google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: DAL 2011 IL PUBBLICO IMPIEGO PASSA AL TFR, RESTA IL TFS PER I PERIODI FINO AL 2010 google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

DAL 2011 IL PUBBLICO IMPIEGO PASSA AL TFR, RESTA IL TFS PER I PERIODI FINO AL 2010

Le indicazioni Inpdap sulla legge 122/2010 in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto.
Il calcolo della liquidazione diventa doppio: vecchie regole (Tfs) fino al 2010, nuove regole (Tfr) dal 2011. Per le anzianità maturate fino al 2010 il calcolo del Tfs resta legato alla retribuzione annua percepita al momento del collocamento a riposo. Per le anzianità maturate dal 2011 si accantona ogni anno il 6,91% della relativa retribuzione.

Apartire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011 il calcolo dei trattamenti di fine servizio (tfs) del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche si effettua secondo le regole del trattamento di fine rapporto (tfr) con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
La nuova disciplina si applica:
1) ai dipendenti delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti nell’elenco di quelli individuati dall’Istat e inseriti nel conto economico consolidato, iscritti all’Inpdap ai fini del tfs, assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000;
2) al personale in regime di diritto pubblico. Ai lavoratori che hanno al 31 dicembre 2010 un’anzianità utile al pagamento del tfs (nel caso dei lavoratori in regime di diritto pubblico è, ad esempio, sufficiente anche un’anzianità di 6 mesi e un giorno, a condizione che nel corso del 2011 essi compiano almeno un anno di iscrizione a fini tfs) sarà pagata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi:
a) il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del tfs sull’anzianità maturata al 31 dicembre2010,
b) il secondo calcolato in base alle regole dettate per il Tfr.

Prima e seconda quota.

Per stabilire la misura dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio si procede ai seguenti
calcoli.

A - Il calcolo della “prima quota” di tfs, relativa all’anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato,
continuando ad applicarsi le vecchie disposizioni (Dpr 1032/1973 e legge 152/1968) a seconda che si tratti di una buonuscita o di una indennità premio di servizio (Ips), che individuano quale base di calcolo, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo ( 1 - retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita; 2 - retribuzione degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l’indennità premio di servizio).

B - Il calcolo della “seconda quota” di Tfs, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, si effettua
attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio; l’importo risultante viene rivalutato secondo i parametri indicati ogni anno dall’Istat.

Un esempio.

Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030 avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo.

A - “Prima quota”: anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni. Tfs calcolato sulla base di un 1/12esimo dell’80% della retribuzione utile ai fini dell’indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni.

B - “Seconda quota”: anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante
dall’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; l'accantonamento annuale è soggetto alla rivalutazione prevista dall’art. 2120 del codice civile.

Riscatto periodi o servizi.

1 - I riscatti ai fini Tfs, la cui domanda è presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio 2011 influiscono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della “prima quota” Tfs, contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.

2 - I riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l’effetto di trasformare
i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la “seconda quota” Tfs e da valorizzare nell’anno di presentazione della domanda di riscatto.

Relativamente a quest’ultimo aspetto i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento.

Anni arrotondati.

A - Per il Tfs i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno intero. Questa regola continua ad applicarsi
ai fini dell’individuazione della “prima quota” Tfs. Se nell’anzianità utile al 31 dicembre 2010, comprensiva
dei servizi o periodi riscattati, risulta una frazione di anno superiore a 6 mesi, questa si arrotonda ad anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. La medesima regola si applica anche ai casi di anzianità superiore a sei mesi al 31 dicembre 2010.

B - Per individuare la “seconda quota” Tfs le frazioni dell’ultimo anno di servizio devono essere proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91% è applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono calcolate come mese intero.