google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: Contributo volontario dei genitori alle Scuole google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Contributo volontario dei genitori alle Scuole


In questa pagina trovi notizie su:

- Le novità introdotte dalla Circolare n. 312 del 20.3.2012
- Contributo volontario: cosa è
- Si può fare a meno di pagarlo?
- È vero che è obbligatorio solo alle superiori?
- Contributo genitori e cassa scolastica
- Il patto scuola-famiglia e la proposta dell’A.Ge. Toscana
- Erogazioni liberali e detraibilità
- Cosa può fare il Consiglio d’istituto
- Le FAQ


Le novità della Circolare n. 312/12

Pare impossibile, ma con due snelle pagine su "Contributi scolastici delle famiglie" il Ministero dell'Istruzione ha fatto piazza pulita di tante prassi poco trasparenti attuate da scuole di tutta Italia e ha riconfermato, punto per punto, ciò che noi sosteniamo da anni: che il contributo delle famiglie è volontario e non obbligatorio; che è detraibile; che va usato con trasparenza; che i genitori possono finalizzare il loro contributo; che non ci si possono pagare le spese amministrative.

Purtroppo sui viaggi d'istruzione (e non 'gite scolastiche') quali  ampliamento dell'offerta formativa e perciòdetraibili, ancora non ci si intende. Ma noi ovviamente non demordiamo, così come continueremo a visionare i bilanci che ci verranno inviati e a fare consulenza ai genitori, per far sì che queste indicazioni vengano effettivamente attuate nelle scuole.

Altro aspetto non di poco conto, è che la Circolare prevede che le scuole debbano rendicontare l'utilizzo del contributo volontario e che le famiglie possano finalizzarne l'uso a progetti specifici, ma non si parla di consultare i genitori per stilare criteri e priorità di utilizzo.

Contributo volontario: cosa è

Il contributo volontario dei genitori ha radici antiche, quando alcuni Regi Decreti, tuttora vigenti, stabilirono che le scuole dotate di personalità giuridica potevano chiedere un contributo ai genitori per le spese di laboratorio.

A memoria nostra è sempre accaduto che le scuole –anche quelle non dotate di personalità giuridica- chiedessero un contributo alle famiglie, giustificandolo con spese varie sostenute a favore dell’alunno (cartellino di riconoscimento, libretto delle assenze, assicurazione ecc.) e in genere glissando sul fatto che tale contributo era del tutto volontario.

L’attuale normativa legittima in pieno questa prassi, stabilendo che “la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a carico degli alunni, è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali” e che (art. 9 del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia, D.I. 1.2.2001 n. 44)“Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità” (art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275).

È buona pratica che le scuole al momento delle iscrizioni chiedano ai genitori un contributo per le spese di didattica per l’anno successivo (cartoncini, pennarelli, dotazioni informatiche, contratti con esperti; un po’ meno bene: fotocopie), ma questo deve avvenire con la massima trasparenza.

Si può fare a meno di pagarlo?
È vero che è obbligatorio solo alle superiori?

In anni recenti le cronache hanno riferito di presidi che si sono rifiutati di consegnare la pagella a chi non aveva pagato, ma si è trattato di un abuso.
Occorre fare chiarezza: sono obbligatori soltanto 1) il premio per l’assicurazione e 2) le tasse e i contributi richiesti per la frequenza delle classi 4a e 5a superiore, in virtù dell’attuale normativa sull’obbligo scolastico. Per il resto i Consigli di circolo e di istituto possono dare solo indicazioni e ciascuna famiglia è libera di pagare di più (succede) e anche di meno.
È bene precisare che per le ultime due classi delle superiori le tasse scolastiche sono a beneficio dello Stato (€ 6,04 per la tassa di iscrizione, € 15,13 per le tasse di frequenza e di ritiro diplomi), mentre l’entità dei contributi è fissata dai singoli Consigli di istituto e può variare di molto da una scuola all’altra e soprattutto da un comune all’altro.

I genitori che desiderano incidere sugli importi consigliati o fissati dalla scuola devono rivolgersi ai genitori eletti in Consiglio e in particolare al Presidente.

Contributo genitori e cassa scolastica

Spesso i genitori fanno confusione fra il contributo che versano alla scuola all’atto dell’iscrizione e quello che invece affidano al rappresentante di classe (la cosiddetta cassa scolastica).
Va detto che la cassa scolastica viene spesso utilizzata per finalità vietate dalle leggi di contabilità di Stato, ossia per l’acquisto di beni al di fuori del bilancio ufficiale della scuola (la cosiddetta “gestione fuori bilancio”). Ovviamente non c’è nulla di male se le mamme si accordano per fare un dono alla scuola, però se si tratta di un dono di una certa entità questo deve risultare da una comunicazione scritta da sottoporre all’approvazione del Consiglio di circolo o di istituto. Inoltre è del tutto inopportuno consegnare al rappresentante di classe la lista del materiale da acquistare.

Il patto scuola-famiglia e la proposta dell’A.Ge. Toscana

Ormai è dimostrato che sono proprio le scuole che dialogano più apertamente con le famiglie a ottenere la più alta adesione alle richieste di fondi. La scuola è tenuta a rendere conto in Consiglio di istituto e nei Consigli di classe -e se possibile anche sul sito internet della scuola- su come sono stati utilizzati i finanziamenti delle famiglie. Deve poiascoltare il parere dei genitori su come utilizzare i fondi raccolti, visto che ormai da tempo sono proprio le famiglie i principali sponsor delle scuole.

Così facendo la scuola si garantirà entrate sufficienti per ampliare l’offerta formativa e consentirà alle famiglie di detrarre il loro contributo dalla dichiarazione dei redditi.

Erogazioni liberali e detraibilità

La legge 2 aprile 2007, n. 40 ammette la detraibilità delle "erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari (...) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa". Ma se la scuola utilizza quei fondi per gli stipendi o per le spese di pulizia la detrazione non spetta più.

Ecco cosa dice l’Agenzia per le Entrate: “A partire dal 2007 sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. 
Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. 

Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.

Cosa può fare il Consiglio d’istituto

Anche prima della Circolare n. 312/12, vi sono prese di posizione del Ministero e una casistica di rilievi da parte dei Revisori dei conti sul fatto che non è legittimo utilizzare il contributo dei genitori per le spese di funzionamento. Ci sono scuole che si attengono da sempre a questo criterio di corretto utilizzo delle risorse, altre che invece motivano con le difficoltà di bilancio e comunque una normativa specifica non c’è, per cui è comunque auspicabile che i Consigli di circolo e di istituto di tutte le scuole, se non lo hanno ancora fatto, chiedano la puntuale applicazione della Circolare 312 o, meglio ancora, deliberino che il contributo volontario deve essere destinato unicamente all’ampliamento dell’offerta formativa.

Il Consiglio può anche stabilire una quota omnicomprensiva per tutto l’anno scolastico, con la quale pagare l’assicurazione e finanziare tutte le attività formative, comprese le gite. In questo modo il contributo potrà essere integralmente detratto dai genitori, senza distinzioni fra contributo volontario e, ad esempio, viaggi d’istruzione.

Alcune Agenzie delle Entrate obiettano infatti che non si può parlare di erogazione liberale quando c’è una prestazione corrispettiva (es: assicurazione, gite) e che quindi la detrazione non spetta. Se invece è il Consiglio a stabilire il modo migliore per soddisfare il fabbisogno formativo di tutti gli alunni viene a mancare la diretta corrispondenza contributo-prestazione e le famiglie possono detrarre tutto ciò che hanno versato.

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Ultimo aggiornamento ( Martedì 16 Ottobre 2012 21:08 )

fonte: AGE Toscana