google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: Illegittime le ferie forzose google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Illegittime le ferie forzose


Le ferie non possono essere fruite durante le vacanze di Natale e Pasqua. E nemmeno nei giorni di ponte come, per esempio, quello del prossimo 2 novembre. É illegittimo, dunque, il collocamento d'ufficio in ferie nei suddetti periodi, perché non sono utili a tal fine. Lo si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge sulla stabilità, in riferimento alla norma che prevede una deroga al divieto di monetizzazione delle ferie per il docenti precari (si veda ItaliaOggi di martedì scorso).


Va detto subito che la relazione non è un testo di legge. Ma reca comunque l'interpretazione adottata dal governo e dalle amministrazioni centrali in relazione a vari istituti contemplati nel provvedimento, dunque va tenuta ne debito conto. Sia per quanto riguarda le considerazioni riguardanti la normativa in vigore, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'intenzione del legislatore ai fini della corretta interpretazione del provvedimento sul quale fa luce. In particolare, per quanto concerne il divieto di monetizzazione, la relazione prende atto che l'applicazione delle nuove disposizioni, in assenza di deroghe, esporrebbe l'amministrazione scolastica a «probabile soccombenza_ nelle inevitabili controversie».E muovendo da questa premessa, conclude sulla necessità di «di consentire la monetizzazione delle ferie al personale» assunto a tempo determinato. Ferma l'esclusione dei docenti titolari di incarichi di supplenza annuale ( fino al 31 agosto). Detto questo, la relazione prosegue spiegando che, per limitare i costi a carico dell'erario, il disegno di legge prevede un ampliamento dei periodi utili alla fruizione delle ferie. Che attualmente sono individuati solo nei mesi estivi in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche ( generalmente dal 1° luglio al 31 agosto). E quindi le nuove regole stabiliscono «che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie». Allo stato attuale, in attesa che il ddl sia approvato, vige ancora il divieto di disporre il collocamento in ferie in periodi diversi dai mesi estivi.

di Antimo Di Geronimo