I genitori non sono responsabili del mancato assolvimento dell'obbligo scolastico se il figlio si rifiuta categoricamente e costantemente di andare a scuola. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n, 47110 del 5/12/2012, ricordando che, come da costante giurisprudenza, "può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali". Il caso in questione riguardava due genitori i cui figli - come riportato dal Dirigente scolastico - "avevano opposto, nonostante l'impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola." La Cassazione ha annullato la sentenza di primo grado, rinviando al giudice di pace. Il giudice di merito non aveva infatti esaminato le risultanze processuali e si era limitato ad un generico riferimento alla comunicazione del Dirigente scolastico.
fonte: sinergiediscuola.it