La scelta del lavoratore sulla destinazione del Tfr può essere effettuata in modo esplicito oppure in modo tacito.
Modalità di scelta eplicita: Compilazione dei moduli TRF1 o TFR2
Per esercitare la scelta sulla destinazione del Tfr bisogna utilizzare gli appositi moduli (approvati con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007). In particolare i lavoratori dipendenti, già in attività al 31 dicembre 2006, devono compilare il modello TFR1, mentre i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006 devono compilare il modello TFR2. Il modulo deve essere consegnato al lavoratore dal suo datore di lavoro. Una volta compilato, deve essere restituito al datore di lavoro, il quale è tenuto a rilasciare copia controfirmata per ricevuta. I modelli TFR1 o TFR2 devono essere utilizzati anche se si sceglie di mantenere il Tfr futuro presso il proprio datore di lavoro.
Le scelte possibili per i lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti possono scegliere tra:
- conferimento del Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare;
- mantenimento del Tfr in azienda.
Nel secondo caso, se si lavora presso un’azienda che occupa meno di 50 dipendenti, il Tfr futuro continua ad essere effettivamente accantonato presso l’azienda. Se invece si lavora presso un’azienda con almeno 50 dipendenti il Tfr futuro è trasferito dall’azienda al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del Tfr istituito presso l’Inps. Il Tfr versato a questo fondo sarà amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro.
In caso di conferimento esplicito del Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare si applicano regole diverse a seconda della situazione del lavoratore.
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano Tfr ad alcuna forma di previdenza complementare.
Possono decidere di versare ad una qualsiasi forma di previdenza complementare tutto il Tfr futuro oppure la percentuale prevista dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. In mancanza di accordi collettivi che dispongano in merito al conferimento del Tfr devono versare almeno il 50% del Tfr futuro. La quota di Tfr futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del Tfr istituito presso l’Inps.
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già una quota di Tfr a forme di previdenza complementare.
Possono decidere di versare la restante quota (quella ancora disponibile) di Tfr futuro alla forma pensionistica alla quale già aderiscono oppure di mantenere immutata la situazione precedente. La quota di Tfr futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del Tfr istituito presso l’Inps.
Lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano il Tfr a forme di previdenza complementare.
Possono scegliere di conferire tutto il Tfr futuro ad una qualsiasi forma di previdenza complementare oppure di mantenere il Tfr.
Lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già il Tfr a forme di previdenza complementare.
Non devono effettuare alcuna scelta poiché hanno già destinato tutto il Tfr alla forma pensionistica alla quale hanno aderito.
Modalità di scelta tacita: Silenzio - assenso
Se entro il termine stabilito (30 giugno per i lavoratori già in attività al 31 dicembre 2006 oppure sei mesi dalla data di assunzione, se successiva al 31 dicembre 2006), il lavoratore non esprime alcuna indicazione sulla destinazione del Tfr, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dall’accordo aziendale oppure, in mancanza di accordo aziendale, dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma individuata con accordo aziendale o, in mancanza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, denominata FondInps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.
I fondi pensione che ricevono il Tfr per effetto della modalità di scelta tacita (o silenzio assenso) devono investire le risorse nella linea a contenuto più prudenziale. Ciò per ottenere nel medio-lungo periodo un tasso di rendimento comparabile a quello del Tfr e, comunque, con modalità tali da garantire almeno la restituzione del capitale versato dopo un determinato periodo anche al verificarsi di determinati eventi quali ad esempio il pensionamento, l’invalidità permanente, l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
fonte: INPS