Le ferie non possono essere fruite durante le vacanze di
Natale e Pasqua. E nemmeno nei giorni di ponte come, per esempio, quello del
prossimo 2 novembre. É illegittimo, dunque, il collocamento d'ufficio in ferie
nei suddetti periodi, perché non sono utili a tal fine. Lo si evince dalla
relazione illustrativa del disegno di legge sulla stabilità, in riferimento
alla norma che prevede una deroga al divieto di monetizzazione delle ferie per
il docenti precari (si veda ItaliaOggi di martedì scorso).
Va detto subito che la relazione non è un testo di legge. Ma
reca comunque l'interpretazione adottata dal governo e dalle amministrazioni
centrali in relazione a vari istituti contemplati nel provvedimento, dunque va
tenuta ne debito conto. Sia per quanto riguarda le considerazioni riguardanti
la normativa in vigore, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'intenzione
del legislatore ai fini della corretta interpretazione del provvedimento sul
quale fa luce. In particolare, per quanto concerne il divieto di
monetizzazione, la relazione prende atto che l'applicazione delle nuove
disposizioni, in assenza di deroghe, esporrebbe l'amministrazione scolastica a
«probabile soccombenza_ nelle inevitabili controversie».E muovendo da questa
premessa, conclude sulla necessità di «di consentire la monetizzazione delle
ferie al personale» assunto a tempo determinato. Ferma l'esclusione dei docenti
titolari di incarichi di supplenza annuale ( fino al 31 agosto). Detto questo,
la relazione prosegue spiegando che, per limitare i costi a carico dell'erario,
il disegno di legge prevede un ampliamento dei periodi utili alla fruizione
delle ferie. Che attualmente sono individuati solo nei mesi estivi in
coincidenza con la sospensione delle attività didattiche ( generalmente dal 1°
luglio al 31 agosto). E quindi le nuove regole stabiliscono «che il periodo
valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle
attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché
gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la
fruizione delle ferie». Allo stato attuale, in attesa che il ddl sia approvato,
vige ancora il divieto di disporre il collocamento in ferie in periodi diversi
dai mesi estivi.
di Antimo Di Geronimo
su Italia Oggi