profumo sull’aumento dell’orario di lavoro per i docenti. A questo
punto, il ministro dell’Istruzione dovrebbe dimettersi. Quello che serve agli
insegnanti e che noi chiediamo è il rinnovo dei contratti nazionali e il pagamento
degli scatti di anzianità, investimenti nella scuola e un piano di
stabilizzazione per i precari, considerando la procedura concorsuale
attualmente in corso di svolgimento inutile e costosa”.
fonte: La Tecnica della Scuola
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