LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata.
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata.
Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato
dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione
(art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
fonte: http://www.aifos.eu