La previdenza complementare è una forma di previdenza integrativa che si aggiunge a quella obbligatoria.
Nasce per garantire a tutti i lavoratori, in particolare ai più giovani, un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento. Nel Perché aderire sono descritti i vantaggi.
Il continuo processo di riforma delle pensioni, iniziato nel 1992, ha contribuito alla sua diffusione. Prima di allora il sistema pensionistico pubblico assicurava un grado di copertura tale da non rendere necessaria una seconda forma di tutela previdenziale.
Il primo atto che ne regola costituzione, funzionamento e finalità è il decreto legislativo 124 del 1993.
Importanti novità sono state introdotte con il decreto legislativo 252 del 2005. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1º gennaio 2007, interessano esclusivamente il settore privato.
Per i dipendenti pubblici il riferimento resta, per ora, il decreto legislativo 124, anche se è all’esame del Governo e delle parti sociali l´estensione della nuova normativa al mondo del lavoro pubblico. Pertanto le regole di seguito descritte potrebbero subire modifiche.
I destinatari della previdenza complementare sono: dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, soci di cooperative, cittadini titolari di redditi diversi da quelli da lavoro, familiari a carico.
Le forme pensionistiche complementari, e tra esse i fondi pensione negoziali, rappresentano lo strumento previsto per realizzare la previdenza complementare. Nella sezione dedicata l´approfondimento.
La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è:
- volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare);
- a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti. Al momento del pensionamento sono restituiti in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva);
- a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento);
- gestita da forme pensionistiche di diritto privato.
Come si alimenta?
Una delle fonti di finanziamento è il Tfr. Nella sezione Tfr e complementare le informazioni sulla scelta e sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.
E cosa offre?
L´opportunità di pianificare il proprio futuro pensionistico. Inoltre, già prima del pensionamento il lavoratore può godere di una serie di diritti. Nel Cosa si ottiene tutti i dettagli.
Per quanto riguarda il pubblico impiego possono aderire, oggi, ai fondi pensione negoziali alcune categorie di lavoratori per i quali questi fondi sono stati già costituiti. Nello spazio Come aderire le informazioni utili per sapere cosa fare e a chi rivolgersi.
Per lo sviluppo della previdenza complementare nel pubblico impiego, l´Inpdap svolge un ruolo rilevante. Oltre alle attività previste dalla legge l´Istituto può fornire servizi ai fondi pensione e alle amministrazioni pubbliche. Maggiori informazioni nello spazio Cosa fa l´Inpdap.
Le tappe della previdenza complementare
Prima del 1993
Nell’ambito delle banche, delle assicurazioni, di imprese multinazionali sono già presenti, per particolari categorie di lavoratori, un buon numero di fondi, chiamati “preesistenti”. La materia è trattata solo dalle disposizioni contenute negli articoli 2117 e 2123 del codice civile, nell’ambito della libertà di assistenza privata garantita dalla Costituzione, con una prima tutela dei fondi costituiti internamente alla gestione delle aziende. Il decreto legge 103 del 1991, convertito in legge 166 del 1991, riconosce, con l’articolo 9 bis, l’esclusione dalle retribuzioni imponibili di quanto versato dal datore di lavoro a finanziamento di fondi o gestioni su accordi collettivi o regolamenti aziendali, prevedendo un contributo di solidarietà del 10% su queste somme destinate a tali gestioni pensionistiche obbligatorie.
1993
Con il decreto legislativo 124 del 21 aprile 1993 viene data una prima sistemazione organica alla disciplina della previdenza complementare: si cominciano a considerare i trattamenti pensionistici erogati dai fondi come trattamenti ‘complementari’ del sistema obbligatorio pubblico.
1995
Con la Riforma Dini legge 335 dell’8 agosto 1995 si interviene anche sulla previdenza complementare con la rimozione di alcuni ostacoli che ne impediscono il definitivo avvio.
1997
La finanziaria 1998, legge 449 del 27 dicembre 1997, introduce la possibilità, per i dipendenti pubblici in regime di TFS, di optare per il TFR, attraverso l’adesione ad un fondo pensionistico complementare.
1998
Con la finanziaria 1999, legge 448 del 23 dicembre 1998, viene stabilita in 200 miliardi di lire la misura degli stanziamenti destinati ai fondi di previdenza complementare del pubblico impiego, a copertura degli oneri gravanti a carico delle amministrazioni datrici di lavoro.
1999
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 (modificato nel 2001) viene recepito l’accordo quadro stipulato in data 29 luglio 1999 in materia di TFR e previdenza complementare per i dipendenti pubblici e, nel contempo, vengono indicati i criteri per la ripartizione degli stanziamenti pubblici per la previdenza complementare.
2000
Con il decreto legislativo 47 del 18 febbraio 2000 si rivisita tutto il regime fiscale della previdenza complementare e vengono introdotte e disciplinate le forme pensionistiche individuali.
2004
Approvata in Parlamento la legge delega 243 del 23 agosto 2004 che prevede modalità tacite di conferimento del TFR maturando ai fondi pensione, l’equiparazione tra forme pensionistiche complementari e la rimozione dei vincoli per il trasferimento delle posizioni individuali. Ridefinita nuovamente la disciplina fiscale della previdenza complementare: agevolata la deducibilità della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e resa più favorevole la tassazione delle stesse.
2005
Attuata la legge delega con l’emanazione del decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005, ma dall’applicazione sono esclusi i dipendenti pubblici.
2007
Parte la nuova previdenza complementare per il settore privato.
fonte: INPDAP
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