Via libera allo scambio di professori
e ricercatori tra università ed enti di ricerca
Profumo firma il decreto su convenzione quadro
Via libera allo scambio di professori e ricercatori tra
università ed enti di ricerca. E’ stato firmato dal Ministro Profumo il Decreto
Ministeriale che definisce la “Convenzione quadro tra atenei ed enti
pubblici di ricerca per consentire a professori e ricercatori universitari a
tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai
ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività
didattica e di ricerca presso un’università”.
Il Decreto firmato dal Ministro Profumo consente ora a ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere la propria attività anche presso enti di ricerca e ai ricercatori di ruolo in servizio presso enti di ricerca di svolgere la propria attività anche presso un ateneo.
Le convenzioni, che per semplificare le procedure di stipula potranno interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari, potranno avere una durata minima di un anno ed essere rinnovate fino ad un massimo di cinque anni. Con l’accordo del professore o ricercatore interessato, la convenzione stabilirà il modo in cui sarà ripartito il suo impegno annuo e le attività da svolgere presso l’ente o l’ateneo di destinazione, con particolare riferimento ad un eventuale impegno didattico. Sulla base di queste informazioni saranno inoltre definite le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali. In ogni caso, per l’intera durata della convenzione sarà comunque riconosciuto al professore o ricercatore il trattamento economico e previdenziale ricevuto presso l’ente o l’ateneo di appartenenza.
Il Decreto firmato dal Ministro Profumo consente ora a ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere la propria attività anche presso enti di ricerca e ai ricercatori di ruolo in servizio presso enti di ricerca di svolgere la propria attività anche presso un ateneo.
Le convenzioni, che per semplificare le procedure di stipula potranno interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari, potranno avere una durata minima di un anno ed essere rinnovate fino ad un massimo di cinque anni. Con l’accordo del professore o ricercatore interessato, la convenzione stabilirà il modo in cui sarà ripartito il suo impegno annuo e le attività da svolgere presso l’ente o l’ateneo di destinazione, con particolare riferimento ad un eventuale impegno didattico. Sulla base di queste informazioni saranno inoltre definite le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali. In ogni caso, per l’intera durata della convenzione sarà comunque riconosciuto al professore o ricercatore il trattamento economico e previdenziale ricevuto presso l’ente o l’ateneo di appartenenza.