Al personale, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio
nelle scuole ed altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero
spetta - ai fini pensionistici - la supervalutazione del servizio.
Il dPR 1092 del 1973 (“Testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), infatti, al
Titolo II (“Servizi computabili”), Capo III (“Aumenti nel computo dei
servizi”), art. 24 (“Servizi scolastici”), prevede che “sono aumentati della
metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi
prestati nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane
all'estero”.
Il Dlgs 297/1994, all’art. 673 (“Valutazione del servizio
prestato all’estero”), riprende lo stesso concetto ribadendo che “il servizio
stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione
della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi”.
Si precisa, infine, che l’ulteriore beneficio previsto
dall’art. 23 del dPR 1092/1973 per il “personale dell’Amministrazione degli
Affari esteri in missione presso le sedi disagiate” non è applicabile al
personale della scuola in quanto il “personale in missione” è quello dipendente
dal MAE: il personale della scuola (dipendente dal MIUR) che presta servizio
all’estero non è in missione ma “collocato fuori ruolo”.
fonte: http://www.cislscuola.it