Facciamo il punto sulle pensioni, o meglio sui requisiti di accesso alla pensione e su quello che abbiamo chiamato il pensionamento coatto, visto che si avvicinano i termini per la presentazione della domanda (VediC.M. n. 98 Prot. n.AOODGPER 9733 e D.M. n. 97 in pari data). Cerchiamo di essere il più stringati e chiari possibile. Distinguiamo tra coloro che rientrano nella riforma Fornero e coloro che invece godono dei diritti acquisiti.
RIFORMA FORNERO
Con il primo gennaio 2013 entra in vigore il primo adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita: occorrono 3 mesi in più per andare in pensione rispetto al 2012 (Decreto della Ragioneria dello Stato del 6/12/2011).Questi quindi i requisiti necessari per l’accesso alla pensione, nelle due forme previste dalla riforma.
PENSIONE ANTICIPATA (Ex pensione di anzianità)
Uomini: 42 anni e 5 mesi di contributi
Donne: 41 anni e 5 mesi di contributi
Solo per le donne è prevista una scappatoia, molto onerosa: 57 anni di età e 35 di contributi, ma solo se per il sistema contributivo puro
PENSIONE DI VECCHIAIA
Età di 66 anni e tre mesi, sia per gli uomini che per le donne
BUONUSCITA
Ricordiamo che chi va in pensione anticipata percepirà la buonuscita con due anni di ritardo, chi va in pensione di vecchiaia dopo sei mesi.
DIRITTI ACQUISITI
Naturalmente, per quanto riguarda i diritti acquisiti non è cambiato nulla, dato che i requisiti devono andavano maturati entro il 31/12/2011; riassumiamo le tre possibilità.
PENSIONE DI ANZIANITÀ (Per tutti, uomini e donne)
Si può andare in pensione nel caso si sia raggiunta “QUOTA 96”, in due modi:
QUOTA 96
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ANNI
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CONTRIBUTI
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60
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36
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61
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35
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Naturalmente questi sono i requisiti minimi; chi ha di più, rientra comunque nella pensione di anzianità, a meno che non sia arrivato a maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia o per compiuto quarantennio.
COMPIUTO QUARANTENNIO (Per uomini e donne)
Si può andare in pensione se si sono maturati 40 anni di contributi, a prescindere dall’età.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Uomini: si può andare in pensione se si sono compiuti 65 anni di età
Donne: si può andare in pensione se si sono compiuti 61 anni di età
PENSIONAMENTO COATTO
Purtroppo, né poteva essere altrimenti, rimangono in vigore le norme sul pensionamento coatto per chi ha maturato i diritti acquisiti, ma almeno quest’anno le cose sono più chiare per quanto riguarda il collocamento a riposo per età e la rescissione unilaterale del rapporto di lavoro per compiuto quarantennio
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ETÀ
Chi compie 65 anni entro il 31 agosto 2013 verrà collocato a riposo d’ufficio, salvo trattenimento in servizio a seguito di apposita domanda da inoltrare entro il 25 gennaio 2013.
Sarà possibile il mantenimento in servizio nel caso non ci sia esubero e non ci sia personale da assumere (Nel caso dei dirigenti, si tratta idonei da nominare a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali)
RESCISSIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’Amministrazione rescissione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di sei mesi, in caso di compimento dei 40 anni di contributi; importante: i periodi di riscatto vengono considerati solo se siano già stati emessi i provvedimenti di accettazione.
Il mantenimento in servizio potrà essere disposto nel caso non sussistano situazioni di esubero (Non si tiene cioè conto delle “legittime aspettative di assunzione”).
GLI ERRORI
Attenzione: segnaliamo per l’ennesima volta che abbiamo avuto modo di riscontrare diversi errori nel calcolo della pensione per quanto riguarda i dirigenti, è bene controllare i provvedimenti dell’USR e dell’INPS/INPDAP.