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CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIE

IL 15 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto legislativo 150/2009 in materia di… “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che contiene sostanziali novità in materia di “valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti”.

Per contrastare l’assenteismo nel pubblico impiego, vengono dettate specifiche indicazioni nell’art. 69 del decreto, che ha introdotto l’art. 55 septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare, nel comma 5 del predetto art. 55 septies, sono fornite opportune indicazioni alle amministrazioni in merito anche ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici.
Nella circolare applicativa, firmata dal Ministro Brunetta il 18 dicembre 2009, sono esplicitate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.

Art. 1

(Fasce orarie di reperibilità)

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalla 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni lavorativi e festivi.

Art. 2

(Esclusioni dell’obbligo di reperibilità)

1. sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

2. sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stato già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.